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Notizie

 

Deducibilità IMU immobili strumentali: novità nella Legge di bilancio 2020

Legge di bilancio 2020: dal 2020 deducibilità IMU al 60% per gli immobili strumentali

 

 

Corsa contro il tempo per la Legge di bilancio, che come al solito arriva all'approvazione al rush finale. Una delle novità riguarda la deducibilità IMU degli immobili strumentali.

In particolare, il comma 3 della Legge di Bilancio modifica l’art. 3 del DL n. 34/2019, sostituendo la rimodulazione della deducibilità Imu sugli immobili strumentali per il solo anno 2019, ovvero il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale si prevede la deducibilità nella misura del 50% a favore di imprese / lavoratori autonomi.

Tale disposizione si applica anche all’IMI (imposta municipale immobiliare) della provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS (imposta immobiliare semplice)della provincia autonoma di Trento.
L’art. 95 comma 3 della Legge di Bilancio prevede che per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) la deducibilità sarà del 60%, mentre l’intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che la legge di bilancio 2020 ha previsto anche delle modifiche alla IUC, l'imposta comunale unica composta da IMU e TASI, in quanto quest'ultima verrà abolita a fronte di una rimodulazione dell'IMU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 23/12/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Decreto fiscale 2020: modifiche alla dichiarazione dei redditi 730

Decreto fiscale 2020: 730 da presentare entro il 30 settembre, i rimborsi se previsti ci saranno dalla prima retribuzione utile

 

 

Il testo del decreto fiscale, la cui versione definitiva è stata approvata sia da Camera che da Senato, è in attesa di essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo del DL 124/2019 sembra uscire dal confronto parlamentare abbastanza stravolto. Una delle modifiche, riguarda il modello 730 e il riordino dei termini dell’assistenza fiscale previsto nell'articolo 16-bis introdotto in sede di conversione in Legge.

In particolare, dal 1° gennaio 2021, slittano i termini per la presentazione del modello 730 (e delle schede di destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille ) al 30 settembre. Inoltre, i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio. 

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative concludono le attività di controllo e trasmissione nonché la consegna, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all'Agenzia delle Entrate entro:

  • a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

Attenzione va prestata al fatto che la data della trasmissione della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate per i sostituti d'imposta guadagna qualche giorno slittando dal 7 marzo (scadenza attuale) al 16 marzo.

Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Infine si segnala che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4  del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 19/12/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Taglio dell'IVA anche nell'accordo dell'imprenditore sovraindebitato

La Corte Costituzionale ammette il pagamento parziale dell'IVA anche nell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

 

 

Con Sentenza n. 245 del 29 novembre 2019, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità della norma che esclude la possibilità di decurtare il pagamento del credito IVA nell'ambito di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 7, comma 1, terzo periodo, legge 3/2012). Tale facoltà risulta invece ammessa per gli imprenditori fallibili che hanno accesso alla procedura di concordato preventivo (cfr. art. 182-ter l.fall.). La differenza di trattamento riscontrabile nelle norme citate, risulta ingiustificata e discriminatoria, anche considerando che, le due procedure in oggetto, hanno la medesima finalità di garantire ai creditori il soddisfacimento in via anticipata e anche solo parziale dei crediti, evitando la procedura meramente liquidatoria nonchè l'esdebitazione del debitore.

La Consulta ha pertanto dichiarato l'illegittimità della norma per violazione l'art. 3 della Costituzione. La decisione volta ad ammettere la decurtazione -c.d. falcidia- dell'IVA anche nelle procedure da sovraindebitamento risponde inoltre all'esigenza di garantire i principi di buon andamento ed economicità che caratterizzano l'attività della Pubblica Amministrazione (cfr. art. 97 Cost.). La P.A. deve infatti poter valutare se la proposta contenuta nell'accordo possa garantire un livello di soddisfazione del proprio credito maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria e conseguentemente decidere di aderirvi.

Anche il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 14/2019) risulta in linea con la decisione adottata dalla Corte Costituzionale, in quanto prevede nuove disposizioni (la cui entrata in vigore è prevista nel mese di agosto 2020) volte ad ammettere il pagamento dei crediti tributari chirografari (compresa l'IVA) anche nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi per gli imprenditori non fallibili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 12/12/2019

Fonte:Fisco e Tasse