Layout Type

Presets Color

Background Image

Notizie

Comunicazione LIPE in scadenza il 28 febbraio 2019

Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) riferita al quarto trimestre 2018 in scadenza il 28 febbraio 2019

 

 

Manca poco alla scadenza della LIPE, la comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, prevista il 28 febbraio 2019. Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 (DL 193/2016) aveva introdotto una serie di misure di contrasto all’evasione in materia di IVA prevedendo adempimenti comunicativi da inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate. Si tratta, in particolare:

  • della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione (cosiddetto spesometro)
  • della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (modello LIPE).

 

Per quanto riguarda lo spesometro, si precisa che l'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ha previsto la soppressione di questo adempimento che è stato "sostituito" dal cd. esterometro riferito per alle sole operazioni transfrontaliere e in scandeza anch'esso il 28 febbraio.

Invece, la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA resta un adempimento in vigore anche per il 2019. Pertanto, si ricorda che in linea generale, l'obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ricade su tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione dei soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Inoltre, non ricorre l’obbligo di invio in assenza di dati da indicare per il trimestre: si pensi, ad esempio, ai contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.
L’obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare, il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello LIPE.

 

Attenzione va prestata al fatto che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 13/02/2019

Fonte: Fisco e Tasse

Testo Unico Sicurezza - febbraio 2019

Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; testo aggiornato a Febbraio 2019

 

Pubblichiamo l'ultima  versione  del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) aggiornata a febbraio  2019 .

Rispetto alla edizione di gennaio  troviamo i seguenti aggiornamenti :

  • la Nota INL del 05/02/2019 prot. 1148 - art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 - maggiorazioni
  • sanzioni. Nota integrativa alla circolare n.2/2019.
  • ▪ Corretto l’importo della sanzione massima rivalutata degli artt. 55, comma 5, lett. d) e 57, comma 1, sanzionatori, rispettivamente, degli articoli: 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte; 26, commi 2 e 3, primo  periodo e quarto periodo, 3-ter e 22;
  • ▪ Aggiornata l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).

 Altre modifiche di gennaio riguardano:

 

  • Modifica introdotta all’art. 99 (notifica preliminare) dalla Legge 1 dicembre 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e  immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il  funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (GU n. 281  del 3/12/2018 in vigore dal 04/12/2018;
  • Inseriti gli interpelli n. 6 del 18/07/2018 e n. 7 del 21/09/2018;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 con il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 – Ventesimo elenco dei soggetti  abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
  • Rivalutati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle  violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. Le anzidette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti;
  • Inserita l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatari con la maggiorazione raddoppiata in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1,  comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio);
  • Corretto il refuso relativo all'Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 – Applicazione del decreto interministeriale 18 aprile 2014 cosiddetto “decreto capannoni”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa del 12/02/2019

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo 
Numero 81 del 09/04/2008 
Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro

Fattura elettronica 2019: richiesta proroga moratoria sanzioni al 16 marzo

Moratoria delle sanzioni per tardiva trasmissione fattura elettronica: il Consiglio Nazionale dei Commercialisti chiede la proroga al 16 marzo 2019

 

 

Preoccupano le sanzioni in merito alla tardiva trasmissione della fattura elettronica, e tanto. A meno di due mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica, arriva il comunicato stampa del CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) indirizzato al Ministro dell'Economia Giovanni Tria, e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore.

Il comunicato, chiede in pratica, la moratoria delle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche almeno fino al 16 marzo 2019, in quanto, come si legge nel documento, l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati sta generando una situazione di emergenza destinata ad acutizzarsi nella prossima settimana.

In particolare, come si legge nel comunicato stampa, l’introduzione dal 2019 dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati sta generando molteplici situazioni di criticità dovute in parte alla impreparazione dei contribuenti, ma anche alle inefficienze e ai ritardi che si stanno verificando nell'allineamento telematico dei flussi di dati tra le piattaforme delle principali società di software e il Sistema di Interscambio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Nel dettaglio la categoria chiede:

  • la proroga di un mese della moratoria sulle sanzioni fermo restando l’obbligo di computare l’imposta relativa alle operazioni effettuate a gennaio 2019 nella liquidazione periodica in scadenza il 16 febbraio.
  • che il termine del 28 febbraio 2019 per l’invio delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) relativa al secondo semestre 2018 (ovvero all’ultimo trimestre 2018) e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2018 sia posticipato al 15 aprile 2019.
  • scadenza semestrale o annuale del cd. esterometro, la comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
  • la proroga di un mese anche dei termini per l’invio delle Certificazioni uniche e dei dati degli oneri deducibili e detraibili per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

 

Il calendario delle scadenze fiscali per la prima parte del 2019 proposto dai commercialisti a Mef e Agenzia delle Entrate è dunque il seguente:

  • 16 marzo 2019 – esonero sanzioni per tardiva trasmissione fatture elettroniche (contribuenti mensili)
  • 1° aprile 2019 – comunicazione dati oneri deducibili e detraibili per dichiarazioni precompilate
  • 1° aprile 2019 – comunicazione delle certificazioni uniche
  • 15 aprile 2019 – comunicazione dati fatture relativa al 2° semestre 2018 (o 4° trimestre 2018)
  • 15 aprile 2019 – comunicazione dati liquidazione periodica IVA relativa al 4° trimestre 2018
  • 30 maggio 2019 – decorrenza prima comunicazione mensile dati operazioni con soggetti non residenti (in mancanza di modifica della periodicità da mensile ad annuale o semestrale).

 

Gli operatori tutti restano in attesa di vedere quali richieste saranno accolte dall'amministrazione finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 11/02/2019

Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili