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Decreto Crescita 2019: nuova scadenza per la dichiarazione IMU/TASI

Nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI, dal 30 giugno passa al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo

 

L’articolo 3-ter del Decreto Crescita, ha previsto lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione IMU e TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU non riguarda tutti i possessori di immobili, ma solo coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta. In linea generale, la dichiarazione Imu deve essere presentata per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta (fabbricati inagibili, di interesse storico o artistico, immobili per i quali il comune ha deliberato riduzioni di aliquota ecc …) e nei casi in cui il Comune non possieda le informazioni necessarie per verificare l’imposta (fabbricati in leasing, immobili esenti, riunione di usufrutto non dichiarata in catasto ecc …).
Pertanto, secondo la nuova disposizione, per le variazioni intervenute nel 2018, il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI scade il prossimo 31 dicembre 2019.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - ad eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli. La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante (nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta).

L’imposta municipale propria (IMU) si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

 

Modalità di presentazione

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l’indicazione dell’anno di riferimento.

In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini, come pure in caso di presentazione di dichiarazione infedele, si può sanare la violazione presentando una dichiarazione tardiva, o rettificativa, e pagando la relativa sanzione. È possibile approfittare anche del ravvedimento breve, che consente di sanare l’irregolarità entro 30 giorni, termine entro il quale la sanzione viene dimezzata, e usufruendo anche dell’ulteriore riduzione ad 1/10 della sanzione stessa.

Quindi presentando la dichiarazione entro il 30 gennaio si debbono versare solo 5 euro di sanzione in quanto per la mancata presentazione della dichiarazione la sanzione è pari a 100 euro, cifra che va ridotta della metà e poi portata ad un decimo del totale, ossia, appunto, a 5 euro.

Altrimenti si può sanare entro 90 giorni pagando 10 euro, ossia la sanzione ordinaria ridotta ad un decimo.

La dichiarazione tardiva/rettificativa, deve essere compilata sugli appositi moduli, riportando nelle annotazioni la dicitura “ravvedimento operoso per tardiva/rettificativa dichiarazione” ed allegando la co- pia dell’attestato di versamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 16/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

PMI innovative, incentivi fiscali per investimenti sulle nuove IPO di AIM ITALIA

Aumenta la platea delle possibili quotazioni e degli investitori del mercato delle PMI: il comunicato stampa di IR TOP CONSULTING

 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 156 del 05-07-2019) il Decreto MISE-MEF attuativo degli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative. Lo scorso dicembre la Commissione Europea aveva sancito la conformità degli incentivi agli Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).

Anna Lambiase, Amministratore Delegato di IR Top Consulting: “La pubblicazione dell’atteso decreto PMI innovative è il segnale dell’importanza attribuita dal Governo al ruolo delle PMI e alla crescita del mercato dei capitali per il futuro dell’economia italiana. Si amplia la platea di investitori su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole medie imprese, e in particolare saranno agevolate le IPO che coinvolgono un target di investitori che beneficiano di un vantaggio immediato del 30%. Nel medio-lungo termine, considerando l’elevato numero di PMI Innovative non ancora quotate, sempre più imprenditori sceglieranno la via della quotazione come fonte alternativa per la raccolta di capitale per la crescita, ampliando l’universo investibile e rendendo possibile lo sviluppo di OICR che investono prevalentemente in PMI Innovative su AIM Italia.”

 

Gli incentivi fiscali prevedono:

•      persone fisiche: detrazione ai fini IRPEF del 30% dei conferimenti rilevanti effettuati; l’investimento massimo detraibile in ciascun periodo d’imposta è pari a Euro 1 milione (corrispondente a una detrazione annua massima pari a Euro 300mila); qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

•      persone giuridiche: deduzione ai fini IRES del 30% dei conferimenti rilevanti effettuati; l’investimento massimo deducibile in ciascun periodo d’imposta pari a Euro 1,8 milioni (corrispondente a una deduzione  annua massima pari a Euro 540mila); qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

In base all’art. 3 comma 1 del decreto, le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e).

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna PMI innovativa ammissibile: ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Le disposizioni del decreto attuativo si applicano in relazione agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Ad oggi sono 35 le PMI innovative quotate su AIM Italia: avere le proprie azioni quotate su un mercato non regolamentato, italiano o europeo, è infatti uno dei requisiti per ottenere e mantenere la qualifica di PMI innovativa, requisito che viene meno con la quotazione su un mercato regolamentato.

 

L’art. 1, comma 2 lettera c) del decreto stabilisce i seguenti requisiti delle PMI Innovative ammissibili:

(i)        rientrano nella definizione di PMI Innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

(ii)       ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.

Le PMI Innovative, dopo il periodo di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:

1)        fino a 10 anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;

2)        senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.

Per gli approfondimenti sulle condizioni per beneficiare degli incentivi fiscali si rimanda al testo integrale del decreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 12/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Investimenti in Start-up e PMI innovative: le regole operative per gli incentivi

Le modalità operative delle agevolazioni fiscali a favore di chi investe in start-up innovative e in PMI innovative, nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016

 

Soggetti interessati e condizioni per usufruire degli incentivi fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative, ecco le modalità operative nel Decreto del MEF del 7 maggio 2019, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 156 del 05.07.2019, contenente le disposizioni attuative delle agevolazioni previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Le agevolazioni spettano per i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative, e per gli investimenti in quote degli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio).

Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione di quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012.

Le agevolazioni sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF ed ai soggetti passivi IRES, che effettuano investimenti agevolati in start-up innovative o PMI innovative, ammissibili nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

 

In che cosa consiste l'agevolazione

Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 4 del presente decreto sono:

  • i soggetti IRPEF possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.000.000 euro, in ciascun periodo d'imposta.
    Per i soci di Snc e Sas l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
    Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
     
  • soggetti IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, entro il limite di 1.800.000 euro, per ciascun periodo d’imposta.
    Per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale (o mondiale), l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L'eccedenza che non trova capienza è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare.
    Le eccedenze generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili al consolidato e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato delle singole società.
    In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l'eccedenza è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dal socio stesso fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze generatesi presso la società partecipata anteriormente all'opzione per la trasparenza non sono attribuibili ai soci e sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo dichiarato dalla stessa.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.

 

Le condizioni per poter usufruire dell'agevolazione

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori si procurino e conservino i seguenti documenti:

  • una certificazione della start-up o PMI innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione. La certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento o, per i conferimenti fatti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del Dm, entro 90 giorni dalla data della pubblicazione dello stesso in Gazzetta (pubblicato il 5 luglio 2019).
  • copia del piano di investimento della start-up o Pmi innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività prevista, sui relativi prodotti e sull’andamento (previsto o attuale) di vendite e profitti.

Per la PMI innovativa ammissibile, dopo il periodo di 7 anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento si deve allegare:

  1. per un'impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie;
  2. per un'impresa senza limiti di età, un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 09/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse