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Notizie

 

Precompilata IVA dal 2021: la norma nella Legge di bilancio

Legge di bilancio 2020: registri e comunicazioni IVA precompilati dal 2020, dichiarazione IVA dal 2021

 

 

Al via dal 2020 la predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei registri IVA e delle comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, mentre si dovranno aspettare i dati trasmessi nel 2021 per vedere la dichiarazione annuale IVA precompilata. E' questa una delle novità contenute del Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020. Per una panoramica delle novità si rimanda alla lettura dell'articolo: Legge di bilancio 2020: ecco le novità

In particolare, nell'ottica della semplificazione e della riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti è stato previsto che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020 l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti:

  • registri IVA (art. 23 e 25 del DPR 633/72);
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

Inoltre, a partire dalle operazioni IVA 2021 l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.

I registri e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA precompilate saranno disponibili per gli operatori IVA all'interno di un apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, la predisposizione della precompila IVA avverrà mediante

  • le fatture elettroniche,
  • le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
  • la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/10/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Fondo Mario Negri 2019: sale la contribuzione Confetra

Previdenza complementare dei dirigenti di aziende di spedizione e trasporto: per il ccnl CONFETRA aumentano i contributi dovuti

 

 

Il Fondo di previdenza  Mario Negri è l'ente per la previdenza complementare dei dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto ;  è nato nel 1956 e ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con il DPR.780- 1957.

Il Fondo gestisce i trattamenti previdenziali complementari previsti dai contratti collettivi di lavoro dei lavoratori con qualifica di dirigente delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati dalla associazione sindacale  Manageritalia con 

  • Confcommercio, 
  • Confetra
  •  altre Organizzazioni aderenti alle due Confederazioni espressamente autorizzate.

Questi lavoratori sono obbligatoriamente iscritti al Fondo .

La misura dei contributi dovuti per gli iscritti è fissata dai contratti collettivi di lavoro citati .Ai fondi di previdenza complementare che, come il Fondo Mario Negri, sono stati ammessi al regime transitorio di deroga previsto dall'art. 18, commi 8-bis e seguenti del D.Lgs.21.4.1993, n.124, si applica il  regime fiscale  agevolato che prevede al completa deducibilità dei contributi.

Sono le aziende a farsi carico dei contributi sindacali e di adesione contrattuale, ricompresi nella contribuzione dovuta per la previdenza complementare e individuale e l'assistenza integrativa, secondo le disposizioni degli specifici accordi richiamati dalla vigente contrattazione collettiva.

 

 

Fondo Mario Negri: come si effettuano i versamenti

I versamenti al Fondo vengono effettuati dalle aziende e dai dirigenti in prosecuzione volontaria.

L'azienda versa al Fondo anche la parte a carico del dirigente che viene trattenuta sulla retribuzione.

I contributi e il TFR devono essere versati ogni tre mesi, con le seguenti  scadenze c :

 

scadenza

periodo di riferimento contributi

periodo di riferimento TFR

10 aprile

1° trimestre

4° trimestre anno precedente

10 luglio

2° trimestre

1° trimestre

10 ottobre

3° trimestre

2° trimestre

10 gennaio   

4° trimestre anno precedente

3° trimestre

Il mancato rispetto delle scadenze di versamento comporta l'addebito degli interessi di mora, come previsto dall'art.8 del Regolamento.

Il Fondo invia alle aziende, nel mese precedente a quello della scadenza trimestrale, i moduli prestampati per il versamento tramite la procedura P.I.A. – Procedura di incasso Automatizzato – da utilizzarsi presso qualsiasi sportello della BNL-Gruppo BNP Paribas.

 

Fondo Mario Negri: conferimento del TFR

Dal primo gennaio 2007, la riforma della previdenza complementare ( DLgs 252/05) ha previsto anche per i dirigenti iscritti al Fondo Mario Negri la possibilità di  conferire il proprio trattamento di fine rapporto al fondo,  beneficiando di un sistema di tassazione più conveniente rispetto al regime  per il Tfr lasciato in azienda.

Si puo decidere di versare  il Tfr al fondo pensione in qualsiasi momento ma , una volta  fatto non è più possibile, in costanza del rapporto di lavoro,tornare a mantenere il Tfr in azienda.

Per la decisione di conferimento del Tfr al Fondo Mario Negri, dovrà essere utilizzato il modulo di dichiarazione presente sul sito, da restituire al Fondo debitamente compilato e sottoscritto, sia dal Dirigente interessato che dall’Azienda. Le Aziende per comunicare al Fondo il conferimento del Tfr manifestato dai dirigenti con modalità espressa possono utilizzare:

l’apposito form presente nell’area riservata del sito/Conferimento Tfr;
il modulo preposto disponibile nel menù Per le Aziende/Modulistica per le Aziende;
il modulo per la comunicazione dell’iscrizione del dirigente allo Sportello Unico per l’Iscrizione dei Dirigenti (SUID).

Maggiori informazioni e i moduli sono disponibili sul sito fondonegri.it e fondonegri.mefop.it

 

Fondo Mario Negri nuova aliquota 2019 aziende CONFETRA

Il 7 ottobre 2019 Confetra (Confederazione generale Italiana dei trasporti e della logistica) e Manageritalia (Federazione nazionale dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) hanno sottoscritto un accordo  di adeguamento della contribuzione al Fondo Mario Negri.

Si tratta di una variazione del 2% del contributo integrativo a carico del datore di lavoro, previsto  dal Ccnl per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato CONFETRA, rinnovato nel 2016.

L'aliquota del contributo integrativo passa dall'attuale 2,11% al 2,15% della retribuzione convenzionale annua per il periodo 1.1.2019-31.12.2019.

Si ricorda che la  vigenza del contratto è stata prorogata  al 31 dicembre 2019, con accordo del 29 luglio 2019 . 

 

 

 

 

2 FILES ALLEGATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/10/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Carte carburante e contratto di netting: chiarimenti delle Entrate

Carte carburante: risposta dell'Agenzia delle Entrate. Ecco a cosa prestare attenzione

 

 

Nella Risposta all'interpello 412/2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito agli adempimenti da rispettare nel caso delle carte carburanti. In particolare, la società interpellante, fornisce ai propri clienti soggetti passivi d'imposta apposite "carte aziendali" da utilizzare per il rifornimento di carburante  in un operazione di netting e sta pensando di fornirle anche ai propri dipendenti. L'operazione sarebbe certificata in questo modo: 

  • i rifornimenti effettuati ai dipendenti attraverso l'utilizzo della "carta aziendale" sarebbero annotati dai gestori degli impianti nel registro dei corrispettivi e documentati con fattura nei confronti dell'istante;
  • i corrispettivi delle somministrazioni dall'istante ai dipendenti titolari della "carta aziendale" sarebbero annotati in un suo apposito registro dei corrispettivi in modo da garantire la corretta liquidazione dell'imposta nel mese di effettuazione dell'operazione corrispondente a quello in cui avviene il pagamento del corrispettivo trattandosi di somministrazione di beni.

In generale, la procedura di "netting" consiste nella somministrazione fra il gestore e la propria compagnia petrolifera di prodotti petroliferi, effettuati dal gestore direttamente all'utente che utilizza per il pagamento apposite "carte aziendali", e fatturate al medesimo utente del veicolo rifornito dalla compagnia petrolifera alla quale il gestore provvede a rifatturare l'operazione effettuata nei confronti del cliente». La pratica commerciale conosce molteplici varianti di questo contratto.

In merito alle corrette modalità di documentazione delle cessioni di carburante risulta opportuno distinguere tra:

  • il rapporto gestore/istante: coinvolgendo due soggetti passivi d'imposta, ricade negli obblighi generali di fatturazione.
  • il rapporto istante/dipendenti: coinvolgendo consumatori è più complicato. In questo caso:
    • fino al 31 dicembre 2019solo gli esercenti degli impianti di distribuzione hanno l'obbligo di certificare i relativi corrispettivi, tramite memorizzazione elettronica se il rifornimento di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori avviene presso un impianto ad alta automazione. Qualora la cessione riguardi altra tipologia di carburante per autotrazione, l'obbligo di certificazione  viene meno.
    • dal 1° gennaio 2020, fermi gli obblighi in capo agli esercenti degli impianti ad alta automazione, laddove siano effettuate in locali aperti al pubblico memorizzazione ed invio dei corrispettivi saranno necessari solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione.

Da evidenziare che memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria recando con sé l'effetto di far venir meno gli obblighi di registrazione. 

Nel caso oggetto di interpello, l'istante che, senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione, in forza di un contratto di netting somministri carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, ferma l'annotazione nel relativo registro IVA, non ha obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i relativi corrispettivi.

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 15/10/2019

Fonte: Fisco e Tasse