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Detrazione IVA fatture fine anno: polemiche dai commercialisti

Detrazione IVA fattura a cavallo d'anno: i professionisti minacciano denuncia alla Commissione Europea se nel milleproroghe non ci saranno modifiche

 

 

Con un comunicato stampa del 21 gennaio 2020, i professionisti tramite ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) e CONFIMI ( Confederazione dell'industria manufatturiera italiana e dell'impresa privata) hanno lamentato la disciplina prevista ai fini IVA per le fatture di fine anno.

Infatti, per il terzo anno consecutivo, con l’ultima liquidazione Iva dell’anno, gli operatori si sono dovuti misurare con le conseguenze derivanti da una normativa sulla detrazione particolarmente irrazionale. La Circolare n.1/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate ha reinterpretato – secondi i canoni comunitari – gli articoli 19 e 25 del DPR n. 632/72, sancendo che la detrazione Iva è esercitabile in presenza di due condizioni:

  1. l’imposta sia relativa ad operazioni effettuate (ex art.167 Direttiva 2006/112/CE);
  2. le operazioni risultino documentate dal possesso di regolare fattura.

Il tutto, al più tardi, con la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i suddetti presupposti.

La Commissione UE ha confermato che gli Stati possono “esigere che il diritto a detrazione sia esercitato durante il periodo in cui è sorto” (c.d. principio della detrazione immediata), fermo restando che il precedente termine biennale non sarebbe in contrasto con la direttiva e che con la riduzione del termine biennale, disposta dal DL n. 50/2017, l’esercizio del diritto a detrazione non dovrebbe essere eccessivamente difficile o oneroso per un contribuente sufficientemente diligente, “purché le modalità di tale esercizio si iscrivano nelle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, come nella fattispecie”.

Rispetto al requisito formale del possesso della fattura, le modifiche introdotte con il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) del dPR n.100/98 hanno sancito la possibilità di retroimputare al mese di effettuazione l’Iva le fatture ricevute in tempo utile e precisamente entro il 15 del mese successivo. Con dette modifiche il legislatore ha tuttavia escluso detta possibilità “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente” ossia per le fatture arrivate nei primi giorni dell’anno successivo.

È chiaro, dunque, che il principio della retro imputazione non contrasta con i principi unionali: a confermarlo anche la comunicazione della Commissione UE (TAXUD C3 D(2018)6177124 del 13/11/2018) che contiene l’invito a presentare una nuova denuncia laddove, nonostante la modifica introdotta dal DL 119, si dovessero ancora “nutrire dubbi riguardo alla compatibilità del dPR 100/98 con il diritto dell’UE”. Dubbio, come detto, definitivamente rimosso.

Il problema che si pone, semmai è se questo principio possa funzionare solo per 11 mesi su 12 e se sia pertanto lecito, secondo i canoni comunitari, che il legislatore introduca l’eccezione che si abbatte sulle fatture arrivate dal 1 al 15 gennaio dell’anno successivo. Non è possibile che, sulla stessa cosa, le regole funzionino per 11 mesi in un modo e a fine anno (fatture che arrivano a gennaio successivo) in un altro. Non vi sono motivi, se non quelli di voler far cassa giocando sulle differenze temporanee dei flussi ma il principio di neutralità vieta che l’Iva gravi sugli operatori intermedi.

Il comunicato termina chiarendo che per ora i professionisti attenderanno la conversione del milleproroghe dopodiché, se non arriveranno soluzioni si rivolgeranno con denuncia alla Commissione UE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 23/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Debiti: ecco quando eliminarli dalla contabilità

Eliminazione contabile di un debito: chiarimenti del CNDCEC nei casi di cambio di controparte, di forma giuridica o della valuta

 

   

 

Nella Newsletter del CNDCEC del 19 dicembre 2019 (pubblicata il 14 gennaio 2020) è contenuta una bozza di risposta ad una richiesta di chiarimento in merito all’eliminazione contabile di un debito (trattato nell'OIC 19 al paragrafo 73). Si segnala che è possibile fornire eventuali osservazioni su tale bozza di risposta entro il 14 febbraio 2020 all'indirizzo mail oic@fondazioneoic.it.

Entrando nel merito, nella richiesta di chiarimenti è stato chiesto all'OIC di precisare se diano luogo all’eliminazione contabile del debito:

  • il cambio della controparte (ad esempio in caso di cessione del credito),
  • la modifica della forma giuridica del debito (ad esempio da finanziamento a titolo obbligazionario)
  • il cambio della valuta .

Il principio contabile prevede che, in linea generale, la società possa eliminare in tutto o in parte il debito dal bilancio "quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita". Quindi come criterio generale ai fini dell'eliminazione del debito nel bilancio di esercizio vale l'estinzione dell'obbligazione.  

Successivamente, lo stesso OIC 19 prevede che “l’estinzione di un debito e l’emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l’eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso.". In questi casi quindi, ai fini dell'eliminazione del debito dal bilancio è necessario un cambio sostanziale dei termini contrattuali. In particolare, l'OIC continua chiarendo che "quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (..) contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.”.

Per rispondere alle domande quindi:

  • il cambio di controparte non dovuta all’estinzione della precedente obbligazione, come nel caso di cessione del credito a terzi è possibile procedere all’eliminazione contabile del debito solo se la modifica contrattuale determina un sostanziale effetto sulle previsioni dei flussi futuri di cassa connessi al debito.
  • nel caso di cambio di forma giuridica ad esempio per estinzione del debito da finanziamento e successiva emissione di un titolo obbligazionario, rileva il cambio o meno della controparte.
  • nel caso di cambio di valuta andranno valutati gli effetti sostanziali sui flussi futuri di cassa connessi al debito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Le Triangolazioni intracomunitarie dal 1 gennaio 2020

Triangolazioni intracomunitarie: regole dall'1.1.2020 - c.d. pacchetto quick fixes - contro le frodi carosello

 

 

 

Le regole per le triangolazioni intracomunitarie sono state ritoccate dall'art. 36-bis della Direttiva UE 4.12.2018 allo scopo di evitare le c.d. frodi carosello ed uniformare le varie legislazioni europee.

 

Cosa sono le triangolazioni intracomunitarie

Per Triangolazioni intracomunitarie si intendono quelle operazioni, chiamate anche vendite a catena, in cui intervengono almeno 3 soggetti ma dove c'e' un unico trasporto.

Esempio: l'operatore tedesco GER1 vende ad impresa italiana IT1 (chiamata operatore intermedio ovvero promotore della triangolazione) la quale vende ad un'impresa francese FR1, con un unico trasporto dalla Germania di GER1 alla Francia di FR1 curato da GER1.

In generale le cessioni sono due e per costante giurisprudenza UE il trasferimento dei beni deve essere imputato ad una sola delle due cessioni, che e' l'unica a beneficiare della non imponibilita'  Iva prevista per le cessioni intra UE.

 

Come si stabilisce a quale cessione applicare la non imponibilità IVA

In sostanza, se il trasporto intracomunitario è riconducibile alla prima cessione (GER1--->IT1), solo questa potrà beneficiare del regime della non imponibilità IVA; le cessioni successive si considerano effettuate nello Stato in cui si realizza l’acquisto intracomunitario; se invece il trasporto intracomunitario è riconducibile all’ultima cessione solo questa potrà beneficiare del regime della non imponibilità IVA, mentre le precedenti costituiranno delle cessioni interne, rilevanti nello Stato ove si trovano i beni.

Per individuare il soggetto che organizza il trasporto si deve guardare al soggetto passivo all’interno della catena che si assume il rischio di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto.

Precisiamo che l'art. 36-bis della Direttiva tratta solamente i casi in cui vi sia un operatore intermedio (il promotore) che organizza il trasporto, in tal caso esso e' agganciato alla cessione eseguita nei suoi confronti che viene definita intracomunitaria (cioe' non imp. Iva).

Nel diverso caso in cui l’operatore intermedio (il promotore) sia identificato anche nello Stato del primo cedente e trasmetta al primo cedente la comunicazione del proprio numero di partita IVA in detto Stato, il trasporto deve essere attribuito alla cessione fatta dall’operatore intermedio (nell'esempio alla cessione da IT1 a FR1), in quanto la cessione precedente (nell'esempio da GER1 a IT1) e' soggetta ad Iva tedesca.

Questa nuova normativa non riguarda le transazioni a catena che coinvolgono importazioni od esportazioni di beni, ne' quelle all'interno dello Stato.

 

Conclusioni

Secondo Assonime (Circ. 29 del 19.12.2019), ed in attesa di una Circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate, anche dopo il 31 dicembre 2019 per le operazioni triangolari restano in vigore le semplificazioni previste dagli art. 42, 141 e 197 della Direttiva IVA e cioè l’istituto della designazione del debitore d’imposta.

Pertanto, nel caso in cui il promotore della triangolazione curi il trasporto, il suo acquisto e' non imponibile Iva, ma anche la sua vendita a patto che in fattura designi il suo cliente quale debitore dell'Iva. L’art. 36-bis infatti non incide sulla disposizione contenuta nell'art. 58 del DL 331/93 che prevede la non imponibilità (se il trasporto e' a cura del primo cedente) per entrambe le cessioni effettuate dagli operatori nazionali, e cioè dal primo cedente e dal promotore della triangolazione: e' il caso in cui IT1 venda a IT2 il quale vende a UE1, con trasporto da IT1 a UE1 a cura di IT1.

Si attende la Circolare ministeriale esplicativa in considerazione anche del fatto che questa Direttiva UE ancora non e' stata formalmente recepita in Italia.

 

 

 
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Pubblicato il 07/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

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