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Deleghe e procure online: nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate

Procure e deleghe telematiche: nuovo servizio delle Entrate per i commercialisti iscritti all'Albo

 

 

L'11 febbraio 2020 presso la sede di Roma del Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti e degli esperti Contabili è stato presentato il nuovo servizio “Procure e deleghe telematiche” messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate per i commercialisti e che sarà operativo i primi di marzo.Con la nuova procedura le Entrate potranno acquisire online

  • i dati degli iscritti all’albo
  • i dati delle procure conferite dai clienti ai professionisti, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e assistenza presso gli uffici dell’Agenzia, eliminando così l’esibizione della procura cartacea.

L’accesso al servizio è riservato ai commercialisti iscritti all’albo e i servizi delegabili sono:

  • le istanze di autotutela relativi ad avvisi di accertamento 41-bis
  • le istanze di rettifica in autotutela relative a cartelle di pagamento e atti relativi a dichiarazioni presentate (36-bis e 36-ter, 41-bis non lavorabili tramite Civis)
  • documentazione per l’ottenimento di rimborsi
  • consegna documenti relativi ad atti e procedimenti in corso ex articolo 36-bis e 36-ter Dpr n. 600/1973, 54-bis Dpr 633/1972 (ad esempio la protocollazione di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia)
  • consegna qualsiasi documentazione relativa ad atti emanati dalle Entrate
  • richiesta di informazioni sullo stato di avanzamento rimborsi e istanze
  • istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite Civis.

Successivamente le deleghe potranno riguardare anche servizi più complessi come, ad esempio, le istanze di accertamento con adesione.

Un altro servizio nuovo messo a disposizione dall'Agenzia ai professionisti riguarda la trasmissione dell’elenco degli iscritti in quanto al commercialista potranno essere associati più collaboratori autorizzati ad agire autonomamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 13/02/2020

Fonte: Fisco Oggi

 

Redditi Società di persone: guida alle principali novità

RedditiSP 2020 (anno di imposta 2019): ecco le novità contenute nel modello

 

 

 

Sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni dei dichiarativi 2020. Anche nel modello RedditiSP 2020, anno di imposta 2019, le novità non mancano. Di seguito le principali divise per quadro:

REDDITO D’IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA – QUADRO RF

  • “Patent box” (rigo RF50): deducibilità dei redditi in caso di opzione alternativa all’istanza di ruling;
  • “Altre variazioni in diminuzione” (rigo RF55): maggiorazione del costo di acquisto per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero posti in essere entro il 30 giugno 2020 (art. 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58);
  • “Attività di enoturismo” (righi RF9, RF11 e RF55): indicazione del reddito per le società che esercitano anche tale attività .

REDDITO D’IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA - QUADRO RG

  •  “Attività di enoturismo” (rigo RG2): indicazione del reddito per le società che esercitano anche tale attività ;
  • “Patent box” (rigo RG23): deducibilità dei redditi in caso di opzione alternativa all’istanza di ruling ;
  • “Altri componenti negativi” (rigo RG22): maggiorazione del costo di acquisto per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero posti in essere entro il 30 giugno 2020.

ALTRE IMPOSTE - QUADRO RQ

  • “Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni” (sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C): facoltà di rivalutare i beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e affrancare il saldo di rivalutazione.

SPESE PER LE QUALI SPETTA UNA DETRAZIONE D’IMPOSTA – QUADRO RP

  • “Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici” (colonna 7): indicazione delle spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI – QUADRO RN

  • “Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici” (rigo RN17, colonna 28): indicazione delle spese sostenute per gli interventi relativi all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
  • “Sport bonus” (rigo RN24): previsto il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;
  • “Bonus bonifica ambientale” (rigo RN25): previsto il credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici per la bonifica ambientale.

PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA - QUADRO RT

  • “Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate” (sezione II): indicazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019, nonché delle plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari

REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (CFC) - QUADRO FC

  •  “Interessi passivi non deducibili e c.d. Società di comodo”: introdotte alcune modifiche previste dal decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, a seguito dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, in particolare nel Prospetto per la determinazione degli interessi passivi non deducibili e sulla non applicazione della disciplina delle c.d. “società di comodo”.

IMPOSIZIONE IN USCITA E VALORI FISCALI IN INGRESSO - QUADRO TR“Prospetto relativo al trasferimento della residenza all’estero” (rigo da TR1 a TR20): nuove disposizioni per l’applicazione della disciplina sull’imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso.

COMUNICAZIONI PER I REGIMI OPZIONALI - QUADRO OP

  •  “Patent box” (rigo OP21): possibilità di optare per la determinazione diretta del reddito agevolabile in alternativa alla procedura di cui art. 31-ter del d.P.R. n. 600 del 1973.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 10/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse

Cosa si intende per pertinenza?

Requisiti del vincolo di pertinenzialità tra l'abitazione principale e i beni accessori

 

 

La nozione di pertinenza è significativa per stabilire il regime fiscale e le eventuali agevolazioni di determinati beni strumentali all’abitazione principali come il box auto o garage.

La definizione normativa è contenuta nell’art. 817 del codice civile, ai sensi del quale:

“Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.

Due sono quindi i requisiti:

  1. la durevolezza della destinazione, ciò significa che il rapporto pertinenziale non deve essere occasionale (presupposto oggettivo);
  2. la volontà del proprietario di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale (presupposto soggettivo).

Il vincolo pertinenziale tra la cosa principale e quella accessoria si crea quando il titolare di entrambe le cose decide che una di esse deve essere funzionale all’altra.

In tema di pertinenze, la Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 25127 del 30 Novembre 2009 stabilendo che "Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite".

Si considerano pertinenze dell’abitazione principale gli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali:

  • C/2, magazzini e locali di deposito, cantine, soffitti, solai;
  • C/6, stalle, scuderie, rimesse, posti autoautorimesse (senza fine di lucro);
  • C/7tettoie chiuse o aperte.

Risulta quindi necessario procedere all’accatastamento (ossia all’iscrizione degli immobili sopra descritti nella rispettiva categoria catastale) quando vengono ultimati i lavori di costruzione di un nuovo immobile.

Si ricorda inoltre che gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale (es. abitazione) comprendono anche le pertinenze (es. box auto), se non è diversamente disposto (come previsto dall’art 818 c.c.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 07/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse