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Albo nazionale curatori, commissari e liquidatori: attivo (al buio) dal 16 marzo

 

Il Codice della Crisi e insolvenza prevede l'istituzione dell'Albo dei curatori dal 16 marzo 2019 ma la norma non è chiara

 

 

Countdown per tre categorie di professionisti alle prese col nuovo Albo nazionale dei curatori fallimentari, previsto dalla recentissima riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

 

Categorie legittimate all'iscrizione

Il 16 marzo 2019 inizia la prima fase operativa della riforma sulle procedure concorsuali (D.Lgs. n. 14/2019), che in tal modo spiana il terreno al grosso dell’articolato, che entrerà a regime il 15 agosto 2020.
Un numero considerevole di professionisti dell’area economica-giuridica:
- dottori commercialisti ed esperti contabili,
- avvocati,
- consulenti del lavoro,
sono stati prescelti dal legislatore per far parte dell’ambito Albo nazionale dei curatori, commissari giudiziari e liquidatori, come pure:
- chi abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, e che abbiano dato prova di adeguate capacità imprenditoriali,
- gli studi professionali associati o società tra professionisti, purché i soci risultino iscritti agli Albi degli avvocati, dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro.

Orbene, a fronte dell’imminente entrata a regime, prevista per il prossimo 16 marzo, tale moltitudine di operatori professionali è alle prese coi più disparati quesiti attinenti alle modalità di funzionamento dell’Albo (denominato, dall’art. 356, “Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza”).

 

Discrasia cronologica del Codice della Crisi e insolvenza 

Nel decreto legislativo in esame, appare emergere una discrasia, almeno sotto il profilo cronologico: mentre la disciplina prevista agli articoli 356 e 357, entrerà in vigore il 16 marzo, la stessa demanda i criteri relativi al funzionamento ad un apposito decreto del Ministero della Giustizia, da emanarsi entro il primo marzo 2020. A ciò si aggiunga che l’articolo 358, concernente i “Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure”, sarà in vigore dal 15 agosto 2020.

Pare quindi che, mentre dal 16 marzo sarà possibile, per i professionisti in possesso dei requisiti pretesi dalla normativa, iscriversi all’Albo, l’attivazione sarà possibile soltanto a seguito dell’emanazione del decreto che disciplinerà i criteri di funzionamento.

Quindi, cosa avverrà nel frattempo? La logica giuridica, come pure il buon senso, impone che gli organi giudiziari continueranno ad attingere i nominativi dei curatori dagli attuali elenchi, in attesa che l’Albo nazionale dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori divenga effettivamente operativo grazie alla disciplina specifica prevista dal decreto.

 

Cosa prevedono gli articoli del Codice della crisi e insolvenza

Più in dettaglio, la disciplina appare chiara su alcuni aspetti:

- Iscrizione.

I candidati sono tenuti a comprovare di aver acquisito una formazione specifica mediante la frequenza a corsi di perfezionamento, della durata di almeno 200 ore, in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento, oltre ad aver svolto un tirocinio di almeno sei mesi presso curatori fallimentari, commissari giudiziali e ulteriori professionisti del settore.

 

- Esperienza.

Possono iscriversi all’Albo coloro che, in possesso dei requisiti professionali previsti, in luogo della formazione e del tirocinio, possono comprovare la nomina in almeno quattro procedure, negli ultimi quattro anni, in qualità di curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.


- Permanenza dell’iscrizione all’albo.

Nella finalità di restare iscritto all’Albo, il professionista deve frequentare, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno 40 ore. I corsi di formazione e di aggiornamento saranno organizzati in conformità delle linee guida che dovranno essere elaborate dalla Scuola superiore della magistratura.

 

- Decreto Ministero Giustizia.

L’articolo 357 del D.Lgs. n. 14 demanda al ministero della Giustizia di stabilire, entro il 1° marzo 2020, attraverso un decreto dedicato, le modalità di iscrizione all’Albo, quelle per la sospensione e la cancellazione dell’iscritto, le modalità del potere di vigilanza da parte del Ministero, l’importo da versare per la prima iscrizione all’Albo e quello per il suo mantenimento.

 

- Criteri di nomina.

L’articolo 358, al comma III, statuisce che il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall’autorità giudiziaria tenuto conto:
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 228 del 2012;
b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisco e Tasse

Sostituti d'imposta: indirizzo web entro oggi per ricevere dati 730-4

Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate entro oggi 7 marzo 2019

 

 

Ultimo giorno utile per l'invio telematico, da parte dei sostituti di imposta, del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", per ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni dei propri amministrati.

 In particolare, tutti i sostituti d’imposta sono obbligati a comunicare la sede telematica, anche tramite un intermediario abilitato, per la ricezione telematica dei 730-4 dei propri dipendenti,pensionati e titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti, tramite l’Agenzia delle entrate.

 Se il sostituto è in possesso di uno o più indirizzi telematici deve inviare la comunicazione dove indicherà l’unico indirizzo telematico o quello prescelto presso cui l’Agenzia delle entrate renderà disponibili i 730-4. Nella comunicazione è necessario che il sostituto indichi i propri recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail) per essere contattato rapidamente e per ricevere eventuali messaggi dell’amministrazione.

 

In generale, la comunicazione deve contenere:

  • l'utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4
  • se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello
  • l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica

 

Attenzione va prestata al fatto che il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 07/03/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Certificazione Unica 2019: scadenza 7 marzo 2019

Certificazione Unica 2019: domani ultimo giorno per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati

 

 

I sostituti d’imposta devono compilare le Certificazioni Uniche 2019 relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi per il periodo d'imposta 2018. Il 15 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 10664/2019, ha pubblicato il nuovo modello di Certificazione Unica che, come noto, si presenta in duplice veste:

  • la Certificazione Unica Sintetica, ossia una versione semplificata della certificazione da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, collaboratore coordinato e continuativo, tirocinante, lavoratore autonomo, collaboratore occasionale, ecc.) a cura del datore di lavoro entro il 31.3.2019 oppure entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
  • la Certificazione Unica Ordinaria, ossia la versione implementata della certificazione, che deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrare entro il 7 marzo 2019, in via telematica.

 

Si ricorda che sono tenuti all'invio della Certificazione Unica 2019 coloro che nel 2018:

  • hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell'art. 33 comma 4 del D.p.r. 42/1998, dell'art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell'art. 11 della L. 413/1991;
  • hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici nonché i premi assicurativi dovuti all’INAIL.

 

La CU 2019 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia).

 

La certificazione Unica Ordinaria dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto con riferimento all'anno 2018 la scadenza è fissata per il 7 marzo 2019. Entro il 12.03.2019 (quindi entro i 5 giorni successivi) si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.
L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati. Il flusso si compone di: Frontespizio; Quadro CT; Certificazione Unica 2019. È possibile tuttavia suddividere il flusso inviando oltre al frontespizio e al quadro CT le Certificazioni di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle Certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi. Se più agevole è anche possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole Certificazioni dati relative a lavoratori dipendenti.

 

Attenzione: le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata possono essere trasmesse entro il 31.10.2019 (termine di presentazione del Mod. 770).

 

Entro il 31.3 del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i dati certificati (quindi entro il 31.03.2019) i sostituti d'imposta devono consegnare la Certificazione Unica Sintetica ai percipienti, in duplice copia, anche in formato elettronico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 06/03/2019

Fonte: Fisco e Tasse