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Notizie

Sanzioni lavoro 2019: codice tributo e compilazione

l'Agenzia delle entrate comunica il nuovo codice tributo e le modalità di compilazione del Modello F23 per il versamento delle sanzioni in materia di lavoro maggiorate dal 2019

 

Con la risoluzione n. 7/E del 2019, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire il versamento delle maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dall'art. 1., comma 445, lettere d) ed e) della Legge di Bilancio 2019.

Il codice tributo da utilizzare, previa richiesta dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è il seguente: "VAET", denominato "Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale". 

In sede di compilazione del modello di versamento F23:
- nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è  sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio
territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi  dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it.;
- nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi  dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
- nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “VAET”.

 

 

In allegato: Risoluzione N. 7/E del 22/01/2019

 

RISOLUZIONE N. 7/E

 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposte dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145

 

L’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone la maggiorazione di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, l’articolo 1, comma 445 lett. d), della succitata legge, stabilisce che “gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all' articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all' articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

 

La successiva lettera e) del medesimo comma 445 del citato articolo 1, prevede che “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F23, della maggiorazione delle sopradescritte sanzioni, come richiesto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota prot. n. 0000460 del 17 gennaio 2019, si istituisce il seguente codice tributo:

- “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145” In sede di compilazione del modello di versamento F23: 

-nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.;

- nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;

-nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “VAET”.

 

Infine, come indicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le somme versate con il codice tributo “VAET” dovranno affluire all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo 27, capitolo 2573, articolo 16.                         

                                                                                       

                                                                                                                                                 IL CAPO DIVISIONE 

 

 

 

 

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

Saldo e stralcio contributi professionisti: con quali Casse è possibile?

Accesso al Saldo e stralcio contributi previdenziali diversificato per le diverse Casse professionali. I requisiti e le accuse di incostituzionalità

 

 

Il saldo e stralcio dei contributi previdenziali previsto dalla legge di bilancio 2019  non è applicabile per tutti i professionisti . Ci saranno probabilmente situazioni di disparità e la Cassa Forense  rileva profili di incostituzionalità della norma. Andiamo con ordine...

L'art. 1 comma 184 e seguenti  dell'ultima legge di bilancio  prevede la possibilità di saldare in forma agevolata di debiti  fiscali e contributiviper i contribuenti con ISEE inferiore a 20 mila euro. L'agevolazione  riguarda  debiti affidati all'agente della riscossione entro il 31.12.2017 e consiste nell'azzeramento di  di sanzioni e interessi e nella riduzione  tra il 65 e 84% dell'importo dovuto, sulla base appunto del proprio ISEE. 

La norma ricomprende anche  i mancanti versamenti alle Casse previdenziali dei professionisti in quanto sostituive ed esclusive dell'assicurazione obbligatoria  ma  come detto riguarda solo i debiti affidati ad agenti della riscossione, pratica che alcuni enti non hanno mai utilizzato. E' il caso dell'EMPACL, la  cassa di consulenti del lavoro che non ha mai sottoscritto convenzioni con Equitalia (ora  Agenzia delle Entrate Riscossione, ADER). Come enti autonomi, tra l'altro,  i consigli nazionali di ciascun ente  sono liberi di avallare la norma, sulla base dei propri statuti e della situazione finanziaria specifica.

Vero è che il  basso limite di reddito fissato dalla norma (ISEE inferiore a 20 mila euro) non fa presagire una alta adesione a questa sanatoria contributiva, se non probabilmente tra i professionisti più giovani neoiscritti agli ordini . 

 

La situazione per ciascuna cassa è la seguente:

INARCASSA

Architetti e ingegneri

OK Inarcassa sta ancora valutando la norma la convenzione con Equitalia- Ader  è stata firmata nel 2017.

CASSA FORENSE

Avvocati

OK per tutto il periodo - Cassa forense prevede  una decurtazione proporzionale in caso di pagamento incompleto dell'annualità.

ENPAB

Biologi

OK per tutto il periodo - metodo completamento contributivo per cui il versamento ridotto riduce l'assegno

Cassa Pluricategoriale

OK   dal 2013 - metodo contributivo per cui il versamento ridotto riduce l'assegno

CNDPAC

Commercialisti

OK  per tutto il periodo (2000-2017) ma il versamento  annulla tutto l’anno ai fini previdenziali

ENPACL

Consulenti del lavoro

NO - Enpacl  non è convenzionata con Equitalia-Ader 

CIPAG

Geometri

OK  per tutto il periodo - incertezza se  con il pagamento ridotto sarà riconosciuto tutto l'anno ai fini previdenziali

ENPAM

Medici odontoiatri 

OK incertezza se  il pagamento ridurrà il montante per il calcolo dell'assegno previdenziale  sui requisiti di pensionamento che prevedono solo 5 anni di contribuzione

    

Da segnalare anche che il Comitato dei Delegati della Cassa Forense, nella seduta del 18 gennaio 2019, ha approvato una mozione che evidenzia i numerosi profili di illegittimità costituzionale della norma. Oltre a protestare "per il metodo utilizzato, in contrasto con i principi di autonomia riconosciuti per legge alle Casse Professionali"  sottolinea i potenziali effetti negativi sia sulla sostenibilità finanziaria dell'Ente che sugli interessi previdenziali degli iscritti interessati al provvedimento.

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 26/01/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Definizione agevolata processi verbali di constatazione: ecco i codici tributo

Codici tributo per il versamento delle somme ai fini della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

 

Dopo la pubblicazione del Provvedimento con le regole attuative per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche la Risoluzione 8 del 23 gennaio 2019 con i codici tributo necessari ai fini del versamento delle somme.

Andando con ordine, l’articolo 1 del decreto fiscale 119/2018 collegato alla Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) prevede che i contribuenti possano definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24 ottobre 2018 e per i quali, alla predetta data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Per regolarizzare le violazioni contestate nel verbale per le imposte e contributi previsti, i contribuenti devono presentare un’apposita dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e versare le imposte autoliquidate, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il medesimo termine.

Il versamento può essere effettuato

  • in un’unica soluzione, o
  • in venti rate trimestrali di pari importo e, in tal caso, la prima rata deve essere versata entro il 31 maggio 2019.

Per tali versamenti è esclusa la compensazione. Di seguito l'elenco dei codici tributo da utilizzare nel modello di versamento F24.

 

Definizione agevolata PVC 2019: codici tributo sezione "ERARIO"modello F24

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, si istituiscono i seguenti codici tributo:

Codice tributo Denominazione
PF01 IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF02 IRES - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF03 IVA – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF04 RITENUTE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF05 IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF06 IVAFE - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF07 ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF08 ALTRI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF09 RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018


In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

 

Definizione agevolata PVC 2019: codici tributo sezione "REGIONI" modello F24

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “REGIONI” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, si istituiscono i seguenti codici tributo:

Codice tributo Denominazione
PF10 ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PF11 IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018.

 

Nel campo “codice regione” è indicato il codice della Regione o Provincia autonoma a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella “T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

 

Definizione agevolata PVC 2019: codici tributo sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" modello F24

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle imposte in argomento, da esporre nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, si istituisce il seguente codice tributo:

Codice tributo Denominazione
PF12 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018

 

Nel campo “codice ente/codice comune” è indicato il codice catastale del comune a cui si riferisce il versamento, presente nella tabella “T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato con il numero della rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”, nel caso del pagamento della prima rata di 20 rate trimestrali); in caso di pagamento in unica soluzione, nel suddetto campo è indicato il valore “0101”. Nel campo “anno diriferimento” è indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce la violazione constatata, nel formato “AAAA”.

 

Definizione agevolata PVC contributi previdenziali 2019: codici tributo modello F24

Per consentire il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si istituiscono le seguenti causali:

Codice tributo Denominazione
PFAC CONTRIBUTI ARTIGIANI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PFCP CONTRIBUTI COMMERCIANTI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018
PFLP CONTRIBUTI LIBERI PROFESSIONISTI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 1 del DL n. 119/2018

 

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

  • nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
  • nel campo “causale contributo”, una delle suddette nuove causali;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice fiscale della persona fisica (formato 7);
  • nel campo “periodo di riferimento”, nelle colonne “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

 

 

 

 

 

Pubblicato il 25/01/2019

Fonte: Fisco e Tasse