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 Cedolare secca negozi: negata in caso di subentro

Cedolare secca immobili C1: se il contratto risulta ancora in corso non si ha il beneficio per l’affitto del negozio. Nuova risposta delle Entrate

 

 

Cedolare secca sui negozi si o no? Con la risposta all'interpello 364 del 30 agosto 2019 l'Agenzia delle Entrate è tornata sul regime agevolato esteso dalla Legge di bilancio 2019 alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per espressa previsione normativa, tale regime con aliquota agevolata al 21% non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. La ratio di questa disposizione è quella di evitare che, al fine di poter fruire del regime della cedolare secca, le parti concordino la risoluzione anticipata del contratto per poi stipularne uno nuovo, decorrente dal 1 gennaio 2019.

Il caso oggetto di interpello riguarda un proprietario di un immobile C/1 dato in locazione a una società in accomandita semplice con un contratto della durata di 6 anni con scadenza 31 marzo 2020, rinnovabile per altri sei anni, salvo disdetta. Poiché la società in accomandita semplice, titolare del contratto di locazione, con decorrenza 10 gennaio 2019 ha concesso in affitto l’azienda a una srl unipersonale, tale ultima società è subentrata nel contratto di locazione già in essere. Inoltre, l’istante rappresenta che l’unico socio e amministratore della srl unipersonale è la stessa persona fisica che riveste la figura di socio accomandatario della società in accomandita semplice, originaria titolare del contratto di locazione. Al riguardo l’interpellante chiede se, a seguito del cambiamento di soggetto giuridico del locatario, sia possibile applicare il regime di tassazione della cedolare secca ai redditi derivanti dalla locazione dell’immobile con decorrenza 10 gennaio 2019. 

Nel rispondere al caso di specie l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la circostanza che la nuova società srl unipersonale è subentrata nel contratto di locazione già in essere” non può ritenersi, assimilabile alla stipula di un nuovo rapporto di locazione. Infatti in generale, il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini fiscali l’unico adempimento richiesto, in caso di subentro ex lege è, dunque, quello di comunicare all'Agenzia delle Entrate la successione nella posizione del conduttore. L’originario contratto di locazione continua, quindi, a svolgere i suoi effetti anche in relazione al nuovo conduttore, senza necessità della risoluzione del contratto e della stipula di un nuovo contratto di locazione, pertanto l’istante non possa usufruire del cd. regime della cedolare secca, in quanto attualmente risulta in corso un contratto non scaduto e già esistente alla data del 15 ottobre 2018.

Il testo dell'interpello è allegato a questo articolo.

 

 

 

 

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Pubblicato il 03/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Invio dei corrispettivi di luglio possibile entro oggi 2 settembre

Trasmissione telematica dei corrispettivi: possibile inviare i dati di luglio entro oggi 2 settembre per non incorrere in sanzioni.

 

 

Come stabilito dal Decreto crescita (DL 34/2019), nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste in caso di ritardo nell’invio dei dati, a condizione che la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 12-quinques, Dl n. 34/2019).

Pertanto dato che il termine per le operazioni di luglio sarebbe il 31 agosto che è un sabato, il successivo giorno feriale è oggi lunedì 2 settembre, data ultima entro cui è possibile trasmettere i corrispettivi senza incorrere in sanzioni.

Si ricorda, che come indicato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento di luglio 2019, i soggetti possono adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, mediante i seguenti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate all'interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”:

  • servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
  • servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.

La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 02/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 Contratto a termine non valido se manca il DVR

Apposizione del termine nulla e trasformazione in tempo indeterminato : ordinanza Cassazione 23 agosto 2019, numero 21683

 

 

La Cassazione nell'ordinanza 21683 del 23 agosto 2019 ha ribadito il contratto di lavoro a termine e  si trasforma in tempo indeterminato se l'azienda non ha predisposto il Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il  Dvr già in vigore dal  d.lgs 626 1996 )  è stato ampliato dal  Dlgs 81/2008   con un maggiore numero di elementi che lo rendono uno strumento essenziale di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori  da parte dei responsabili (datore di lavoro, dirigenti, Rspp) 

 Il caso riguardava una giornalista assunta per cinque anni con contratti a termine successivi presso l'Agenzia nazionale di stampa ANSA che ricorreva  contro la decisione  di secondo grado  e  la cui richiesta viene accolta, per carenze formali nell'istruttoria del giudizio di appello..

I giudici trovano pero modo di ribadire nella  motivazione che la norma (articolo 3 del Dlgs 368/2001 che vieta  in modo imperativo la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato  alle aziende  che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La sentenza afferma che la ratio di tale divieto "è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro"; viene quindi  ribadito ancor una volta, come da orientamento ormai consolidato della giurisprudenza che , se il datore  di lavoro non dimostri di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipula del contratto a tempo determinato, la clausola di apposizione del termine è da considerarsi nulla con la conseguenza che il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato in base agli articoli 1339 e 1419 del codice civile.

 

 

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Pubblicato il 29/08/2019

Fonte: Corte di Cassazione