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Quadro VP dichiarazione IVA da compilare entro il 2 marzo 2020

Modello IVA 2020 da inviare entro il 2 marzo in caso di opzione per l'indicazione della liquidazione periodica del quarto trimestre 2019 nella dichiarazione IVA 2020

 

 

In generale, la dichiarazione IVA annuale 2019 va presentata, in via telematica, direttamente/tramite un intermediario abilitato, entro il 30 aprile 2020. Interessante è il  quadro VP-Liquidazioni periodiche del modello di dichiarazione IVA 2020riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dal Cd. Decreto Crescita (DL 34/2019) di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. Sarà così possibile  nella dichiarazione IVA 2020 indicare nel quadro VP i dati delle liquidazioni del periodo ottobre-dicembre 2019.

Attenzione va prestata al fatto in questa ipotesi il termine per la presentazione della dichiarazione annuale viene anticipata al mese di febbraio, cioè il 29 febbraio 2020 essendo quest'anno bisestile. Pertanto chi intende aderire a questa facoltà deve presentare la dichiarazione IVA entro il 2 marzo 2020 (il 29 febbraio è un sabato, si slitta così al primo giorno lavorativo).

Come conseguenza, non è possibile compilare il quadro VP qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine. In particolare, se il contribuente intende inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro il 2 marzo 2020 (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre il 2 marzo 2020.

In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono occorre rispettare istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA, riepilogate nell'articolo: Dichiarazione IVA 2020: come si compila il quadro VP - Liquidazioni periodiche?

Per completezza si segnala che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 19/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse

Nota di variazione IVA per infruttuosità azione esecutiva

Infruttuosità azione esecutiva: diritto alla detrazione IVA da esercitare entro i termini ordinari statuiti dalla legge. A dirlo le Entrate

 

Con la risposta ad interpello n. 17/2020 del 30/01/2020 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina della detrazione IVA relativa a note di variazione ex art 26 DPR 633/1972, correlate all’infruttuosità della procedura esecutiva.
In particolare i termini di detraibilità IVA sono correlati al momento di esigibilità dell’imposta. Nel caso di specie i termini per esercitare il diritto alla detrazione erano spirati.
La risposta ad interpello n. 17/2020 chiarisce la disciplina della detrazione IVA nel caso della detrazione, a seguito di nota di variazione ex art 26 DPR 633/1972, dell’IVA correlata ad azioni esecutive infruttuose. La società istante, aveva emesso fattura nei confronti di altro soggetto giuridico e a seguito di azione esecutiva conclusa nel 2014 in maniera infruttuosa chiedeva chiarimenti in merito:

  • Al momento nel quale sorge il diritto ad emettere nota di variazione della sola IVA.
  • Al termine di emissione della stessa
  • Al termine di detrazione di detta IVA.
     

L’istante riteneva che:

  • Il momento di insorgenza del diritto poteva essere anticipato anche all’intero corso della procedura esecutiva
  • Non vi è termine per l’emissione della stessa nota di variazione.
  • L’IVA, data la portata normativa all’epoca dei fatti, poteva essere portata in detrazione entro la seconda dichiarazione successiva l’emissione della nota di variazione.

Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art 26 DPR 633/1972, ha un ambito oggettivo limitato dalla norma. Non sempre, infatti, è possibile utilizzare detta norma, in quanto è necessario che:

  • Ci sia in atto una procedura esecutiva e sia stato intrapreso il primo atto (ad es. pignoramento).
  • Tale procedura sia infruttuosa.

L’infruttuosità si desume da:

  • Il mancato pagamento, decorso il termine relativo alle osservazioni del piano di riparto o in mancanza di questo del reclamo per la chiusura , per quanto riguarda il fallimento
  • A seguito del riparto per le procedure esecutive non concosuali.

Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità".
Al verificarsi dell’infruttuosità è strettamente correlato il momento in cui sorge il diritto alla detrazione.
Tale diritto può essere esercitato, secondo la risoluzione 89/E 2002, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello del presupposto che ne fa sorgere il diritto.
La legge 96/2017 ha stabilito un termine di detrazione più breve, ovvero entro la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello del presupposto che ne fa sorgere il diritto, ma solo per i presupposti verificatisi entro il 31/12/2016. Nel caso di specie, quindi, essendo decorsi i termini per la seconda dichiarazione successiva all'anno in cui è sorto il diritto i termini per l’esercizio della detrazione risultano spirati.
 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 17/02/2020

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Isa professionisti: nuovo quadro H per gli elementi contabili

ISA professionisti 2020: dati contabili nel nuovo quadro H degli indici sintetici di affidabilità fiscale

 

 

Con il provvedimento 27762 di venerdì 31 gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, i  nuovi 175 modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione da presentare insieme ai modelli Redditi, recentemente approvati. Dovranno essere utilizzati dai contribuenti soggetti agli indici, ovvero quelli che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio; per le quali risultano approvati gli Isa (elenco allegato alle istruzioni Parte Generale). Una volta compilati, i modelli dovranno essere trasmessi alle Entrate, in maniera telematica, insieme alla dichiarazione dei redditi, tramite i canali Entratel o Fisconline oppure incaricando un intermediario.

Per quanto riguarda le attività professionali è stato introdotto il nuovo QUADRO H - DATI CONTABILI che, per quanto riguarda gli ISA soggetti a revisione, sostituisce il precedente quadro G elementi contabili per gli esercenti attività di lavoro autonomo. Quindi i lavoratori autonomi che svolgono attività professionali che non rientrano negli ISA sottoposti a revisione, è ancora prevista la compilazione del quadro G.

In particolare, il quadro H contiene, in linea di massima, le indicazioni previste nel quadro RE del modello Redditi 2020, con l'eccezione dei seguenti dati:

  • rigo H01: valore dei beni strumentali,
  • rigo H21: spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
  • righi da H22 a H27: elementi contabili necessari alla determinazione dell'IVA.

Dato che quest'anno l'Agenzia delle Entrate sembra essersi mossa per tempo, si spera che i problemi connessi ai ritardi e ai mancati chiarimenti per gli ISA dello scorso anno non si ripetano.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 14/02/2020

Fonte: Fisco e Tasse