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Imprese di costruzione edilizia e tassazione agevolata

 

Tassazione agevolata per le imprese di costruzione edilizia: no all’estensione dei benefici fiscali ai fondi di investimento immobiliari. A dirlo l’ Agenzia delle Entrate.

 

 

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna ai trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. Tale agevolazione non può tuttavia essere estesa ai trasferimenti effettuati nei confronti di fondi di investimenti immobiliari che intendono ristrutturare interi fabbricati per la successiva vendita.

Ciò è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 70 del 20 febbraio 2020 (file allegato a questo articolo) a seguito dell'interpello mosso da una Società di gestione del risparmio (SGR) in merito alla possibilità di applicare i benefici fiscali nei confronti del fondo comune di investimento immobiliare per conto del quale acquistava un complesso di fabbricati.

L’Agenzia ha chiarito che il fondo di investimento che effettuerà gli interventi edilizi di ristrutturazione e rivenderà gli immobili realizzati entro 10 anni dall'acquisto dei fabbricati, non può essere assimilato alle imprese di costruzione che, in base al Decreto Crescita godono dell’agevolazione. L’Ufficio ha pertanto risposto negativamente al quesito della SGR escludendo la possibilità di applicare la tassazione agevolata nei confronti del fondo comune di investimento.

Ciò, anche in quanto il fondo immobiliare configura un patrimonio separato della SGR alla quale è vietato espressamente l’esercizio in via diretta dell'attività di costruzione di beni immobili (cfr. Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio).

Si fa presente che l’agevolazione fiscale prevista espressamente per le imprese di costruzione edilizia, basata sull’articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita), prevede la possibilità di applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, purchè:

  • le imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici effettuino l’acquisto dell’intero fabbricato"entro il 31 dicembre 2021;
  • entro 10 anni l’acquirente deve demolire il vecchio e ricostruire un nuovo fabbricato ovvero eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia. Il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche "NZEB" ("Near Zero Energy Building"), "A" o "B";
  • l’acquirente  deve inoltre rivendere il nuovo fabbricato o, in caso di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, di almeno il 75% del nuovo volume sempre entro 10 anni dalla data di acquisto.

 

 

 

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Pubblicato il 27/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Forfettari: riduzione contributi da richiedere entro il 29.2.2020

Chi ha diritto e come richiedere lo sgravio contributivo del 35% entro il 29 febbraio 2020 per artigiani e commercianti in regime forfettario.

 

 

Nel turbine delle continue modifiche al regime fiscale dei cd. "forfettari"(introdotto dall'art.  1  commi  77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss.)   un aspetto non è cambiato : si tratta del  regime contributivo agevolato    riservato a questi contribuenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti .

Il regime di favore  prevede la riduzione  dei contributi previdenziali nella misura del 35% , sia per la contribuzione dovuta sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, mentre  resta sempre dovuto in misura intera il contributo per l'indennità di maternità (pari a 7,44€).

La riduzione tuttavia non è automatica ma ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente  con domanda  all'INPS in forma telematica nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti .(Qui il facsimile del modulo di richiesta cartaceo per coloro che non hanno ancora aperto la posizione INPS).

Anche  nel 2020  l'applicazione è automatica per i soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2019  che ne avevano già fatto richiesta, sempre se permangono i requisiti di agevolazione fiscale, e se non viene fatta espressa rinuncia.

Devono dare comunicazione invece:

  • I soggetti che hanno  intrapreso nel 2019 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato;  il termine  è fissato per il  29 febbraio 2020.
  •  I soggetti  che iniziano una nuova attività nel corso nel 2020, devono comunicare l’opzione con la massima tempestività rispetto  alla conferma d’iscrizione.

Importante sottolineare che se la riduzione comporta un versamento inferiore al minimo annuo verrà accreditato ai fini previdenziali  un numero di mesi proporzionale a quanto versato (quindi inferiore a 12).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Operazione di lease back immobiliari e deducibilità dei canoni leasing

Lease back e deducibilità canoni leasing di complessi immobiliari nella nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate. Stima dell'area al 20%

 

 

 

Con la Risposta all'interpello 63 del 19 febbraio 2020, allegata a questo articolo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità dei canoni di leasing in caso di lease back.

In particolare, nel caso oggetto di interpello, la società ha acquistato un immobile composto da un magazzino, un appartamento di servizio e un'area pertinenziale di manovra e deposito pertinenziale. La società ha utilizzato il magazzino come proprio deposito ricambi e dedotto fiscalmente l'80% delle quote di ammortamento. Successivamente, la società ha ceduto a una società di leasing l'intero immobile (fabbricato e area pertinenziale), conferendole il mandato a costruire, secondo le proprie indicazioni, un'officina meccanica e con l'accordo di stipulare, al termine della costruzione, un contratto di leasing avente ad oggetto il nuovo fabbricato. A fronte di tale vendita la società ha determinato e tassato una plusvalenza. L'istante, al fine di determinare l'importo deducibile delle quote annuali del leasing, chiede quale criterio utilizzare per la valorizzazione dell'area del nuovo fabbricato, oggetto del contratto di locazione finanziaria. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l'articolo 36 del DL. 223/2016 prevede che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni. Queste disposizioni si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria.

Nel caso in esame la società dichiara di aver posto in essere una operazione di lease-back, che ha comportato la cessione a una società di leasing di un complesso immobiliare composto da fabbricato e aree pertinenziali e il mandato alla stessa di costruire secondo le proprie indicazioni un'officina meccanica, con l'accordo di stipulare al termine della costruzione, un contratto di leasing avente ad oggetto il nuovo fabbricato realizzato per un corrispettivo complessivo. Il corrispettivo ricevuto dall'interpellante a seguito della cessione effettuata alla società di leasing, non rappresenta il valore dell'area bensì individua il valore dell'intero complesso immobiliare. Pertanto in assenza di aree autonomamente acquistate, il valore non deducibile, da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all'area, debba essere determinato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20% e per i fabbricati industriali al 30% del costo complessivo stesso.

 

 

 

 

 

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Pubblicato il 20/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse