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730 2019: ecco cosa controllare se lo si presenta la prima volta

Dichiarazione dei redditi 730 2019 presentata la prima volta: attenzione alla spunta

 

 

Scade domani il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2019, previsto martedì 23 luglio 2019. Come ogni anno, il numero di contribuenti che ha trasmesso la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate in forma precompilata (accettandola o integrandola con ulteriori dati) è in crescita, anche se per i dati ufficiali bisogna aspettare la scadenza del termine e dei consueti invii all'ultimo minuto.

In ogni caso, particolare attenzione deve essere prestata da coloro che presentano la dichiarazione dei redditi per la prima volta. Come ricordato dall'Agenzia delle Entrate sulla pagina Facebook ufficiale, questi contribuenti dovranno:

  • indicare la propria residenza anagrafica. A tal proposito si ricorda che questa indicazione deve essere fornita anche da coloro che hanno variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2018 alla data in cui presenta la dichiarazione. Attenzione va prestata al fatto che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. In particolare, se la residenza è stata variata occorre indicare:
    • i dati della nuova residenza alla data di consegna del mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente
    • il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.
  • barrare l'apposita casella dedicata a chi presenta la dichiarazione la prima volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

 

Nuovo Patent Box con determinazione diretta del reddito agevolabile

Al via la consultazione pubblica, fino al 24 luglio, per l'invio di osservazioni sullo schema di provvedimento che modifica la disciplina del Patent Box

 

 

Dal 17 luglio al 24 luglio sarà possibile, operatori economici, ordini professionali ed esperti, inviare osservazioni sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (in allegato) che dà attuazione alle modifiche alla disciplina del Patent box contenute nell’articolo 4 del Decreto crescita (Dl n. 34/2019) e che illustra le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa alla procedura ordinaria (ruling).

Per semplificare le procedure del Patent Box la norma ha introdotto la possibilità per i contribuenti di beneficiare dell'agevolazione direttamente in dichiarazione nell'arco temporale di tre esercizi.

Coloro che esercitano l'opzione dovranno indicare le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta da un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, per questo la versione in consultazione pubblica di tale provvedimento indica, in maniera analitica la documentazione che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

 

 

La Documentazione idonea di cui all’articolo 4 del decreto Crescita

La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi di seguito elencati:

La Sezione A contiene le seguenti informazioni riferibili al periodo dell’agevolazione Patent Box:

  • Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese associate ed eventi straordinari
  • Operazioni con imprese associate
  • Modello organizzativo dell’impresa
  • Caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di competitività
  • Descrizione della catena di valore dell’impresa
  • Funzioni, rischi e beni dell’impresa
  • Beni immateriali
  • Attività di ricerca e sviluppo
  • Plusvalenze da cessione di IP agevolabili
  • Eventuali somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione dell’utile di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto Patent Box

La sezione B contiene le seguenti informazioni riferibili al periodo dell’agevolazione Patent Box:

  • Informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile
  • Valutazioni riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box
  • Metodo adottato

In particolare, la bozza del provvedimento spiega che l’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce il beneficio e che la variazione in diminuzione va ripartita in tre quote annuali di pari importo.

I soggetti che esercitano l'opzione, ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

I soggetti economici, professionisti ed esperti possono inviare osservazioni e suggerimenti entro il prossimo 24 luglio, esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., esprimendo il consenso alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia del contributo fornito e del soggetto proponente.

Il provvedimento sarà firmato e pubblicato in versione definitiva entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl n. 34/2019.

 

 

 

 

 1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/07/2019

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

 

Bollo fattura elettronica: scadenza il 22 luglio per il secondo trimestre 2019

Imposta di bollo fatture elettroniche aprile-giugno 2019: lunedì 22 luglio la scadenza

 

 

Scade lunedì 22 luglio il termine per assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno, cioè nel periodo aprile-giugno 2019. Si ricorda brevemente che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014. Per approfondimenti si rimanda all'articolo Marca da bollo sulle fatture 2019: ecco come si applica

In generale, il pagamento dell'imposta di bollo del secondo trimestre 2019 in scadenza il 22 luglio, può essere effettuato nei seguenti modi:

  1. mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo Iva sul sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, 
  2. utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep. Per le modalità si rimanda all'articolo Fattura elettronica 2019: come pagare l'imposta di bollo

Di seguito l'elenco dei codici tributo da utilizzare nel modello F24:

  • 2522   imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
  • 2525   imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
  • 2526   imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 17/07/2019

Fonte: Fisco Oggi