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Notizie

Definizione processi verbali di constatazione 2019: chiarimenti a Telefisco

Definizione Pvc 2019: possibile l'accordo anche per un solo periodo. Chiarimenti sugli accertamenti notificati prima e dopo il 24 ottobre 2018

 

 

Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019, il DL 119/2018 ha previsto la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC). Nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione finanziaria e la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema. Ecco le principali indicazioni pubblicate sul Sole24ore del 1.2.2019 a pagina 18.

 

Per prima cosa è stato chiesto se è possibile in presenza di un PVC relativo a più periodi d'imposta, che il contribuente definisca in via agevolata le violazioni riferite ad un solo periodo. Nella risposta l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 1 del decreto fiscale consente di definire in maniera agevolata il contenuto «integrale» dei processi verbali di constatazione, e la definizione «integrale» si riferisce alla totalità delle violazioni sostanziali, in materia di imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Iva, Ivie e Ivafe, riferite ad un «singolo periodo d’imposta» oggetto del processo verbale di constatazione. Pertanto, il contribuente può decidere se

  • avvalersi della definizione agevolata per un solo periodo d'imposta
  • avvalersi della definizione agevolata per più periodi d’imposta

 

oggetto del processo verbale. Attenzione va prestata al fatto che non può scegliere all’interno dello stesso periodo d’imposta quali rilievi constatati definire.

Nella seconda domanda posta, si è sottolineato come il decreto fiscale preveda che gli atti di accertamento conseguenti al Pvc notificati entro il 24 ottobre 2018 risultino ostativi alla definizione dei processi verbali di constatazione. Ma cosa fare se tale atto riguarda una sola delle annualità relative ad un PVC inerente più periodi d’imposta? Non si può agevolare l'intero atto o solo quella annualità?

 

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora i PVC riguardino più periodi d'imposta ma gli atti di accertamento consegnati dopo il 24 ottobre 2018 sono riferiti soltanto alcuni periodi d’imposta o alcuni tributi, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata in relazione alle residue violazioni constatate riferite ai restanti periodi d’imposta e agli altri tributi.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC
Se un PVC riguarda più annualità, è possibile definire in via agevolata solo una di queste? SI
Se un PVC riguarda più annualità e più tributi si può scegliere per ciascuna annualità quali tributi definire in via agevolata? NO
Se i PVC riguardano più periodi d'imposta ma gli atti di accertamento consegnati dopo il 24 ottobre 2018 sono riferiti soltanto ad alcuni periodi d’imposta o ad alcuni tributi, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata in relazione alle residue violazioni constatate riferite ai restanti periodi d’imposta e agli altri tributi?  SI

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 07/02/2019

Fonte: Il Sole 24 Ore

Cessione quote sociali : tassazione plusvalenza dal 1 gennaio 2019

La cessione delle quote sociali dal 1 gennaio 2019 sconta una tassazione unificata sia per le partecipazioni qualificate che non qualificate

 

 

La Legge di bilancio 2018 ha modificato la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali realizzate dal 1 gennaio 2019(c.1005 art.1 L. 205/2017).

Prima della riforma contenuta nella Legge di Bilancio 2018, le plusvalenze realizzate da persone fisiche fuori dall'esercizio d’impresa per effetto della cessione di partecipazioni qualificate concorrevano alla formazione del reddito complessivo IRPEF del soggetto che le realizzava, risultando, quindi, sottoposte alla tassazione ad aliquota progressiva, sebbene in misura parziale.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche non imprenditori per effetto della cessione di partecipazioni non qualificate, invece, erano e sono soggette al regime di imposizione sostitutiva, attualmente fissata al 26%.

 

Fino al 31 dicembre 2018 si aveva la seguente situazione:

tassazione partecipazioni qualificate:

  •  nel limite del 40% (se realizzate entro il 31.12.2008);
  •  nel limite del 49,72% (se realizzate dal 1.1.2009 al 31.12.2017);
  •  nel limite del 58,14% (se realizzate dal 1.1.2018)

 

tassazione partecipazioni non qualificate

  • Imposta sostitutiva del 26%

Dal 1 gennaio 2019 a prescindere dal periodo di maturazione :

  •  Cessione di partecipazione qualificate o non qualificate: imposta sostitutiva del 26%

Per la tassazione della plusvalenza rileva il momento in cui la cessione si perfeziona e non quello di cassa.

Per la determinazione delle plusvalenza si assume il costo o il valore di acquisto o il valore risultante dalla rivalutazione eseguita o da eseguire entro il 30 giugno 2019. Ricordiamo infatti che la Legge di Bilancio 2019 ha riaperto la possibilità di rivalutare le quote possedute al 1 gennaio 2019.

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fisco e Tasse

Disciplina delle azioni proprie nel consolidato fiscale: chiarimenti 2019

Disciplina delle azioni proprie nel consolidato fiscale: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate sulla tassazione di gruppo

 

Chiarimenti in merito alla disciplina delle azioni proprie nel consolidato fiscale sono state forniti nella risposta 20 del 31 gennaio 2019.

 Com'è noto l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo esige, ai fini della relativa validità, che il soggetto controllante possegga una partecipazione nella società che intende consolidare che sia espressiva di un rapporto di "controllo rilevante", vale a dire un controllo assistito dai requisiti previsti dagli articoli 117 e 120 del TUIR. La partecipazione si considera "rilevante" agli effetti dell'opzione quando, congiuntamente:

  1. esiste un rapporto di controllo c.d. "di diritto", ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile (espressamente richiamato dall'articolo 117, comma 1, del TUIR);
  2. viene superata la soglia del 50% nella "partecipazione al capitale sociale"  e nella "partecipazione dell'utile di bilancio".

 

Entrambe le soglie devono essere rispettate contemporaneamente sia per la validità dell'opzione che per la permanenza nel regime per tutto il triennio.

Per verificare se la partecipazione nella controllata di diritto attribuisce alla controllante una partecipazione al capitale sociale superiore al 50% è necessario che il rapporto tra la "partecipazione al capitale sociale" detenuta dal soggetto controllante (da porre al numeratore) e "il capitale sociale di riferimento" della partecipata (da porre al denominatore) sia superiore al 50%. La metodologia è la stessa per determinare la soglia di partecipazione agli utili.

In caso di possesso di azioni proprie da parte della società partecipata, occorre stabilire se dette azioni possano o meno essere considerate alla stregua delle "azioni prive del diritto di voto" atteso che l'esercizio del diritto di voto relativo alle azioni proprie è sospeso. Ciò premesso, si ritiene che possano essere considerate azioni prive del diritto di voto tutte le azioni non assistite da un diritto di voto pieno ed esercitabile, la scrivente considera le "azioni proprie" nella previsione di esclusione di cui all'articolo 120, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.

In particolare, elemento sostanziale da tenere in conto è quello letterale presente nell'articolo 120 del TUIR che fa riferimento all'aggettivo "esercitabile" riferito al diritto di voto, applicabile anche in materia di azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso e quindi non esercitabile nell'assemblea ordinaria da alcuno dei soci. Queste, pertanto, al pari delle azioni prive del diritto di voto, non vanno incluse né nel denominatore né nel numeratore del rapporto partecipativo. Stesse considerazioni valgono, ad avviso della scrivente, con riferimento alle azioni della controllante possedute dalle controllate. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate