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Professionisti e incarichi senza compenso: ok dal TAR

Nuovo ribaltamento sul fronte del compenso ai professionisti per consulenze alla pubblica amministrazione. Sentenza TAR LAZIO 11411/ 2019

 

 

Il Tar Lazio boccia il ricorso  contro il bando del ministero dell'Economia e delle finanze che cercava consulenze specialistiche a titolo gratuito.  L'incarico  professionale può essere svolto anche senza compenso, a certe condizioni. Cosi afferma la sentenza 11411 dell'11 settembre 2019 , resa nota il 30 .9.2019.

La pronuncia si riferisce a un avviso del ministero dell’Economia  dello scorso febbraio  in cui si ricercavano professionisti altamente qualificati disposti a dare consulenze di contenuto specialistico a titolo gratuito. Quale requisito di ammissione, veniva richiesta  specificamente “consolidata e qualificata esperienza accademica e/o professionale documentabile (di almeno 5 anni), anche in ambito europeo o internazionale, negli ambiti tematici del diritto societario, bancario, pubblico dell’economia o dei mercati finanziari o dei principi contabili e bilanci societari; lingua inglese fluente”. 

Era previsto  un  rapporto di lavoro biennale  ma con possibilità di recesso con preavviso di 30 giorni da parte del professionista  "fermo restando l’obbligo, per lo stesso, di portare a termine un eventuale studio che avesse iniziato".

Nel ricorso presentato da due avvocati  tra i  motivi di censura  si affermava che: 

"L’oggetto dell’avviso sarebbe una prestazione lavorativa di natura professionale. La stipula di un contratto scritto, la durata prolungata e predeterminata, l’obbligo del preavviso di 30 giorni in caso di rescissione, e ancor di più “l’obbligo del consulente di concludere la propria attività su eventuali questioni in corso” sarebbero tutti elementi che concorrono ad affermare che la consulenza in parola sia appunto, come dice la parola stessa, una “consulenza”, ossia una prestazione professionale.  Essendo prevalente il “carattere personale o intellettuale della prestazione richiesta”, anziché quello imprenditoriale, l’incarico al professionista esterno sarebbe riconducibile al contratto d’opera (art. 2222 cod. civ.), in particolare, al contratto d’opera intellettuale (art. 2229 cod. civ.) Dall’esame degli atti si dedurrebbe inoltre che il Ministero intimato intende conferire un incarico individuale ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n. 165/2001.

In tal senso deporrebbero, oltre alla natura della prestazione ed ai requisiti richiesti, che ricalcano quelli della norma citata, anche la pubblicazione nella Sezione Concorsi del sito web, la previsione di un incarico biennale non rinnovabile, la specificazione che la competenza “non è rinvenibile nella struttura”, la predeterminazione di “durata, oggetto e compenso della collaborazione”.  Essa costituirebbe certamente una prestazione lavorativa resa in un rapporto di lavoro autonomo di natura professionale. Ciò comporterebbe che al rapporto di specie si applicheranno certamente l’art. 36 Cost. e la nuova disciplina dell’equo compenso, che escludono in radice la possibilità di stipulare un contratto professionale a titolo gratuito tra professionista e Pubblica Amministrazione."

Il TAR Lazio  ha dato però   parere negativo al ricorso  per i seguenti motivi :

  •  l’avviso aveva ad oggetto una consulenza eventuale e occasionale  non qualificabile come come contratto di lavoro autonomo. Anche per la possibilità di recesso in qualsiasi momento, non risultavano infatti applicabili le previsioni dell’articolo 7, comma 6 del Dlgs 165/2001 mentre il preavviso obbligatorio rispondeva  giustamente a esigenze organizzative dell'amministrazione ;
  •  il rapporto non puo essere considerato  appalto di servizi professionali in quanto  non prevedeva una selezione con graduatoria finale e non erano previsti esattamente il numero di incarichi il loro oggetto La genericità  denunciata nel ricorso infatti "non costituisce un vizio dell’avviso ma un elemento che lo caratterizza, in forza del quale anzi esso è assolutamente legittimo";
  • l'ordinamento normativo statale e neppure il codice deontologico professionale non prevedono  divieti in tal senso;
  • la disciplina dell'equo compenso non è applicabile perché  " come precisato con il comunicato stampa che ha fornito i dovuti chiarimenti in ordine alla sua portata, all’esito della valutazione dei curricula obbligatoriamente inviati dai suindicati professionisti, non s’instaura alcun rapporto di lavoro né è prevista la fornitura di un servizio professionale".

Nell'affermare la legittimità del carattere gratuito della consulenza   il TAR  riconosce anche che i professionisti in casi come questi possono trarre vantaggi  in termini di arricchimento professionale  e studio di materie specialistiche,  nonché "quale possibilità di far valere tutto ciò all’interno del proprio curriculum vitae".

In un caso simile invece il  TAR Campania   affermato nella ordinanza  n. 1541 2018 che  la P.A. non può richiedere prestazioni gratuite ai professionisti ed è illegittimo il bando che prevede prestazioni professionali a titolo gratuito .

 

 

 

 
1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 02/10/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 Commercialisti: lettera al Presidente Conte

Lotta all’evasione fiscale, difesa dello Statuto dei Diritti del Contribuente e stop allo sperpero di denaro pubblico: lettera dei commercialisti

 

 

Continua il legame epistolare che lega i Commercialisti al Premier Giuseppe Conte. Dopo la lotta sugli ISA, sfociata nello sciopero indetto dalla categoria il 30 settembre e il 1° ottobre 2019 è in atto ora uno scambio in merito al nuovo "patto" con i cittadini onesti che il Presidente intende attuare già nella Legge di bilancio 2020.

Con una lettera congiunta del 25 settembre, le principali sigle dei commercialisti hanno fornito le loro proposte in merito alla lotta all’evasione fiscale, alla difesa dello Statuto dei Diritti del Contribuente e stop allo sperpero di denaro pubblico.

I professionisti, premettendo che intendono aderire immediatamente al Patto proposto da Conte, come cittadini e come professionisti del fisco, hanno chiesto proprio in quanto conoscitori profondi della materia, e come cittadini memori dei numerosi analoghi patti proposti in precedenza, di voler adoperare almeno tre accortezze, per non ledere la fiducia dei cittadini nello Stato:

  1. Si attui una vera lotta all’evasione, che non si trasformi, ancora una volta, nel mero inasprimento di tassazione dell’emerso, e che in particolare non si traduca in sempre crescenti oneri per cittadini, lavoratori autonomi ed imprese, che sostengono il nostro intero sistema economico. Si colpiscano finalmente i veri evasori, piccoli e grandi, avendo il coraggio di colpire anche chi usa, a proprio esclusivo ed indebito vantaggio, strumenti internazionali, come chi opera una concorrenza sleale nei confronti di imprese oneste e ligie agli adempimenti.
  2. Non si calpestino i diritti dei cittadini. L’introduzione di nuovi tributi, l’inasprimento delle regole di imposizione o anche la previsione di innovativi strumenti di riscossione, accertamento e controllo, siano sempre rispettosi dei principi sanciti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, baluardo irrinunciabile di uno Stato di diritto
  3. Sia perseguito allo stesso modo lo sperpero di denaro pubblico, del tutto paragonabile all’evasione fiscale in termini di danno erariale ed equilibrio dei conti. Si istituisca allora una Agenzia delle Uscite, come vi è l’Agenzia delle Entrate, che monitori e vigili la spesa pubblica, sanzionando gli abusi. Se lo Stato chiede rigore ai propri cittadini, per primo deve dimostrare di essere rigoroso con se stesso.

La lettera è firmata dalle seguenti sigle:

  • AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti
  • ADC - Associazione Dottori Commercialisti
  • ANC - Associazione Nazionale Commercialisti
  • ANDOC - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti
  • FIDDOC - Federazione Italiana Donne Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
  • SIC - Sindacato Italiano Commercialisti
  • UNAGRACO - Unione Nazionale Commercialisti e degli Esperti Contabili
  • UNGDCEC - Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 26/09/2019

Fonte: AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti

 

Saldo e stralcio: comunicazioni in arrivo entro il 31 ottobre

Saldo e stralcio: entro il 31.10.2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione deve inviare ai contribuenti la comunicazione in merito all'accoglimento della domanda

 

 

Coloro che hanno presentato nei termini la domanda di adesione alla procedura di Saldo e stralcio sono in attesa dell'esito. In particolare, in caso di accoglimento del "Saldo e stralcio" la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" contenente

  1. l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti,
  2. l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate
  3. l'importo di ciascuna rata
  4. i bollettini per il pagamento.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Diversamente, in caso di mancato accoglimento del "Saldo e stralcio" la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una "Comunicazione" con la quale, motiva il mancato accoglimento della domanda di adesione al "Saldo e stralcio". Laddove, nella stessa domanda siano ricompresi debiti definibili ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, nella stessa Comunicazione il contribuente sarà informato dell'automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. "rottamazione-ter") fornendo altresì l'ammontare complessivo delle somme dovute per l'estinzione dei debiti, con l'indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l'importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 25/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse