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Comunicazioni liquidazioni Iva: in arrivo le lettere di compliance dell'Agenzia

Per le Comunicazioni Lipe del primo e secondo trimestre del 2019 non inviate, sono in arrivo le lettere di compliance dell'Agenzia, ecco le istruzioni per mettersi in regola

 

In arrivo lettere di compliance da parte dell'Agenzia delle Entrate ai contribuenti titolari di partita Iva per i quali sono emerse anomalie derivanti dal confronto tra:

  • le fatture elettroniche emesse
  • le operazioni transfrontaliere comunicate
  • e le Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA,

in particolare sono messe a disposizione del contribuente le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al primo o secondo trimestre del 2019, risultano emesse fatture elettroniche o operazioni transfrontaliere comunicate tramite c.d. "esterometro", mentre non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (Lipe).

Lo ha disposto l'Agenzia con il Provvedimento del 29 ottobre 2019 n. 736758.

Le informazioni trasmesse ai contribuenti in questione sono:

  1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  2. numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  3. codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
  4. modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”
  5. invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

L’Agenzia delle Entrate invierà la comunicazione, contenente tutte le informazioni agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata dei contribuenti, la stessa comunicazione e le informazioni di dettaglio sono in ogni caso consultabili da parte del contribuente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA” dove saranno resi disponibili i seguenti dati:

  1. numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
  2. dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
    • tipo fattura
    • tipo documento
    • numero fattura/documento
    • data di emissione
    • identificativo cliente/fornitore
    • imponibile/importo
    • aliquota IVA e imposta
    • natura operazione
    • esigibilità IVA
  3. dati relativi al flusso di trasmissione:
    • identificativo SdI/file
    • data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file
    • data di consegna della fattura.

 

Come regolarizzare errori od omissioni

E' possibile regolarizzare e correggere gli eventuali errori od omissioni segnalati attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, usufruendo così delle sanzioni light previste. Ravvedimento possibile anche se la violazione è stata già contestata o nel caso in cui siano in corso accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Niente ravvedimento, invece, in caso di notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione sanzioni o, in generale, di accertamento o comunicazioni di irregolarità conseguenti ai controlli effettuati in base agli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, e degli esiti del controllo formale articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 31/10/2019

Fonte: Agenzia delle Entrate

 Ispettorato nazionale del lavoro in mobilitazione

In attesa dello svolgimento del concorso per centinaia di assunzioni , sindacati degli ispettori del lavoro annunciano iniziative di mobilitazione

 

Si annuncia una mobilitazione del personale dell' Ispettorato nazionale del lavoro  per i prossimi giorni. I sindacati segnalano infatti le difficoltà dell'agenzia di controllo , nata tre anni fa con il Jobs act unificando le funzioni ispettive del Ministero del Lavoro, di INAIL e INPS , ma ancora insufficiente mente organizzata e sempre in affanno   nel portare avanti le attività di verifica  della regolarità nel mondo del lavoro  per contrastare caporalato morti bianche e  sfruttamento  dei lavoratori. 

La sigle  Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa,  sottolineano infatti che per questi problemi non sono stati messi in campo le necessarie risorse sia finanziarie che  umane . Nel comunicato si legge  “noi crediamo serva: un piano di assunzioni straordinario, programmare nell'immediato l'attivazione di percorsi di riqualificazione per attuare le progressioni verticali, sfruttando la massima percentuale consentita dal decreto ‘Madia’ e riservando nei concorsi la massima percentuale per il personale interno”.

Per Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa, “in questi tre lunghi anni abbiamo fatto tutto il possibile per far decollare davvero il modello di Agenzia e scongiurare il fallimento dell'Inl, presentando proposte su tutte le questioni sopra elencate, ma continuando a ricevere risposte insoddisfacenti”. Ed è per rivendicare “risposte chiare e immediate alle troppe questioni che restano in sospeso” che i sindacati proclamano “lo stato di agitazione del personale" ed intendono avviare nei prossimi giorni, una immediata mobilitazione nazionale.

Va ricordato che è stato già bandito un concorso per l'assunzione di circa 900 nuovi funzionari e ispettori in attesa ora di conoscere le date di svolgimento delle prove scritte, che saranno poi inseriti nei ruoli dell'Ispettorato ma anche del Ministero  del lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 30/10/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Acconti d'imposta 2019: confermata la riduzione dal decreto fiscale 2020

Per i contribuenti soggetti agli Isa, cambiano le % degli acconti d'imposta, previste due rate di pari importo, ognuna del 50%: acconto di novembre 2019 ridotto del 10%

 

 

Cambiano gli importi degli acconti d'imposta per i contribuenti IVA, previsti due acconti ciascuno pari al 50%.

L’art. 58 del Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (DL 124/2019), modifica a regime la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese di cui al comma 4 dell’articolo 12-quinquies del D.L. n. 34 del 2019.

Le misure si applicano anche ai contribuenti che hanno optato per il regime forfettario. Per i soggetti interessati le rate saranno due di pari importo, ossia del 50 per cento ciascuna.

Poiché la misura entra immediatamente in vigore, la rata di novembre sarà inferiore a quella altrimenti dovuta a fronte del pagamento del 40 per cento effettuato a giugno, quindi subirà una riduzione del 10 per cento.

Per il periodo d’imposta in corso, infatti, stabilisce la norma è fatto salvo l’eventuale versamento della prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata, comunque, nella misura del 50 per cento, ovvero l’unica rata nella misura del 90 per cento. In questo modo il governo si assicura un versamento aggiuntivo per il prossimo anno, dal momento che l'importo dell'acconto da versare quest'anno risulta complessivamente del 90 per cento, e quindi il saldo di giugno sarà più pesante.

Di conseguenza, al momento del versamento dell'acconto di novembre 2019, i contribuenti si potranno trovare in queste diverse situazioni:
  • coloro che hanno già effettuato il versamento della prima rata, pari al 40%, dovranno versare entro il 2 dicembre (il 30 novembre è un sabato), la seconda rata pari al 50%, per cui verserà di fatto in tutto il 90%;
  • coloro che invece versano solo la seconda rata, entro il 2 dicembre dovranno versare il 90% (anziché il 100%).

Vediamo un esempio numerico per capire meglio, prendiamo il caso di un contribuente IRPEF soggetto agli ISA, che ha compilato il Modello redditi PF 2019 con un importo nel rigo RN34 “Differenza” del quadro RN, pari a 2.000,00 euro, secondo la vecchia disposizione avrebbe dovuto versare due acconti di cui:

  • il primo (entro il 30 settembre 2019) pari a 800,00 euro (2.000 x 40%);
  • il secondo (entro il 2 dicembre 2019) pari a 1200,00 euro (2.000 * 60%).
Con la novità introdotta dal DL 124/2019, avendo già provveduto al versamento del primo acconto di importo pari a 800,00 euro, il secondo subirà una riduzione del 10%, quindi dovrà versare 1.000,00 euro anzichè 1.200,00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pubblicato il 29/10/2019

Fonte: Fisco e Tasse