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Notizie

 

Eccedenza ACE in caso di accertamento:nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Accertamento con adesione: possibile usare l'eccedenza ACE a scomputo del maggior imponibile accertato. A dirlo le Entrate

 

 

Durante le attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, sono emerse alcune problematiche in merito alla possibilità di computare l’eccedenza ACE in diminuzione dai maggiori imponibili oggetto di definizione in sede di accertamento con adesione. Così l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 5 del 21 marzo 2019, qui allegata, con i chiarimenti. 

In generale, nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione è necessario considerare l’ottica di ripristino della situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile nella misura corretta, in conformità alla ratio sottesa alla disciplina dello scomputo delle perdite in accertamento. Pertanto, il maggior reddito accertato dall'amministrazione finanziaria, qualora fosse stato dichiarato ab origine, sarebbe confluito nel reddito complessivo netto e avrebbe trovato, quindi, compensazione con l'ACE. Quindi l’eccedenza riportabile di ACE, se ancora disponibile, può essere riconosciuta a scomputo del maggior imponibile accertato in sede di definizione in adesione, su richiesta del contribuente

 

L’eccedenza di rendimento nozionale ACE deve:

  • trovare esposizione nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta oggetto di rettifica,
  • essere riportata nei periodi d’imposta successivi e
  • essere ancora non utilizzata, e quindi disponibile, al momento dello scomputo in sede di definizione in adesione.

Per quanto riguarda lo scomputo dell’eccedenza di ACE in presenza di perdite, l’ACE deve essere portata in deduzione fino a concorrenza del reddito complessivo netto. L’eventuale presenza di perdite di periodo o pregresse nell’anno d’imposta oggetto di rettifica, nella medesima ottica di ripristino, imporrebbe che dal maggior reddito accertato siano prioritariamente scomputate le perdite stesse rispetto all’eccedenza di rendimento nozionale. Pertanto, in sede di procedimento di adesione, il contribuente può richiedere lo scomputo dell’eccedenza di ACE per abbattere solo la parte del maggior imponibile che ecceda le eventuali perdite di periodo e pregresse riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR, esposte nella dichiarazione del periodo d’imposta oggetto di rettifica e utilizzabili nella misura prevista in relazione alla loro natura (per intero o nei limiti dell’80% dell’imponibile non dichiarato). Di conseguenza, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo di eccedenza di ACE scomputabile si deve tenere conto della tipologia di perdita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisco e Tasse

 

Reddito di cittadinanza per chi lavora: come funziona?

Procedure, moduli e comunicazioni per ottenere o non perdere il reddito di cittadinanza in caso di svolgimento di attività lavorativa . I redditi da dipendente sono conteggiati all'80%

 

 

Come noto il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno  per i soggetti con ISEE inferiore a 9360 euro annui e prevede anche un percorso di ricollocamento lavorativo per chi  è disoccupato. Ma non è detto che i beneficiari debbano necessariamente essere disoccupati.

Infatti come specificato in dettaglio nella recente circolare INPS n. 43 3029  il  reddito e la pensione di cittadinanza "sono  compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti" . Ciò significa che il sussidio economico viene comunque erogato purché il reddito che si ricava dal lavoro svolto non faccia perdere i requisiti economici molto precisi  previsti dalla normativa.

Nel caso in famiglia ci sia già un  reddito minimo, infatti l’importo dell’integrazione annua  di reddito di cittadinanza  che si potrà ottenere dovuta si ottiene sottraendo il proprio reddito familiare dal reddito familiare massimo (determinato sulla base della composizione del proprio nucleo familiare e dei  parametri della scala di equivalenza) e aggiungendo l’eventuale canone di locazione annuo o il mutuo (entro i suddetti limiti massimi).

 

Importante sottolineare che  ai fini del calcolo dell'importo di RDC che puo essere ottenuto,  il reddito da lavoro dipendente  non viene conteggiato completamente,  ma solo per l'80% dell'importo.

I redditi derivanti da attività socialmente utili,  tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia non vanno dichiarati.

Vediamo  come si deve procedere secondo le recenti istruzioni INPSnei casi in cui il reddito da lavoro non sia ancora entrato nel calcolo dell'ISEE:

 

 

ATTIVITA' LAVORATIVA IN CORSO AL MOMENTO DELLA DOMANDA

All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà dichiarare, nel quadro E , se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano già in corso un’attività lavorativa dalla  quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE, compilando in tal  caso il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto” (Allegato n. 2).  Ad esempio:

  • se la DSU è presentata  tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, deve essere comunicata l’attività lavorativa iniziata dopo il 1° gennaio 2017.
  • Se invece la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019,  l’attività da comunicare è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018.

