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Notizie

 

Decreto Famiglia con i fondi del Reddito di Cittadinanza

Il Governo prepara il decreto per il sostegno alle famiglie e la natalità utilizzando il risparmio del Reddito di cittadinanza

 

 

Il Governo Conte su iniziativa della Lega intende istituire un Fondo speciale   destinato ad  incentivare la natalità e supportare i nuclei famigliari con figli.

Per fare questo saranno utilizzati i fondi già stanziati per il Reddito di Cittadinanza , per il quale le richieste  e  gli importi erogati finora sono stati  molto inferiori al previsto .

Nelle intenzioni del Governo, il sostegno alle famiglie può stimolare la crescita positiva del Paese, poiché la qualità della vita familiare determina la qualità della vita dell'intera società. Le eventuali risorse eccedenti  erano state destinate in legge di stabilità  alle possibili ulteriri   necessità dei Centri per l'impiego. 

Il testo del decreto legge "Famiglia" , che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri,   prevede   quindi :

Articolo 1:  "la Costituzione del Fondo per le politiche per la natalità  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale Fondo è alimentato con le risorse derivanti dal Fondo per il reddito di cittadinanza (art. 12, comma 1, d.l. n. 4 del 2019) nel caso in cui si verifichino minori oneri rispetto a quelli attesi. Pertanto, qualora nell'ambito del monitoraggio di cui all’art. 12, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, siano accertati minori oneri rispetto a quanto previsto, tali risorse confluiscono nel Fondo per le politiche per la natalità.Il Fondo in questione è finalizzato all'istituzione di un assegno per le famiglie con figli da individuare sulla base delle maggiori necessità, nonché delle altre misure disponibili a legislazione vigente".

Una volta  che il decreto Famiglia sarà approvato , per la definizione in dettaglio dei beneficiari e delle  modalità di utilizzo delle risorse dovrà essere emanato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente, è abrogato l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 4 del 2019, secondo il quale tali eventuali risparmi sono versati nel Fondo di cui all'art. 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2019 per essere destinate anche ai centri per l'impiego.

L'articolo 2 definisce l'entrata in vigore della misura alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/05/2019

Fonte: Governo Italiano

Legge europea 2018: cosa cambia a livello fiscale

Legge europea 2018 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Ecco le novità fiscali.

 

 

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019, la Legge 37/2019Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2018. Il testo tocca molti argomenti, per quanto riguarda le modifiche più fiscali si segnalano le seguenti:

  • Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 1) che introduce la nuova definizione di "legalmente stabilito", in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali: il legittimo stabilimento in uno Stato membro, presupposto per l'esercizio della professione, va riferito non al luogo di residenza del professionista, ma al luogo in cui questi esercita in via stabile la professione
  • Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 5) che modificando il codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016) prevede che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento e' effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Previste inoltre penali per il ritardato adempimento. 
  • Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia (art. 11) in base al quale non sono assoggettati ad IVA i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori stessi abbiano concorso alla formazione della base imponibile e anch'essa non sia assoggettata ad imposta.
  • Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali (art. 12) in base al quale i termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni.Tali disposizioni si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016». 

Per avere una panoramica completa delle novità contenute nella Legge Europea 2018 si rimanda all'articolo Legge europea 2018: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 15/05/2019

 

Fonte: Fisco e Tasse

ISA: ecco il codice tributo per l'integrazione IVA

Indici sintetici di affidabilità fiscale: pubblicato il codice tributo F24 per integrare l'IVA

 

 

Dopo la pubblicazione del Provvedimento con le regole attuative degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) arriva anche la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 10 maggio 2019

Il motivo della Risoluzione nasce dal fatto che con la risoluzione 89/1999 era stato istituito il codice tributo “6494”, denominato “Studi di settore - adeguamento IVA”, per consentire di effettuare il versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli studi di settore. Tuttavia, l'articolo 9-bis del DL 50/2017 ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

In particolare, per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'IRAP e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dellIVA, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

Pertanto, per effettuare il versamento integrativo dell’IVA, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), è utilizzato il suddetto codice tributo “6494”, come di seguito ridenominato:

 

6494 ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale – integrazione IVA

 

Come si indica in F24 il codice 6494?

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per il quale si effettua l’integrazione, espresso nel formato “AAAA”. Nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif.” sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Infine, si precisa che il suddetto codice tributo “6494” è utilizzabile anche per il versamento integrativo dell’IVA dovuto per l’adeguamento del volume d’affari relativo agli anni d’imposta nei quali era applicabile la previgente disciplina in materia di studi di settore.

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

Pubblicato il 14/05/2019

Fonte: Fisco e Tasse