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Notizie

 

Start up : modelli di valutazione del merito di credito

Il fondo di garanzia Pmi prevede nuovi modelli per valutare la solvibilità delle imprese neocostituite

 

 

Come noto, il Fondo di garanzia pubblica messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico, garantisce le Pmi e i professionisti considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nei "modelli di rating".

Sono disponibili sul sito del Fondo i nuovi modelli per stabilire il merito creditizio delle imprese costituite o in attività da non più di tre anni

Le imprese neocostituite sono ammissibili a presentare sul portale di rating le domande di accesso alla garanzia statale attraverso i seguenti modelli (disponibili in allegato sul sito del Fondo):

  • modello per bilancio previsionale;
  • modello di valutazione per start up;
  • modello per start up con operazioni inferiori a euro 50.000;
  • modello di valutazione imprese operanti su commessa o a progetto (disponibili in allegato sul sito del Fondo).

Per maggiori approfondimenti si invita a consultare la sezione del portale di rating del Fondo di garanzia sui nuovi modelli da utilizzare per la valutazione delle imprese neocostituite per l’accesso al fondo Pmi.

Si ricorda che il portale rating è destinato alle imprese, ai consulenti e a tutti gli operatori interessati al fondo di garanzia diversi da banche, confidi e intermediari abilitati alla presentazione delle richieste di ammissione al Fondo stesso.

Attraverso il portale rating è possibile effettuare simulazioni per verificare l’ammissibilità di un’impresa sulla base del modello di rating oppure inserire i dati di uno o più bilanci di un’impresa che possono successivamente essere utilizzati da banche, confidi e intermediari durante la compilazione di una richiesta di ammissione al Fondo.

Al portale si accede dalla home page del sito Internet www.fondidigaranzia.it collegandosi all'apposita pagina in cui è possibile richiedere l’accreditamento o effettuare il log-in se si è già accreditati. 

Da ultimo si segnalano i casi in cui non si effettua la valutazione del merito di credito:

le start up innovative e gli incubatori certificati iscritti nell’apposita sezione della Camera di commercio sono infatti ammissibili, a determinate condizioni, senza la valutazione del merito di credito.

L’ammissibilità senza valutazione del merito di credito è inoltre prevista per alcune specifiche tipologie di operazioni finanziarie:

  • operazioni di  microcredito; 
  • operazioni finanziarie di importo ridotto;
  • operazioni finanziarie a rischio tripartito;
  • operazioni  misura “Resto al Sud”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 29/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Registrazione atti privati: modello F24 da marzo 2020

Modello di pagamento F24 anche per la registrazione degli atti privati dal 2 marzo. Lo prevede un Provvedimento delle Entrate

 

 

Con il provvedimento 18379 del 27 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha previsto che dal 2 marzo 2020 la registrazione degli atti privati avvenga con modello di pagamento F24 e non più F23. Il documento è allegato a questo articolo.

Come si legge nelle motivazioni del Provvedimento, in un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi. Pertanto, l’utilizzo del modello F24 viene esteso anche alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.

Ovviamente, restano ferme le modalità di versamento, tramite modello F24, già previste per le somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e alla registrazione degli atti costitutivi delle start-up innovative, nonché gli appositi codici tributo da utilizzare.

Data l’esigenza dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, nonché per consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati, la decorrenza dell’adozione del modello F24 è stabilita per gli atti presentati per la registrazione dal 2 marzo 2020. Ma è stato previsto un periodo transitorio pertanto fino al 31 agosto 2020, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello F23, sia con modello F24.
Attenzione va invece prestata al fatto che  partire dal 1° settembre 2020 i suddetti versamenti devono essere effettuati esclusivamente con il modello F24.

Per le somme dovute a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate, i versamenti sono effettuati utilizzando esclusivamente il tipo di modello di pagamento allegato o indicato negli atti stessi.

 

Dal 2 marzo al 1° settembre 2020 Versamenti validi con F23 o F24
Dal 1° settembre 2020 Versamenti validi solo con F24

 

 

 

 

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Pubblicato il 28/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Spese detraibili solo se tracciabili: per i CAF deve intervenire il MEF

Spese detraibili in dichiarazione solo se effettuate con strumenti tracciabili: la consulta nazionale dei CAF chiede un intervento del MEF

 

 

Con un comunicato stampa del 22 gennaio, la Consulta Nazionale dei CAF ha chiesto chiarimenti in merito alla detraibilità di molte spese nelle dichiarazione dei redditi, solo se effettuate con strumenti tracciabili. La legge di Bilancio 2020 (L.160/2019) ha introdotto una importante nuova norma che prevede l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2020, di utilizzare sistemi tracciabili come

  • bancomat,
  • carta di credito,
  • carte prepagate,
  • assegno,
  • versamento bancario o postale

 per pagare le spese da portare in detrazione al 19% nella dichiarazione dei redditi. Unica eccezione prevista ruguarda le spese per l’acquisto dei medicinali, dispositivi medici e per le prestazioni rese da strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate). (Si rimanda alla lettura dell'articolo Spese detraibili 2020 in dichiarazione: tutte le regole della tracciabilità). 

Si tratta delle spese che andranno conteggiate nel modello 730 del 2021, in riferimento ai redditi 2020.

Come evidenziato nel comunicato "Per evitare possibili criticità non risolvibili al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi – concludono i coordinatori della Consulta Nazionale dei CAF - servono indicazioni chiare da parte  dell’Amministrazione sul nuovo regime  in particolare per quanto riguarda

  • la tipologia di spese incluse o escluse dalla nuova norma
  • documentazione necessaria(estratti conto carte di credito, ecc),

anche considerando l’opportunità di salvaguardare tutti quei contribuenti che non hanno applicato tempestivamente le nuove disposizioni, in virtù di quanto sancito dallo Statuto dei Diritti dei Contribuenti e in coerenza con quanto accaduto in altre situazioni».

È per questo che la Consulta CAF ha deciso di chiedere un immediato intervento al Ministero dell’Economia e delle Finanze per ristabilire una condizione che agevoli i cittadini, soprattutto dipendenti e pensionati, per evitare loro, in veste di contribuenti, molti e diversi malintesi , tali da compromettere il naturale corso dell’esercizio del diritto all’accesso alle agevolazioni fiscali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 24/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse