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Modello Redditi 2019: online i software di compilazione e controllo

Software di compilazione e di controllo modello redditi PF 2019: finalmente online. Disponibile anche il software ISA. Non mancano i problemi

 

 

Finalmente ha visto la luce la pubblicazione dei software del modello Redditi Persone Fisiche 2019. Con tutta calma, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 10 giugno 2019 i software di compilazione e controllo del modello di dichiarazione RedditiPF. Le polemiche attorno a questo ritardo sono quanto mai appropiate in quanto proprio da quest'anno entrano in vigore gli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, che gli intermediari devono comprendere, maneggiare e spiegare ai propri clienti, cose che avrebbero richiesto un lasso di tempo maggiore.

La pubblicazione dei software per il modello RedditiPF è avvenuta lo stesso giorno del rilascio del software "Il tuo ISA" che permette proprio di calcolare gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Tuttavia non mancano le criticità. Per prima cosa, infatti, c'è il problema delle deleghe ai professionisti. Come si legge nel comunicato stampa del 10 giugno 2019  per l’acquisizione massiva dei dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa, gli intermediari incaricati dell’invio telematico

  • già in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente devono trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.
  • non delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, invece, devono acquisire una specifica delega, valida solo per l’acquisizione dei dati necessari per l’applicazione degli Isa, insieme alla copia del documento di riconoscimento del delegante (in formato cartaceo o elettronico) e trasmettere all’Agenzia, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati.

Inoltre, nemmeno i dati sono ancora disponibili. Lo stesso comunicato stampa infatti evidenzia che "i dati forniti dall’Agenzia potranno, non appena disponibili, essere consultati e acquisiti sia in modalità puntuale, tramite il cassetto fiscale, direttamente dal contribuente o dall’intermediario delegato, sia in modalità massiva, attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari per i propri clienti."

Quindi, in definitiva, oggi gli intermediari potranno tirare un sospiro di sollievo per la pubblicazione dei software del modello Redditi, mentre per preoccuparsi per gli ISA sembra ancora, purtroppo, presto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 11/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Note di Variazione IVA a seguito della stipula di un accordo transattivo

Note di variazione IVA: attenzione al termine di un anno. Nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

 

 

Con la Risposta all'interpello 178 del 3 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle note di variazioni IVA. Il caso riguarda la Società Alfa che prima della dichiarazione di fallimento, aveva un contenzioso avente a oggetto:

  • la richiesta di restituzione, da parte di Beta di autovetture vendute con la clausola della riserva della proprietà a Alfa che non aveva però provveduto al pagamento del relativo corrispettivo regolarmente fatturato;
  • la richiesta di risarcimento danno e/o di restituzione di indebito.

Dato il fallimento di Alfa, il giudizio è stato dichiarato interrotto e, pertanto, Beta ha rivendicato la proprietà dei veicoli e ne ha richiesto la restituzione al Tribunale Fallimentare. Nelle more della formazione dello stato passivo è stato stipulato un accordo transattivo in base al quale Alfa deve restituire le autovetture oggetto di contenzioso e Beta deve pagare una somma in favore del fallimento di Alfa a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi pretesa.

Nell'interpello Alfa ha chiesto di conoscere il corretto inquadramento degli effetti dell’accordo transattivo e se sussistano i presupposti per l’emissione da parte di Beta delle note di variazione in diminuzione IVA.

Per prima cosa le Entrate hanno ricordato che la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Al fine di stabilire il trattamento fiscale della transazione, è necessario effettuare una valutazione caso per caso in quanto:

  • nella transazione dichiarativa non configurandosi un nuovo rapporto giuridico, il trattamento fiscale è stabilito con riferimento al rapporto giuridico che ha dato origine alla transazione stessa;
  • al contrario, nella transazione “novativa” le parti assumono una nuova o diversa obbligazione, la cui riconducibilità o meno all’ambito applicativo dell’IVA deve essere oggetto di specifica valutazione.

Con riguardo al caso in esame, l’accordo transattivo sottoscritto dalle parti ha natura dichiarativa. 

Inoltre, l'articolo 26, comma 2, del d.P.R. 633/72 dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. Ma questa norma non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.

