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Notizie

 I finanziamenti diretti europei per il non profit

Commissione Europea: le iniziative per incoraggiare soluzioni innovative e stimolare l'occupazione

 

 

Le innovazioni sociali sono nuove idee che soddisfano i bisogni sociali, creano relazioni sociali e formano nuove collaborazioni.

Queste innovazioni possono essere prodotti, servizi o modelli che affrontano le esigenze non soddisfatte in modo più efficace. L’obiettivo della Commissione europea è incoraggiare l’adozione da parte del mercato di soluzioni innovative e stimolare l’occupazione.

 

Le attività della Commissione Europea per condividere esperienze

In particolare, la Commissione svolge attività di:

 Altri concorsi europei supportano anche gli innovatori sociali, come i RegioStars Awards (http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/) e il Social Innovation Tournament (https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/).

L'innovazione sociale può anche essere finanziata nel proprio paese o regione nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento dell'UE.

Inoltre, la Commissione offre finanziamenti iniziali per lo sviluppo di idee innovative che affrontano le sfide sociali attraverso la piattaforma delle sfide sociali (https://www.socialchallenges.eu/).

I pricipali finanziamenti diretti UE per il no profit

L’Unione Europea è un punto di riferimento per l’accesso ai fondi destinati a progetti sociali nell’ambito del terzo settore. I finanziamenti europei risultano fondamentali per tutte quelle organizzazioni (associazioni no profit, cooperative sociali, ONG, ecc.) che lavorano su progetti sociali o su progetti relativi a occupazione, affari sociali e integrazione.

Nell'ebook Fondi europei e nazionali per Enti del Terzo settore vengono presi in esame i principali programmi tematici, che vedono come beneficiari le organizzazioni non profit.

I programmi tematici sono strumenti finanziari gestiti direttamente e centralmente dalla Commissione europea, attraverso le Direzioni Generali (DG) e le Agenzie Esecutive. Direttamente in quanto il trasferimento dei fondi avviene senza ulteriori passaggi dalla Commissione (o dall’organismo che la rappresenta) ai beneficiari. Centralmente perché le procedure di selezione, assegnazione, controllo e audit sono gestite dalla Commissione (o dall’organismo che la rappresenta).

 

Ricerca e innovazione

La Direzione Generale (DG) della Commissione europea responsabile della politica dell’UE in materia di ricerca, scienza e innovazione è la DG Ricerca e Innovazione (DG RTD), che opera al fine di contribuire a creare crescita e occupazione e affrontare le principali sfide per la società.

Si occupano inoltre della gestione di programmi o linee di essi riguardanti la ricerca e l’innovazione le seguenti Agenzie esecutive: Agenzia esecutiva per la ricerca (AER), Agenzia esecutiva del Consiglio Europeo della Ricerca (ERCEA), Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME).

 

Approfondimenti

L'articolo è tratto dall'ebook Fondi europei e nazionali per Enti del Terzo settore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 24/04/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Deleghe fatturazione elettronica via PEC: stop dal 31 maggio 2019

Fatturazione elettronica 2019: dal 31 maggio soppressa la procedura di invio delle deleghe mediante pec

 

 

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.96618 del 17 aprile 2019 considerato il superamento della fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, viene disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica mediante posta elettronica certificata.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha realizzato un servizio che consente agli intermediari di inviare, sia con modalità “massiva” che “puntuale”, una comunicazione telematica contenente i dati essenziali delle deleghe loro conferite, ai fini dell’attivazione automatica delle deleghe stesse, previa verifica di alcuni elementi di riscontro che l’intermediario deve indicare a garanzia dell’effettivo conferimento della delega da parte del contribuente.
Inoltre, era stata prevista in via transitoria la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite,nonché la copia delle deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ora, considerato il superamento della fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, viene disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata.

Il provvedimento è allegato a questo articolo.

 

 

 
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Pubblicato il 18/04/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

Professionista in possesso di SRL: si decade dal regime forfettario

Regime forfetario 2019: causa ostativa il possesso al 50% di una srl per il professionista. Nuovo interpello dell'Agenzia delle Entrate

 

 

Dopo due circolari, continuano i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito al regime forfettario. Questa volta, la delucidazione arriva rispondendo ad un interpello mosso da un Commercialista, con reddito inferiore a 65.000 euro e proprietario al 50% della società Alfa che svolge l’attività di revisione e certificazione di bilanci di cui risulta anche rappresentante legale. Nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n.108 del 16 aprile 2019 è stato chiesto dal professionista se potesse o meno accedere al regime forfettario.

Negativa ovviamente la risposta delle Entrate che hanno ricordato come la legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, per quel che qui rileva, la lettera d) del comma 57 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

 

La circolare n. 9/E del 10 Aprile 2019 ha già chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:

  1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
  2. dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Nel caso di specie, ricorrono entrambe le condizioni, infatti i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall’istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO e pertanto la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Pertanto, essendo integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo quanto chiarito dalla citata circolare n. 9/E del 2019, l’istante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Attenzione però, qualora il professionista dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020. 

Il testo della risposta 108/2019 è allegato a questo articolo.

 

 

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Pubblicato il 17/04/2019

Fonte: Fisco e Tasse