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 ISA: esclusione per le società in liquidazione

Come individuare il periodo di cessazione di attività per le società di capitali ai fini dell'esclusione dagli ISA

 

 

Così come i contribuenti che hanno iniziato l'attività  nel corso del periodo di imposta, sono esclusi dagli ISA (acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) anche i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta.
Se, per un contribuente individuale, riuscire a individuare quale sia il periodo di cessazione dell'attività può essere molto semplice, è relativamente più complicato per quanto riguarda le società di capitali, in quanto soggette a liquidazione.

 

La liquidazione della società e la scissione dell'anno d'imposta

Si ricorda che, ai soli fini fiscali (ma non a quelli civili), nel momento in cui una società di capitali entra nella fase di liquidazione avviene una scissione dell'anno d'imposta in due diversi ed autonomi periodi fiscali:

  • il primo va dal 1 gennaio al giorno precedente a quello in cui la liquidazione diventa effettiva, chiamato periodo ante-liquidazione;
  • il secondo va dal giorno in cui la liquidazione diventa effettiva al 31 dicembre (o alla data di termine della liquidazione, se precedente), chiamato periodo di liquidazione.

Oggi, la data di inizio della liquidazione è la stessa sia per la normativa civilistica che per quella fiscale, e coincide con il giorno in cui avviene l'iscrizione presso il Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori (o della delibera del tribunale, in caso di inerzia degli stessi) che accerta una causa di scioglimento oppure della delibera assembleare di messa in liquidazione volontaria per decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2484 comma 3 del Codice civile.

 

L'individuazione del periodo di cessazione dell'attività

Adesso il nostro problema è stabilire quale sia il periodo di cessazione dell'attività: il periodo ante-liquidazione oppure quello di liquidazione?

Le istruzioni del modello ISA non danno una risposta semplice e diretta, come sarebbe lecito aspettarsi, ma ci vengono comunque in aiuto, seppur costringendoci a leggere tra le righe.

Le istruzioni del Modello ISA ci dicono che:

  • “sono esclusi dall'applicazione degli ISA [...] i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo di imposta”;
  • “sono esclusi dall'applicazione degli ISA [...] i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività”;
  • “si considera non normale svolgimento dell'attività […] il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria”.

Secondo la logica degli ISA, nel momento in cui la società inizia la fase di liquidazione, questa entra in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e vi resta fino al termine della liquidazione stessa: tutto il periodo di liquidazione è quindi escluso dagli ISA, per non normale svolgimento dell'attività.

Di conseguenza, per una società soggetta a liquidazione, se escludiamo il periodo di liquidazione stesso, l'unico periodo d'imposta rimanente che può essere considerato di cessazione dell'attività è il periodo ante-liquidazione.

Il motivo per cui il Legislatore considera l'inizio della procedura di liquidazione come il momento in cui una società termina la sua normale attività, è intrinseco alla natura stessa della procedura di liquidazione: entrando in questa fase avviene un mutamento dello scopo sociale dell'azienda, la quale cessa di operare come unità economica in funzionamento, con l'obiettivo di generare utili, e diventa un soggetto, non più in normale funzionamento nel senso economico del termine, con il solo obiettivo di estinguere i rapporti attivi e passivi che hanno caratterizzato la precedente vita aziendale.

Quindi, per ricapitolare, avremo:

  • periodo ante-liquidazione: escluso da ISA: causa di esclusione 2 (cessazione attività);
  • periodo di liquidazione: escluso da ISA: causa di esclusione 4 (non normale svolgimento dell'attività).

Per queste cause di esclusione ISA, a differenza di quanto accadeva in passato per gli Studi di Settore, non è richiesta la compilazione dei modelli (neanche per semplice finalità statistica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 06/03/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Separazione consensuale e vendita dell'immobile: addio ai benefici prima casa

Decadono dall'agevolazione "prima casa" i coniugi che si separano e successivamente cedono a terzi l'immobile per cui hanno fruito delle agevolazioni. A dirlo l'Agenzia delle Entrate

 

 

Nella Risposta all'interpello 80 del 27 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che decadono dalle agevolazioni "prima casa" i coniugi che si separano, cedono l'immobile a terzi, e non ne ricomprano uno entro l'anno.

In particolare, nel caso di specie, due coniugi avevano acquistato un immobile beneficiando delle agevolazioni 'c.d. prima casa';  in seguito avevano firmato un accordo di separazione consensuale siglato davanti all' ufficiale di stato civile. L'abitazione è stata ceduta a terzi e che l'ex coniuge non è nelle condizioni di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione. Il contribuente ha così presentato interpello all'agenzia delle Entrate chiedendo se la cessione a terzi del suddetto immobile, "concordata consensualmente con il coniuge ma in assenza di una omologazione di detto accordo da parte di un Giudice, comporti la decadenza dalle suddette agevolazioni fruite per l'acquisto".

