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 Reddito di cittadinanza: nuova funzione in MyAnpal

Si arricchisce la piattaforma informativa per le procedure legate al reddito di cittadinanza. La gestione informatica interamente affidata ad ANPAL dal Decreto crescita. Accesso anche con Spid

 

 

ANPAL ha comunicato che è disponibile dal 1 luglio 2019 per gli operatori dei centri per l'Impiego un nuovo strumento digitale per la gestione delle attività collegate all’introduzione del Reddito di cittadinanza . Si tratta del  servizio  denominato appunto “Gestione Reddito di cittadinanza” , presente nell'area riservata MyANPAL che consente di visualizzare la lista dei beneficiari del Rdc e di monitorare quotidianamente l’avanzamento delle loro attività svolte.
La piattaforma digitale consentirà un accesso diretto alle informazioni relative ai beneficiari del reddito e dei nuclei familiari, in forma aggregata e per singola persona: presenza di esoneri, inserimento della dichiarazione di disponibilità al lavoro, stipula del patto per il lavoro, inserimento del curriculum, richiesta dell’assegno di ricollocazione. Inoltre potranno essere visualizzati e inseriti gli eventi di condizionalità.

 

Alla piattaforma da ieri 2 luglio si accede anche con le credenziali SPID (QUI le indicazioni per ottenerle).
L’implementazione degli strumenti digitali a supporto del Rdc si arricchirà nelle prossime settimane con l’introduzione di nuove funzionalità, anche rivolte a cittadine e cittadini. Vengono fornite inoltre per gli operatori delle istruzioni operative per l'utilizzo  dell'applicazione.

 

A questo proposito si segnala che il Decreto crescita, recentemente convertito in legge ,  all’articolo 39  ha previsto nel  triennio 2019-2021,l'affidamento diretto ad ANPAL e non più al ministero del lavoro,  della gestione delle procedure amministrative per l’implementazione degli strumenti necessari all’attuazione del Reddito di cittadinanza, avvalendosi anche di società "in house" già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali .  Il Decreto crescita ha infatti modificato  l’articolo 6, comma 8, del D.L. 4/2019.

 

Viene inoltre previsto che, per le suddette finalità, le  società in house “possono” servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (la centrale acquisti del Ministero dell'Economia) , attraverso bandi di gara per singole amministrazioni.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  su questo punto ha precisato che  la norma  non intende “consentire ad Anpal la possibilità di affidare in modo diretto la realizzazione del case management per l'incrocio domanda-offerta”, ma “è finalizzata semplicemente all'utilizzo di gare Consip per velocizzare la realizzazione della piattaforma”.

 

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;  agli oneri che potranno scaturire dalla stipula delle convenzioni da parte di ANPAL si provvederà nell’ambito delle risorse finanziarie, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 5 milioni di euro per il 2021, stanziate per l’adeguamento delle spese di funzionamento dell’Agenzia  dall’articolo 12, comma 4-bis, del D.L. 4/2019  sul Reddito di cittadinanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 03/07/2019

Fonte: ANPAL

Corrispettivi telematici: nuovo servizio delle Entrate

Trasmissione e memorizzazione telematica dei corrispettivi: nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate anche per smartphone e tablet

 

Disponibile il nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica dei corrispettivi, dopo la Circolare lampo del 29 giugno 2019.

Come si legge dal comunicato stampa pubblicato dalla stessa Agenzia, il servizio è attivo all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso.

 

Tramite la procedura web, i soggetti interessati potranno:

      - predisporre online un documento commerciale

       - memorizzare e inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

 

Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali:

     - Spid (Sistema pubblico di identità digitale),

     - dei servizi telematici Entratel e Fisconline

     - o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Una volta entrato, l'operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire

i dati relativi all'operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva)

e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).

Il documento potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest'ultimo è d'accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica.

Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

Si ricorda che la Circolare 15/2019 spiega che, come stabilito dal Dl n. 34, gli operatori che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico potranno assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale disposizione vale solo per i primi sei mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 02/07/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Fatturazione elettronica immediata e differita 2019: quale data indicare?

 

Fatturazione elettronica 2019: guida pratica con esempi alla data da indicare nel documento

 

 

Dopo la Circolare 14/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate dedicata alla fatturazione elettronica, sembra che sul tema della corretta indicazione della data la nebbia si diradi un pochino. Per prima cosa bisogna fare attenzione alla terminologia: un conto é generare la fattura apponendovi una data, un conto é emetterla cioè trasmetterla allo SdI. Altra cosa a cui prestare attenzione è il fatto che la fattura può essere:

  • immediata
  • differita.

La fattura immediata deve portare la data di effettuazione dell'operazione e deve essere trasmessa entro 12 giorni, termine modificato in sede di conversione del Decreto Crescita. 

La fattura differita invece deve essere datata entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione e trasmessa entro lo stesso termine. Tuttavia è consigliabile la generazione della fattura il giorno dell'ultimo DDT o l'ultimo giorno del mese, fermo restando il termine del 15 del mese successivo per l'invio allo SDI.

In entrambi casi, l'IVA dovrà essere versata con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione.

 

Tutto ciò premesso, vediamo alcuni esempi della data da indicare:

1) Fattura immediata

Acconto ricevuto il 10.7; data della fattura immediata 10.7 indicando nel corpo fattura che in data 10.7 è stato ricevuto un acconto. La data ultima per la trasmissione allo SdI è il 22.7.

2) Fattura immediata e differita

Acconto del 10.7; consegna merce il 15.7. In questo caso è necessario generare e trasmettere due fatture:

  • la prima datata 10.7 con obbligo di trasmissione entro il 22.7 (fattura immediata)
  • la seconda di saldo dovrà essere datata 31 luglio e trasmessa allo SdI entro il 15.8 (fattura differita).

3) Fattura differita (in caso di DDT o di Report di interventi)

DDT per due consegne effettuate il 10.7 e il 20.7. In questo caso la fattura differita può essere generata e trasmessa allo SdI entro il 15.8. La generazione sarà datata il 31 luglio o con la data dell'ultima consegna in modo da consentire la corretta competenza.

4) Fatturazione di merce a disposizione

Se la scrittura tra le parti prevede, ad esempio, la messa a disposizione in data 21.7, non trattandosi di fatturazione differita si deve generare la fattura con la data del 21.7 e nei successivi 12 giorni di tempo è necessaria trasmetterla allo SdI.

Attenzione va prestata anche al fatto che dagli esempi forniti all’interno della circolare dell'Agenzia delle Entrate 14/2019 sembra possibile avere una non sequenzialità di data nella generazione delle fatture, purché

  • si mantenga una sequenzialità numerica
  • si paghi correttamente l’Iva per il mese di competenza
  • sia rintracciabile la fattura in maniera univoca

 

Infatti, il testo dell'art. 23/633 - Registrazione delle fatture - nella versione 2019 prevede che "Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni." 

La versione precedente recitava: "Il contribuente deve annotare entro 15 giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione E CON RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA LORO EMISSIONE, in apposito registro". Pertanto, dato che è stato eliminato ogni precedente riferimento alla data di emissione, dovrebbe essere sufficiente che la registrazione segua l'ordine della numerazione.

 

Esempio: 

Prot. nr. fattura Data fattura

1            190001 17/06/2019                                         

2            190002 16/06/2019

3            190003 19/06/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 26/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse