Layout Type

Presets Color

Background Image

Notizie

 ISA 2019: modifiche dalla Commissione esperti

Indici sintetici di affidabilità: le proposte di modifica approvate dalla Commissione esperti. Niente anomalie basate su banche dati non fiscali

 

 

La Commissione di esperti degli ISA che si è recentemente riunita (24 .10.2019) ha approvato all'unanimità alcune modifiche necessarie per rendere gli indici sintetici di affidabilità uno strumento migliore. Com'è noto, i ritardi nella pubblicazione dei software e la loro entrata in vigore obbligatoria a partire dall'anno di imposta 2019 sono state delle concause allo sciopero dei commercialisti dello scorso ottobre.

Tornando alle modifiche, la Commissione ha approvato le seguenti proposte:

  1. soppressione degli “indicatori di anomalia basati su banche dati non fiscali” per il periodo d’imposta 2019, si veda ad esempio l'articolo ISA: anomalie per anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria
  2. modifica della metodologia di calcolo per il trattamento dei passaggi competenza-cassa e viceversa per il periodo d’imposta 2019
  3.  modifica della formula degli indicatori elementari di anomalia “incidenza dei costi residuali di gestione” e “incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese”.  In particolar,e, anche sulla base delle osservazioni formulate dalle Associazioni di categoria e dagli Ordini professionali interessati, alla formula per il calcolo degli indicatori:
    • “incidenza dei costi residuali di gestione”, per esercenti attività d’impresa, che, a partire dal periodo di imposta 2019, viene calcolato al netto degli “oneri per imposte e tasse” e delle “quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente”;
    • “incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese”, per esercenti arti e professioni, che, a partire dal periodo di imposta 2019, viene calcolato al netto degli “oneri per imposte e tasse” e degli “interessi passivi”.
       
  4. soppressione, per il periodo d'imposta 2019, dell’applicazione degli ISA evoluti nei confronti dei soggetti che conseguono ricavi derivanti da attività secondarie superiori al 30% dei ricavi complessivamente conseguiti, e, contestualmente, di rinviare tale applicazione al p.i. 2020 per tutti i 175 ISA attualmente in vigore
  5. semplificazione delle variabili “precalcolate” per il periodo d’imposta 2019 basata sulla soppressione degli indicatori elementari di anomalia correlati alle seguenti variabili “precalcolate”:
    • condizione di "lavoro dipendente" risultante dalla “certificazione unica”;

    • condizione di "pensionato" risultante dalla “certificazione unica”

    • numero incarichi risultanti dalla “certificazione unica”;

    • importo dei compensi percepiti risultanti dalla “certificazione unica”;

    • canoni da locazione desumibili dal modello registro locazioni immobili;

    • numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica;

    • reddito relativo al periodo d’imposta precedente;

    • reddito relativo a due periodi d’imposta precedenti;

    • reddito relativo a tre periodi d’imposta precedenti;

    • reddito relativo a quattro periodi d’imposta precedenti;

    • reddito relativo a cinque periodi d’imposta precedenti;

    • reddito relativo a sei periodi d’imposta precedenti;

    • reddito relativo a sette periodi d’imposta precedenti;

    • numero di periodi d’imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d’imposta precedenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 13/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Fatture elettroniche scartate: sanzioni per omessa fatturazione

Lotto di fatture elettroniche scartato dallo SDI: ecco le sanzioni applicabili per omessa fatturazione: nuovo principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate

 

 

Nel principio di diritto 23 dell'11 novembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle sanzioni previste nei casi di omessa fatturazione a seguito dello scarto dal Sistema di Interscambio di un lotto di fatture.

Come regola generale, la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse. La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 ossia, per ciascuna violazione:

  •  «fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro (cfr. il comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
  • «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo» (ipotesi introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 1° gennaio 2016).

L'Agenzia ha chiarito che si possono applicare anche gli istituti del "concorso di violazioni e continuazione" e del c.d. “ravvedimento operoso”.
Va aggiunto che il legislatore, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019) ha statuito che le sanzioni individuate nell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015:

  • non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile. 

Il principio di diritto è allegato a questo articolo.

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 12/11/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Decreto crisi 101/2019: in Gazzetta la legge di conversione

Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 pubblicata in GU 257 del 2.11.2019

 

Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale n.257 del 2.11.2019:

  • la legge di conversione  del decreto legge 101 2019  "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" e
  • il testo coordinato dei due provvedimenti  (allegato in fondo all'articolo) .

La legge di conversione , in vigore dal 3 novembre 2019 è cosi strutturata:

  • Capo I - Tutela del lavoro
Art. 1  - Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015 (in tema di collaborazioni coordinate e continuative :  Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali"RIDERS")

Art. 2  - Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015 (sul requisito temporale per fruire della DIS COLL)
Art. 3  - Copertura finanziaria Art. 3 bis Comunicazioni obbligatorie

Art. 4 - Emergenza occupazionale ANPAL Servizi S.p.a.

Art. 5 Misure urgenti in materia di personale INPS

Art. 5 bis - Internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS

Art. 5 ter  - Disposizioni in materia di personale  dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Art. 6 - Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU

Art. 6 bis -  Armonizzazione dei termini di validita'  di graduatorie di pubblici concorsi

Art. 7 - Disposizioni urgenti in materia di ISEE

Art. 8 - Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Art. 8 bis - Modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015

  • Capo II  Crisi aziendali

Art. 9 - Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia

Art. 9 bis - Finanziamento della proroga della CIGS

Art. 10 - Area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Bojano e aree dell'indotto

Art. 10 bis- Finanziamento del progetto stradale  denominato «Mare-Monti»

Art. 11 - Esonero dal contributo addizionale

Art. 11 bis - Disposizioni in materia  di ammortizzatori sociali in deroga

Art. 11 ter - Estensione dell'indennizzo per le aziende  che hanno cessato l'attivita' commerciale

Art. 12 - Potenziamento della struttura per le crisi di impresa

Art. 13-Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove e' prevista la chiusura delle centrali a carbone

Art. 13 bis - Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili

Art. 13 ter - Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi

Art. 14 bis -  Cessazione della qualifica di rifiuto

Art. 15 -  Modifiche agli articoli 30 e 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in tema di Fondo appalti e subappalti)

Art. 15 bis -  Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 128 del 02/11/2019
Fonte: Gazzetta Ufficiale