Ciò posto, considerato che la transazione tra le parti costituisce un accordo sopravvenuto, è applicabile il limite temporale di cui al citato comma 3 dell’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui la variazione non può essere effettuata dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione delle operazioni originarie di vendita degli autoveicoli. Per i suesposti motivi, si ritiene che le note di variazione emesse da Beta in dipendenza del sopravvenuto accordo transattivo non possono ritenersi legittime, mancando i presupposti per la loro emissione. Giova, altresì, precisare che nel caso di procedure concorsuali la facoltà di emettere note di variazione IVA in caso di mancato pagamento in tutto o in parte conseguente all’accertata infruttuosità della procedura è subordinato alla circostanza che il creditore (cedente/prestatore) partecipi alla procedura ossia, nel caso di fallimento, si sia insinuato nel passivo fallimentare. Circostanza, questa, assente nel caso in esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 05/06/2019

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

 

 

Codice della crisi d’impresa: a settembre restyling ad albo dei curatori

Riforma fallimentare: modifiche all'albo dei curatori, alla procedura di allerta, alle transazioni fiscali e al controllo interno

 

 

Al convegno di Confindustria del 29 maggio, il capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha preannunciato un decreto correttivo per settembre prossimo. Tra le modifiche: albo dei curatori, transazione fiscale, controllo interno, allerta. La pubblicazione in G.U. del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019), lo scorso febbraio, sembrava aver posto la parola “fine” al complesso iter che ha portato alla Riforma del (ormai ex) diritto fallimentare, preordinata a riorganizzare e attualizzare un groviglio normativo caotico e superato, in modo da maggiormente salvaguardare i valori della continuità delle imprese in crisi, su un versante, e la tutela dei creditori e gli equilibri competitivi di mercato, sull’opposto. Significative e molteplici le novità (introduzione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, valorizzazione del concordato preventivo in prospettiva di continuità aziendale, riscrittura della liquidazione giudiziale, ampliamento delle ipotesi di nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle S.r.l.), destinate a stravolgere le dinamiche professionali degli operatori coinvolti (in primis, i commercialisti).

L’annuncio del Ministero. Alcuni protagonisti della Riforma si sono confrontati a Roma, il 29 maggio, in occasione un di evento organizzato da Confindustria (“Luci e ombre della Riforma fallimentare), in seno al quale si sono evidenziati sia i punti di forza che le criticità dell’epocale novella. Tra il panel dei relatori, il capo dell’Ufficio legislativo del ministero della Giustizia, che ha preannunciato una svolta ulteriore nel quadro legislativo (attuale, ma in parte non ancora vigente): un’aggiuntiva e, a quanto pare, imminente, modifica al Codice della crisi d’impresa, su aspetti strategici e cruciali (tra gli altri, albo dei curatori e transazione fiscale).

I decreti correttivi. La Legge 8 marzo 2019, n. 20 ha delegato il Governo a promulgare disposizioni integrative e correttive della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega (Legge 19 ottobre 2017, n. 155) e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati. Il bisogno di emanare una nuova legge delega in materia è derivata dalla circostanza che la delega del 2017 (la succitata Legge n. 155) non aveva previsto la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi. Va inoltre evidenziato che l’art. 389, comma I, del Codice in esame, prevede la definitiva vigenza decorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: ergo, nonostante un primo gruppo di norme risulti già in vigore dal 16 marzo scorso, la riforma complessiva sarà operativa dal 14 agosto 2020, con la conseguenza che i decreti legislativi integrativi e correttivi dovranno essere emanati entro la data del 14 agosto 2022.

I tempi dei correttivi. In linea teorica, l’articolato “definitivo” del Codice della crisi e dell’insolvenza è rimandato all’estate 2022, ma i tempi sembrano drasticamente accorciarsi: in occasione del convegno dei confindustriali, il capo dell’ufficio legislativo ha preannunciato che il Ministero della Giustizia intende intervenire, sulla normativa, prima di tale data, al fine di fornire una risposta definitiva, in chiave correttiva, ai profili di criticità che la nuova disciplina “potrebbe” manifestare, ed ancor prima della prevista vigenza del 2020. Tale periodo è stato indicato nel settembre prossimo, mese entro il quale il ministero della Giustizia intende quindi varare un decreto correttivo, al contempo preannunciando le tematiche da “aggiustare”.

Le modifiche preannunciate. Secondo quanto espresso dal Capo dell’ufficio legislativo del Ministero, il correttivo di settembre dovrebbe emendare tematiche assolutamente decisive nell’ambito della più complessiva riforma:

  • albo dei curatori: sarà disgiunto, quindi scisso in una sezione che ricomprenderà “curatori, liquidatori, commissari” e, un’altra che elencherà “i professionisti” in seno ai quali individuare i componenti Ocri
  • transazione fiscale: si prevederà un’apertura del favorevole regime di transazione fiscale, anche in dissenso con le Entrate, al concordato preventivo;
  • procedure d’allerta: vi dovranno essere ricomprese le fattispecie di insolvenza reversibile;
  • controllo interno: verranno modificati i parametri, come l’aumento del numero dei dipendenti. Il capo del legislativo ha evidenziato che, al fine dell’attivazione dell’obbligo in questione, andrebbe aggiustato il numero degli indici: se si mantiene il superamento anche di un solo indice, il numero delle società interessate dall’obbligo risulta elevato, mentre prevedere il superamento di due indici limiterebbe il ventaglio numerico delle stesse società.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 04/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse

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