In generale, nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" e non si proceda all'acquisto entro l'anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita.

Nel caso in esame, l'istante e la coniuge hanno concluso un accordo di separazione davanti all'ufficiale di stato civile del Comune, una modalità semplificata di separazione, in cui la presenza dei difensori non è obbligatoria, e che è soggetta a precise limitazioni. Al riguardo, si osserva che la separazione consensuale di cui all'articolo 12 del d. l. n. 132 del 2014, "non può contenere patti di trasferimento patrimoniale". Ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale.
In tal senso, quindi, non può trovare applicazione la disposizione agevolativa di cui all'art. 19, la cui ratio è quella di favorire gli atti e le convenzioni " che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio". Pertanto l'istante perderà le agevolazioni prima casa.

 

 

 

 

 

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Pubblicato il 05/03/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

Turismo e Coronavirus: stop contributi fino al 1 aprile

Il decreto legge 9 2020 prevede la sospensione degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assitenziali per le imprese del turismo in tutta Italia

 

 

 

 

L' epidemia di Coronavirus   sta costringendo il Governo a un progressivo ampliamento delle misure di alleggerimento degli adempimenti e sostegno economico alle aziende coinvolte . Dopo il primo decreto legge (6-2020)  e relativi decreti presidenziali e ministeriali con le misure soprattutto per la zona rossa dei comuni focolaio nel Lodigiano e nel Veneto, un nuovo decreto-legge, il 9 2020 del 2 marzo,  ha portato le prime misure che vengono incontro agli operatori economici in  tutto il territorio nazionale , per gli evidenti riflessi economici già in atto:  rallentamento degli ordinativi  della produzione ma anche difficoltà logistiche e operative  del personale delle aziende.

Nel settore turistico l'impatto è particolarmente evidente già da giorni, con un crollo verticale  delle prenotazioni e cancellazioni  in massa di  soggiorni e viaggi  già riservati nei mesi scorsi .

Tra le misure previste nel decreto legge 9/2020 quindi  due articoli  sono dedicati ai provvedimenti  per le realtà imprenditoriali del settore  turistico e dell'accoglienza strutture ricettive,  agenzie viaggio, tour operator. Vediamo le misure previste, distinte per area geografica :

ZONE ROSSE  l’articolo 5  prevede la sospensione  negli 11 Comuni delle zone rosse: 

nella Regione Lombardia:       

a) Bertonico;       

b) Casalpusterlengo;       

c) Castelgerundo;       

d) Castiglione D'Adda;     

e) Codogno;       

f) Fombio;       

g) Maleo;       

h) San Fiorano;       

i) Somaglia;       

l) Terranova dei Passerini;

 

e  nella Regione Veneto:       

a) Vo' Euganeo,     

degli ordinari termini degli adempimenti, come le denunce mensili, e dei versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali  con scadenza tra il l 23 febbraio e il 30 aprile prossimo. Non si prevede però la restituzione di contributi eventualmente già versati  . La ripresa dei versamenti  scatterà dal 1° maggio 2020 , con possibilità di rateizzazione in cinque rate mensili di uguale importo, da maggio a settembre 2020, senza alcuna maggiorazione per sanzioni o interessi 

IN TUTTA ITALIA  - l'articolo 8 prevede  anche  a favore delle imprese del settore del turismo  con sede legale o operative in qualsiasi comune situato nei territori dello Stato italiano, la stessa sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali per l’assicurazione obbligatoria . Ma attenzione :  a differenza degli operatori del turismo situati nelle zone rosse,   per le aziende nel resto del territorio italiano  non è prevista la rateizzazione  nei successivi cinque mesi . Il versamento  andrà  effettuato entro la fine del mese di maggio 2020 in un’unica soluzione , comunque senza sanzioni  o interessi,  e sempre senza possibilità di restituzione  di quanto già versato.

Inps e Inail dovrebbero emanare  breve le relative circolari con le istruzioni operative per i versamenti prorogati anche se non si esclude che si attendano le ulteriori misure di sostegno alle imprese annunciate per i prossimi giorni. Un nuovo consiglio dei ministri che potrebbe anche definire un eventuale allargamento delle zone rosse, infatti,  è fissato per giovedì 5 marzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 04/03/2020

Fonte: Il Sole 24 Ore