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Commercialisti: bancadati con le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Sistema di condivisione delle istanze di consulenza giuridica fiscale presentate dagli Ordini: nuova informativa del CNDCEC

 

 

Nell'informativa 82/2019 del 20 settembre 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) ha annunciato che sta creando un sistema di condivisione delle risposte dell’Agenzia delle entrate alle istanze di consulenza giuridica presentate

  • dagli Ordini territoriali
  • dallo stesso Consiglio nazionale sui temi fiscali di interesse generale per la professione.

Pertanto, sul sito web del Consiglio nazionale è stata attivata una sezione dal titolo “Consulenze giuridiche fiscali” in cui sono pubblicate le istanze presentate e le risposte fornite dall’Agenzia delle entrate, distinguendo quelle diramate dalle Direzioni centrali da quelle emesse dalle Direzioni regionali.

I commercialisti sono pertanto invitati a far pervenire le istanze (e le relative risposte) di consulenza giuridica all'indirizzo mail 

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ovviamente, saranno pubblicate soltanto le istanze e le relative risposte che, a giudizio del Consiglio nazionale, saranno ritenute di interesse generale per la professione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 24/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Fringe benefit amministratori titolari di partita IVA

Amministratori titolari di partita IVA: ecco come sono tassati i fringe benefits come vitto, alloggio, rimborsi chilometrici e auto aziendale

 

 

In vista della scadenza del 30 settembre per il versamento di quanto risultante dalle dichiarazioni dei redditi, ripassiamo come sono tassati i fringe benefits per gli amministratori titolari di partita IVA.

In generale, in caso di amministratori professionisti si applica la disciplina prevista per il reddito dei lavoratori autonomi: i rimborsi sono soggetti a ritenuta d’acconto e ad iva, al pari dei compensi professionali. Si possono pertanto verificare due casi:

  • le spese sono sostenute dall'amministratore per poi essere rimborsate dalla società;
  • le spese sono sostenute direttamente dalla società.

Quando le spese di trasferta, vitto e alloggio sono sostenute dall'amministratore nell'esercizio dell’incarico, il rimborso delle stesse rientra tra i compensi del professionista e pertanto concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Tali spese devono essere inserite in fattura e concorrono alla formazione dell’imponibile Iva, sono soggette a ritenuta d’acconto e alla rivalsa previdenziale.
I rimborsi concorrono interamente alla formazione del compenso, ma la loro deducibilità varia in base alle modalità di ri-addebito in capo alla società. Infatti se avviene:

  •  in modo analitico, essi sono interamente imponibili e, a seguito delle modifiche all'articolo 54, comma 5 del TUIR , integralmente deducibili;
  • in modo forfetario, essi sono interamente imponibili e deducibile con il doppio limite:
    • nella misura del 75%;
    • per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

Quando invece le spese di vitto e alloggio sono sostenute dalla società (pagate direttamente dalla società e a questa direttamente fatturate), esse non sono considerate parte del compenso né tanto meno reddito per il professionista che opera come amministratore della società. Ne consegue che non debbano essere riportate in fattura.
Infatti il nuovo articolo 54, comma 4 del TUIR prevede che le spese relative all’esecuzione di un incarico, sostenute direttamente dal committente, non costituiscano compensi in natura per il professionista.
Il prestatore del servizio alberghiero/ristorativo in questo caso invierà direttamente alla società la fattura, con indicazione degli estremi dell’amministratore professionista fruitore delle prestazioni e somministrazioni, senza che l’importo di spesa o la copia della fattura siano consegnati al professionista. Si precisa che l’inerenza e l’effettività della spesa devono essere dimostrabili.
La società dedurrà il costo in base alle regole previste per la categoria di reddito.

Per quanto riguarda i rimborsi chilometrici, essi sono parte del compenso: dovranno pertanto essere inseriti in fattura ed andranno a concorrere nella formazione del reddito professionale dell’amministratore. Per l’impresa questi costi, se documentati, sono interamente deducibili.

Infine, nel caso in cui la società conceda, a fronte dell’incarico ricoperto, un mezzo aziendale ad un amministratore professionista, i proventi concorrono alla formazione del reddito. Il mezzo dato in uso promiscuo è un compenso in natura che concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, il cui valore viene determinato in base al valore normale, ovvero utilizzando le tabelle di media percorrenza previste per il noleggio. La società può dedurre i costi del mezzo concesso nei limiti del valore del compenso in natura erogato. Per l’eventuale eccedenza, in base al quanto previsto all’art 164 del TUIR, il costo sarà deducibile nel limite del 20% del valore massimo fiscalmente riconosciuto, pari a € 18.075,99.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/09/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

Tariffe INAIL 2019: pubblicate FaQ di chiarimenti

La nuova tariffazione INAIL 2019 continua a creare dubbi: l'Inail pubblica alcune risposte a casi pratici e un riepilogo della tariffazione per gli alberghi nelle diverse gestioni

 

Sono state pubblicate sul sito INAIL (Istruzione operativa del 10 settembre 2019 )   alcune FAQ di chiarimenti sulla nuova tariffazione dei premi , introdotta con la legge di stabilità 2019, e attuata con il DM Ministero del lavoro del 27.2.2019 ,  che ha rivoluzionato le categorie delle voci di tariffa .

Le  risposte   sulle  nuove Tariffe INAIL riguardano i casi seguenti: 

1. Come  si  classifica  l’attività  di  un  panificio,  inquadrato  nella  gestione  artigianato,  con  più  punti  vendita  in  cui  la  produzione  di  pane  è  operata  nello stesso locale o in locali adiacenti ad uno solo dei punti vendita?

 2. Attività  di  vendita  con  annesso  laboratorio  di  riparazione/produzione  nella gestione Terziario.  Come si  classifica  l’attività  di  vendita  di  una  catena  di  negozi  con  un  laboratorio di riparazione/produzione annesso solo ad alcuni di essi?

3. Vendita e restauro mobili nella gestione terziario. Come  si  classifica  un’attività  di  vendita  mobili  (gestione  terziario)  che  eventualmente  effettua  anche  servizi  di  restauro,  lavorazione  del  legno  e  montaggio mobili?

4. Ristoranti annessi agli alberghi. In caso di ristoranti annessi agli alberghi (o ad altre strutture ricettive) non destinati esclusivamente ai clienti della struttura ricettiva, ma  aperti anche a clienti esterni, è corretto classificare comunque l'attività alla sola voce di tariffa 0221? 

4.1 L’ubicazione    del    ristorante    rispetto    all’albergo    (stesso    stabile    dell'albergo     oppure     locale     nettamente     separato)     rileva     ai     fini     dell’applicazione della voce 0221?

5. Come si classifica l’attività svolta dagli addetti alla reception degli alberghi?   

5 5.1Come  si  classifica  l’attività  del  personale degli  alberghi  che  svolge  attività di reception e attività amministrativa?

5.2 Come si classificano gli alberghi comprensivi di spiaggia attrezzata e di impianti sportivi?

5.3 Come  si  classificano  gli  alberghi  comprensivi  di  centro  benessere  o  centro termale gestito dal medesimo albergo?

5.4 Come  si  classifica  uno  stabilimento  termale  comprensivo  di  impianto  sportivo?

6. Come si classifica l’attività di noleggio di macchine e attrezzature?

Il testo integrale delle risposte è allegato in calce all'articolo.

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/09/2019

Fonte: Inail