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Compensi attività esercitata dopo le verifiche fiscali della GDF

Attività espletata a seguito delle verifiche fiscali della Guardia di Finanza: come si calcolano i compensi? Il pronto ordini del CNDCEC

 

 

Come si calcolano i compensi del professionista nel caso di attività espletata a seguito delle verifiche fiscali della Guardia di Finanza? Un chiarimento è stato fornito dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) con il Pronto Ordini n.12 del 26 marzo 2019 e recentemente pubblicato.

In generale, come chiarito nel Pronto Ordini in commento, la pattuizione del compenso deve essere stabilita con il cliente nel momento in cui c’è il conferimento dell’incarico. Qualora tale importo non sia stato concordato, è possibile ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso.

In generale, l’attività espletata dal professionista a seguito delle verifiche della Guardia di Finanza può essere qualificata come “rappresentanza tributaria” e se non è stato deciso il compenso tra le parti ed è necessario rivolgersi al giudice per la liquidazione dei compensi, questi può fare riferimenti ai parametri indicati all’articolo 28, del DM 140/2012. Il decreto prevede una percentuale compresa tra l’1% ed il 5% sull’importo complessivo delle imposte, tassa, contributi, sanzioni, interessi dovuti.
Nel caso di specie, oggetto del pronto ordine, l’attività professionale è stata resa nella fase di indagine pertanto la percentuale dei compensi deve essere calcolata sull’importo complessivo presunto dalle imposte, tasse, contributi, sanzioni e interessi che avrebbero potuto determinarsi a seguito dell’indagine finanziaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 09/04/2019

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

 

 

Quota 100 : ultime notizie

Grande successo per Quota 100 ma anche per le altre forme di pensione anticipata nei primi mesi del 2019. Per l'OCSE impatto preoccupante sui conti. Allarme dagli industriali

 

 

Le domande per  la pensione anticipata nel 2019 con Quota 100  stanno arrivando all'INPS a ritmo molto sostenuto. La nuova forma introdotta con la legge di stabilità 2019, molto criticata dall'analisi dell'OCSE per il costo eccessivo  e l'impatto a lungo termine sui costi dello Stato, ha raccolto fino ad oggi, in poco più di tre mesi di vigenza, circa 112mila richieste. 

Le domande accolte sono già 39mila e di 26 mila di queste  iniziano ad essere già pagate nel mese di aprile. Di queste  circa 40 mila riguardano lavoratori  del settore pubblico.  Interessante la grande disparità tra generi le richieste degli uomini ad oggi sono  quasi il 90% , In termini assoluti, ad aprile su 26.831 nuovi certificati di pensione, 23.966 sono di uomini . L'INPS prevede il pensionamento di circa 50mila lavoratori entro maggio, tutti del settore privato in quanto per i pubblico impiego la prima data utile fissata dal decreto 4/2019 è il 1 agosto, tranne che per il  personale del settore della scuola che attenderà il 1° settembre 2019. 

 

Ma non c'è solo quota 100: anche le proroghe e le modifiche ad altri istituti  che consentono l'uscita anticipata stanno portando molti lavoratori  al pensionamento prima dell'età per la pensione di vecchiaia (fissata  per il 2019 ricordiamo a 67 anni per tutti coloro che contano  almeno 20 anni di contributi previdenziali).

  • Con  Opzione donna  le lavoratrici con 58 se dipendenti o 59 anni se autonome , con  35 anni di contributi e calcolo dell'assegno con metodo contributivo , che hanno richiesto il pensionamento sono più di 10mila ;
  • lavoratori precoci con 41 anni di contributi versati a partire dai 19 anni   in fase di uscita dal lavoro sono quasi 14mila;
  • l'APE sociale  l'indennità ponte a carico dello stato per disoccupati o disabili  di almeno 63 anni  è stata richiesta invece da quasi 10mila persone che la riceveranno fino alla maturazione dei requisiti .

 

A questi dati vanno aggiunti quelli  dell'ulteriore metodo di uscita senza limiti anagrafici con  42 anni e  10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (la pensione di anzianità per la quale l'adeguamento alla speranza di vita è stato bloccato fino al 2026 ) .

Sul tema pero si è registrato nei giorni scorsi  , oltre al giudizio negativo degli esperti dell' OCSE, anche una forte allarme da parte di Assolombarda , l'associazione degli industriali della Lombardia che chiede la sospensione di Quota 100 perché oltre  ad addossare iniquamente il debito previdenziale sui più giovani riduce contemporaneamente  il tasso di occupazione, in quanto la sostituzione automatica  pensionati- nuovi assunti "è  una pura illusione" anzi il pensionamento anticipato impoverisce le aziende di risorse esperte e di competenze preziose per la competitività. Gli industriali chiedono che le risorse risparmiate possano essere impiegate invece nella riduzione del cuneo fiscale e  nelle agevolazioni di Industria 4.0 recentemente ridotte dall'ultima legge di stabilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 08/04/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

Riforma della crisi d’impresa: cambiano gli assetti organizzativi

Dal 16 marzo 2019 sono entrate in vigore norme che prevedono nuovi assetti organizzativi per l'impresa e nuovi obblighi a carico degli amministratori

 

 

Da “Direzione e gerarchia nell’impresa” a “Gestione dell’impresa”: in questo modo, dal 16 marzo, cambia la rubrica dell’articolo 2086 c.c., così adeguandosi alla nuova prospettiva “imprenditoriale” della riforma, che pone al centro l’“impresa” e, non più, l’“imprenditore”.

 

Doppio step per l'entrata in vigore

Il Decreto Legislativo n. 14 del 2019, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in attuazione della Legge 155/2017, nella parte IV detta le disposizioni finali e transitorie che, peraltro, scaglionano nel tempo l’entrata in vigore del complesso articolato.

L’articolo 389, nel dettaglio, distingue le disposizioni la cui vigenza è posticipata ai diciotto mesi successivi alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto Legislativo (15 agosto 2020), da quelle la cui data di entrata in vigore è fissata al trentesimo giorno successivo rispetto alla medesima data di pubblicazione del decreto legislativo (16 marzo 2019).

 

Le modifiche al codice civile

L’intera Parte II del nuovo Codice apporta modificazioni al codice civile, come richiesto dall’art. 14 della legge delega.

Talune modificazioni erano state minuziosamente indicate dallo stesso art. 14, in quanto considerate necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei princìpi e criteri direttivi elencati dalla legge delega.

Le modifiche in questione intervengono sul libro V del codice civile, concernendo quindi:

  • gli assetti organizzativi dell’impresa (titolo II del libro V);
  • gli assetti organizzativi societari, la responsabilità degli amministratori, la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, le cause di scioglimento delle società per azioni (titolo V del libro V);
  • la disciplina dell’insolvenza delle società cooperative (titolo VI del libro V).

 

Assetti organizzativi dell'impresa

Tra le norme  entrate in vigore il  16 marzo, spicca l’articolo 375, titolato “Assetti organizzativi dell’impresa”, che si compone di due commi:

  • Il primo sostituisce la rubrica dell’articolo 2086 del codice civile che, da “Direzione e gerarchia nell’impresa”, diventa “Gestione dell’impresa”, in tal modo focalizzando l’attenzione normativa sull’impresa e non più, come nella versione del ‘42, sull’imprenditore ed il correlativo potere gerarchico.
  • Il secondo aggiunge all’articolo 2086 del codice civile, dopo il I comma, il seguente:

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa,anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Più in dettaglio, conformemente a quanto dettato dall’art. 14 della legge delega (ed in particolare, dal comma I, lett. b), è stato novellato l’art. 2086 c.c. nella finalità, come si evince dai lavori preparatori, di introdurre una disposizione diretta ad imporre nuovi obblighi all’imprenditore, identificati nel dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

Tale norma si rivolge a ogni categoria di imprenditore, operante in forma societaria ovvero collettiva, con ciò escludendo gli imprenditori individuali.

Il legislatore delegato specifica che l’istituzione di un assetto organizzativo adeguato, peraltro, risulta funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa della perdita della continuità aziendale, consentendo in tal modo all’imprenditore di attivare prontamente i nuovi strumenti, previsti dalla stessa riforma, al fine di pervenire al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.

Il nuovo articolo 2086 c.c. riguarda:

• soggetto: imprenditore societario o collettivo, non individuale
• nuovi obblighi: principalmente due
- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa,
- attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento, finalizzati al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.
• finalità: principalmente tre
- favorire l’emersione tempestiva della crisi,
- superare la crisi dell’impresa
- recuperare la continuità aziendale

la  prospettiva: si rovescia, dall'imprenditore come soggetto dotato di poteri gerarchici si pone verso l’impresa come entità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisco e Tasse