Solo in tale caso dovrà essere compilato l’apposito modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”, tramite i  seguenti canali:
a) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso i CAF o sul portale  www.redditodicittadinanza.gov.it con SPID, il modello  può essere  compilato contestualmente;
b) se la domanda di Rdc/Pdc è presentata presso Poste Italiane, il modello  dovrà essere compilato e trasmesso presso il CAF entro 30 giorni dalla presentazione della domanda 
L'istituto precisa che la mancata compilazione di tale modello comporta l’impossibilità per l’INPS di  accettare la domanda. infatti tali redditi sono necessari per aggiornare i parametri  che consentono  la  determinazione del beneficio.

 In caso invece l' attività lavorativa  inizi dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione, i redditi derivanti devono essere comunicati all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa.  mediante il modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”,  presso i CAF.

Come nel caso precedente  il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio nella misura dell'80%,  e la modifica dell'importo iniza  dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità.

Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro  che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 deve provvedere a inserire le informazioni la retribuzione o al compenso. La trasmissione da parte del lavoratore è comunque necessaria per non interrompere l'erogazione del reddito di cittadinanza 

Nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa dipendente, comunicata si protragga nel corso dell’anno solare successivo, andrà compilato un nuovo modello “Rdc/Pdc - Com Esteso”, entro il mese di gennaio del nuovo anno, fino a quando tali redditi non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.

 

 

ATTIVITA' DI IMPRESA O LAVORO 

In caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione,sussiste ugualmente l’obbligo di comunicazione all'INPS tramite il CAF, mediante presentazione del predetto modello “Rdc/Pdc – Com Esteso”, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio. In tali casi il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. La comunicazione del reddito  andrà effettuata entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare, prendendo a riferimento il trimestre precedente (gennaio - marzo, aprile – giugno, luglio – settembre, ottobre – dicembre), fino a quando il maggior reddito non sia correntemente valorizzato nella dichiarazione ISEE per l’intera annualità.

Il modello dovrà essere compilato, anche se l’attività è stata comunicata insieme alla  domanda tramite il modello “Rdc/Pdc – Com Ridotto”.

La circolare ricorda che nel  caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, il decreto ha stabilito che, a titolo di incentivo, per le due mensilità successive a quella di variazione  occupazionale,  il beneficio economico del Rdc non subisce variazioni,  ed è successivamente aggiornato ogni trimestre, rispetto al reddito del trimestre precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/03/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

 

Contratti a termine: per i CAF regime stagionale

Confcommercio sulla definizione di attività stagionale per i Centri di assistenza fiscale: contratti a termine esclusi dalle limitazioni del Decreto dignità ma non dalla contribuzione aggiuntiva

 

 

Il 20 febbraio 2019 tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil è stato sottoscritto l'accordo nazionale sulla definizione di attività stagionale per i Centri di assistenza fiscale,  che riconferma quanto  concordato  nell'accordo del 10 febbraio 2010.

 Viene ribadito che l'attività dei Caf  collegata alle campagne fiscali/previdenziali (compilazione di modelli e dei dichiarativi fiscali) sono da considerare attività a carattere stagionale . Per questo i contratti a tempo determinato e  i  contratto di somministrazione a tempo determinato  vanno esclusi dalle  limitazioni quantitative,  tipiche delle assunzioni a termine che possono riguardare la necessità di individuare una motivazione in fase di rinnovo, e tutti gli altri requisiti richiesti al normale contratto a termine recentemente modificato dal Decreto Dignità.

 

L'accordo ricorda comunque che questa  deroga operata dalla contrattazione collettiva, non comporta una esclusione dall'obbligo di  contribuzione aggiuntiva prevista in caso di assunzioni a termine, compresa la nuova quota pari a 0,50% da aggiungere ad ogni rinnovo.

Le parti hanno concordato inoltre che i lavoratori assunti a tempo determinato stagionale per lo svolgimento di adempimenti legati a specifiche necessità dei Caf, possono godere del diritto di precedenza rispetto alle assunzioni per le campagne successive, a condizione che ne dichiarino la volontà in forma scritta entro tre mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/03/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore