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Notizie

 

Credito d'imposta Mezzogiorno: proroga nella Legge di bilancio 2020

Legge di bilancio 2020: prorogato al 31.12.2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nel Mezzogiorno. Chiarimenti anche per la misura "resto al Sud"

 

 

Proroga di un anno per il cd. "Bonus Mezzogiorno" nella manovra 2020. In particolare, al comma 319 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020 viene prorogato fino al 31.12.2020 il credito d’imposta  per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive delle regioni del Mezzogiorno:  Campania; Puglia; Basilicata; Calabria;Sicilia; Molise; Sardegna; Abruzzo.
Il credito d'imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del:

  • 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
  • 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise.

Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese e 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

Nel comma 320 dell'articolo 1 della Legge di  bilancio 2020, il legislatore interviene in merito alla disciplina di favore per i giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», stabilendo che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, e quindi compreso tra i 18 e i 45 anni , si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della L. 145/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 03/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

Principio contabile IFRS 16: nuova definizione di leasing

I soggetti che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali dovranno recepire nel bilancio 2019 il nuovo principio contabile IFRS 16 (leases) che sostituisce il precedente IAS 17.

 

 

L’IFRS 16 riscrive da zero la definizione di leasing. Il principio, almeno per ora, non si applica per chi adotta i principi contabili nazionali OIC, i quali continueranno a rilevare separatamente i leasing finanziari da quelli operativi, ricorrendo rispettivamente al “metodo finanziario” o quello “patrimoniale”.

Con l'applicazione dell'IFRS16 per il locatario viene meno il distinguo tra leasing finanziario e leasing operativo, che avevamo imparato a distinguere in base al principio del “trasferimento dei rischi e benefici”. Oggi un contratto è, o contiene, un leasing se, in cambio di un corrispettivo conferisce il diritto di controllare l’utilizzo di un’attività specificata per un periodo di tempo.

Per tutti i contratti che rientreranno nella nuova definizione (sia leasing finanziari, che leasing operativi, ma anche noleggi o contratti di servizi) dovranno essere contabilizzati con l’approccio finanziario, ossia rilevando l’asset nell’attivo patrimoniale (il right of use andrà rilevato tra le immobilizzazioni, in una voce specifica separata) e il debito verso il fornitore (lease liability) nel passivo patrimoniale.

Il right of use (diritto di utilizzo) sarà quindi soggetto ad ammortamento, mentre la passività rimborsata nel tempo a fronte dei pagamenti al fornitore.

A conto economico il costo per il servizio sarà sostituito dalla quota di ammortamento e dagli interessi connessi al debito.

Ne derivano, necessariamente, diversi aspetti operativi da gestire:

- Analisi dei contratti per l’identificazione di quelli qualificati come leasing (o contenenti leasing);
- Mappatura delle informazioni necessarie per la rilevazione a bilancio e per l’informativa finanziaria;
- Rappresentazione contabile a bilancio (con approccio retroattivo completo o modificato);
- Analisi impatto su informativa finanziaria (in particolare su indici di bilancio, covenants ecc.).

Per non aggravare eccessivamente le aziende interessate dal nuovo principio, sono previste alcune ipotesi di esclusione, ad esempio per i contratti di durata inferiore ai 12 mesi (short-term leasing) o di modesto valore (low value leasing).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 02/01/2020

Fonte: Fisco e Tasse

 

La detrazione Iva sulle fatture fornitori ricevute a fine anno 2019

La detrazione delle fatture ricevute a dicembre e gennaio 2019 richiede una attenta analisi per detrarre correttamente l'Iva senza incorrere in sanzioni

 

A fine anno occorre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’Iva.

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (cioe' nel momento in cui il cedente diventa debitore verso l'Erario di quella Iva) ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Quindi il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva acquisti è determinato dall’esigibilità dell’imposta, individuata dal momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 (consegna o spedizione per la vendita di beni, pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi).

Il contribuente per poter detrarre l'Iva deve annotare nel Registro acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Facciamo un esempio: DDT per acquisto di un bene datato 5.10.2019, fattura elettronica emessa il 31.10.2019 e pervenuta al cliente l'1.11.2019. L'Iva e' esigibile (per il fornitore) con il mese di ottobre 2019 e la verserà il 16.11.2019.

La detrazione dell'Iva (per il cliente) e' fissata al momento in cui essa diventa esigibile (ottobre) per cui e' possibile, pur se pervenuta in novembre, detrarla nel mese di ottobre. Ma il Fisco non si lamenterà di certo se invece sara' detratta nel mese di novembre.

Questa regola, inspiegabilmente, non vale per le fatture d'acquisto a cavallo dell'anno.

Occorre quindi procedere ad analizzare le fatture di dicembre 2019 / gennaio 2020 distinguendo tra:

  • fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019;
  • fatture datate dicembre 2019 ricevute nel mese di gennaio 2020, che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020;
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 (ad es. causa ferie di Capodanno): per tali fatture, salvo che vengano aggiunte al dicembre, è possibile detrarre l’Iva ma solo nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, annotandole in apposito sezionale.
  • fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020: l'Iva sarebbe persa, salvo la  presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell’Area riservata dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”: in questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

In questa circostanza, ai fini fiscali, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente, che rappresenta il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per quest'ultimo.
Il SdI comunica, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 30/12/2019

Fonte: Fisco e Tasse