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Definizione agevolata liti pendenti: ecco il modello

Liti pendenti: l'Agenzia delle Entrate pubblica modello e istruzioni. Le regole per aderire

 

 

Con il provvedimento n. 39209 del 18.2.2019 è stato pubblicato il modello da usare per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, così come previsto nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019. La domanda di adesione alla definizione agevolata deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria

  • aventi ad oggetto atti impositivi,
  • in cui è parte l’Agenzia delle entrate,
  • pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio
  • il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il modello di domanda si compone

  1. del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali
  2. delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare
    • il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado,
    • il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avend one la legittimazione, presenta la domanda;
    • la controversia tributaria oggetto di definizione;
    • l’atto impugnato;
    • l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.

 

Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, relativa cioè al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. La trasmissione va effettuata:

  • direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • incaricando un intermediario, che è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall’Agenzia delle entrate, che attesta l’avvenuta ricezione della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa;
  • recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

 

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all’eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.

Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali, ma non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019.

Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
Per le scadenze delle rate che cadono di sabato o di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo. Si precisa che per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 alla data del versamento.
Attenzione va prestata al fatto che per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici-tributo per il versamento delle somme.

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 19/02/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

 

Fisco, ecco il piano di Matteo Salvini

Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha illustrato alcune possibili misure sul fronte Fisco: l’abolizione degli Isa, la prima aliquota Irpef al 20% e l’IrperfIresplus entro il 2019.

 

 

Nel corso della trasmissione “Porta a Porta”, Salvini ha detto di essere al lavoro sull’economia e ha parlato di alcuni interventi sul fronte fiscale: abolizione degli studi di settore, anche degli Isa, prima aliquota Irpef al 20%, IrpefIresplus entro il 2019, inversione dell’onere della prova negli accertamenti fiscali e saldo e stralcio esteso alle società.

IrpefIresplus, aliquota Irpef al 20%, cedolare secca negozi e Quota 100

Il vicepresidente del Consiglio ha confermato le anticipazioni relative alla preparazione di una nuova imposta, già nel 2019: l’IrpefIresplus. Si tratta di un’imposta del 15% applicata sul reddito incrementale; tale reddito dovrà essere superiore di almeno il 10% di quanto dichiarato l’anno precedente dal contribuente (partita Iva o impresa).

Per il momento la proposta di legge è alla Camera dei deputati presentata dai sottosegretari al Ministero dell’Economia Massimo Garavaglia, Massimo Bitonci e da Alberto Gusmeroli, vicepresidente dalla Commissione finanze della Camera.

Salvini ha poi parlato del primo scaglione Irpef: l’idea è quella di passare dal 23% al 20%. Ma non solo. Il vicepresidente del Consiglio ha auspicato l’allargamento della cedolare secca su tutti gli affitti commerciali, puntando alla semplificazione burocratica di tempi e procedure. E su Quota 100 ha ricordato che si tratta solo dell’inizio di un percorso, perché il vero obiettivo è Quota 41.

Pace fiscale

In merito alla pace fiscale, Salvini ha detto che è stato fatto un primo pezzo rottamando le cartelle per i privati, adesso l’obiettivo è rappresentato dalle società, dalle piccole società.

Studi di settore

Per quanto riguarda gli studi di settore, abrogati e sostituiti dallo scorso 1° gennaio dagli Isa, Salvini ha spiegato che l’abrogazione deve essere accompagnata dal ribaltamento dell’onere della prova: “In un Paese civile è lo Stato che deve dimostrare che io ho torto in tema di accertamento fiscale”.

 

 

 

 

 

 

Fonte: Idealista.it/News

Esterometro e spesometro 2019: annunciata la proroga al 30 aprile

Proroga al 30 aprile 2019 per il primo esterometro e l'ultimo spesometro. A confermarlo il sottosegretario all'economia

 

Dopo le proteste dei professionisti per la scadenza del 28 febbraio 2019 per LIPE, spesometro ed esterometro, arriva l'annuncio della proroga al 30 aprile 2019 per questi utlimi due adempimenti. A darne l'annuncio, come riportato sul Sole 24ore di oggi 14.2.2019 nell'articolo a cura di Mobili e Parente, è il sottosegreterio all'economia Massimo Bitonci con una nota diramata ieri ma in attesa di ufficializzazione.

Ma andiamo con ordine. L'introduzione dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica ha portato con se un nuovo adempimento, il cd. esterometro, consistente nella comunicazione mensile dei dati delle fatture delle operazioni con l'estero e che pertanto non transitando per il SDI (Sistema di Interscambio) sono fuori dal controllo dell'Agenzia delle Entrate. Tale adempimento inoltre non ha comportato l'abolizione dell'invio dei modelli INTRA per le operazioni comunitarie. 

La fatturazione elettronica ha però permesso l'abolizione del cd. "spesometro" la comunicazione semestrale (o trimestrale) dei dati delle fatture, mantenendo vivo almeno per il 2019 l'adempimento legato alla LIPE, la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

 

Di questi tre adempimenti, tutti con scadenza il 28 febbraio 2019, sembra sia stata concessa la proroga per i primi due fino al 30 aprile 2019. 

Con un comunicato stampa del 13 febbraio 2019, il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Commercialisti) ha ribadito che pur apprezzando il rinvio di queste due scadenze, c'è l’assoluta necessità di prorogare la moratoria sulle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche, i termini per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA del quarto trimestre 2018 e l’invio dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate. In pratica è stata richiesta una revisione del calendario delle scadenze fiscali, così come fatto la settimana scorsa con la lettera indirizzata al Ministro dell'Economia Giovanni Tria e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Antonino Maggiore.

Attenzione però a festeggiare anzitempo, l'ufficializzazione della proroga deve arrivare da un DPCM di cui ancora non c'è traccia. Nel caso venisse ufficializzato lo slittamento dei termini, il risultato sarebbe il seguente:

 

ADEMPIMENTI SCADENZA
ESTEROMETRO 30 aprile 2019
SPESOMETRO 30 aprile 2019
LIPE  28 febbraio 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 14/02/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore