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Credito d'imposta formazione 4.0: pubblicato il codice tributo

Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0: istituito il codice tributo

 

Istituito il codice tributo per il credito d'imposta per le spese di formazione del personale 4.0. L'agevolazione è stata prorogata per l'anno 2019 il credito d'imposta relativo alle spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

L’agevolazione in esame veniva riconosciuta, nel 2018, nella misura del 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta e nel limite massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario. La legge di Bilancio 2019, invece, ha lasciato invariato il limite massimo di 300.000 euro ma ha modificato la percentuale dell’agevolazione a seconda della grandezza dell’impresa che ne usufruisce.

La nuova disciplina prevede infatti che il credito venga riconosciuto nella misura:

  • del 50% per le piccole imprese
  • del 40% per le medie imprese.

Nel caso in cui invece si tratti di grandi imprese, secondo i requisiti indicati dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

DIMENSIONE IMPRESE  LIMITE MASSIMO  VALORE CREDITO D’IMPOSTA
Piccole  300.000 euro  50%
Medie 300.000 euro 40%
Grandi 200.000 euro  30%

 

In generale, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

 

Con la Risoluzione 6 del 17 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:

“6897”, denominato “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.

 

In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 18/01/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

Due miliardi di patrimoni esteri fuori dalle dichiarazioni fiscali

 

 

Non sono bastate due voluntary disclosure a far emergere del tutto i patrimoni detenuti illegalmente all’estero. Le indagini condotte dall’agenzia delle Entrate, in sinergia costante con la Guardia di Finanza hanno fatto emergere nell’anno appena concluso nei confronti di 160 soggetti, una maggiore base imponibile Irpef di 520 milioni circa . Ma, soprattutto, gli uffici del Fisco hanno accertato omesse indicazioni di attività finanziarie ai fini del monitoraggio fiscale per oltre 1,85 miliardi di euro. In sostanza quasi due miliardi di patrimoni celati ancora all'amministrazione finanziaria e tenuti nascosti oltre confine.

 

Le attività investigative e di analisi, con particolare attenzione a quelle di contrasto a modalità di evasione ed elusione messi in atto da soggetti particolarmente a rischio, sono state orientate soprattutto verso fenomeni di residenza estera fittizia e di trasferimento o detenzione di attività finanziarie all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, che si concretizzano con la compilazione del quadro RW del modello Redditi. I principali strumenti utilizzati per nascondere i patrimoni all’estero sono ancora trust e società di comodo.

 

A indirizzare i controlli e le analisi di rischio su cui concentrare i recuperi di gettito sono state soprattutto le informazioni raccolte con le due operazioni di rientro dei capitali. Con le direttive impartite già nel 2016, infatti, l’Agenzia aveva disposto l’utilizzo delle dichiarazioni di emersione della voluntary per procedere con successive attività di analisi e rilevazione statistica delle condotte evasive più diffuse (soprattutto quelle che prevedono lo spostamento all’estero di risorse e investimenti) e di profilazione di fenomeni ad alta pericolosità fiscale.

Mentre un’altra fonte d’innesco è rappresentata dallo scambio dati , anche grazie all’area sempre più estesa del common reporting standard (Crs) ossia il meccanismo di il sistema di condivisione automatica dei dati a carattere finanziario dei contribuenti.

Rimanendo sempre sul fronte della fiscalità internazionale hanno giocato un ruolo importante gli accordi sui prezzi di trasferimento, i cosiddetti «Apa» (Advanced pricing agreement, unilaterali o bilaterali) e le procedure amichevoli per l’eliminazione della doppia imposizione (Mutual agreement procedure o Map). Le istanze sugli Apa presentate nel 2015 sono state 109 e gli accordi conclusi 23, mentre nel 2018 l’Agenzia ha ricevuto 156 istanze e ha concluso 45 accordi.

Per le Map, le Entrate hanno ereditato dal dipartimento delle Finanze il compito di sottoscrivere gli accordi con le amministrazioni estere contro le doppie imposizioni. Nel 2016 l’Agenzia ha discusso 22 casi e sottoscritto 14 accordi. Lo scorso anno sono state presentate direttamente 189 istanze di Map e sono stati discussi 153 casi con 85 accordi accordi.

GLI ACCORDI SU TRANSFER PRICING E CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
 
 
 
 
Fonte: Il Sole 24 Ore

La fattura elettronica supera il primo esame

 

Sono stati già inviati 30 milioni di documenti e gli scarti sono scesi al 5,6%. Tra gli errori più frequenti file non xml (il 36% del totale) e duplicazione di invii. In esclusiva i dati dell’Agenzia delle entrate

 

 

Le prime due settimane della fattura elettronica chiudono con oltre 30 milioni di documenti inviati, una media di più di due milioni di invii al giorno, e una percentuale di scarto in discesa rispetto al dato fornito dal ministro dell'economia Giovanni Tria in Parlamento: 5,66% contro l'8% dei primi giorni. Lo evidenzia il primo monitoraggio compiuto dall'Agenzia delle entrate sull'adempimento che dal 1° gennaio vede l'obbligo di emissione della e-fattura tra partite Iva private. Tra gli errori più comuni che generano gli scarti al primo posto, secondo i numeri che ItaliaOggi è in grado di anticipare, ci sono i file non conformi alle specifiche tecniche date dall'Agenzia. Il 36% dei documenti arriva in formato non Xml, mentre il 26% dello scarto ha ragion d'essere nella fattura duplicata (si veda la tabella in pagina). In sostanza, chi dubita di aver fatto bene il primo invio lo rimanda uguale, generando così lo scarto. C'è poi l'errore del codice fiscale o della partita Iva non valida, che riguardano il 6% dei casi. Quest'errore, però consente all'Agenzia delle entrate, nei cinque giorni deputati a fornire la risposta, di avvisare l'utente, mentre in passato con il meccanismo cartaceo era più difficile riscontrare l'errore e correggere il documento. Infine il 17% dei casi presenta voci residuali, ognuna un piccolo caso a sé. Sono, poi, 583.200 gli operatori che hanno inoltrato allo Sdi (sistema di interscambio) dell'Agenzia delle entrate i documenti elettronici. All'Agenzia in queste prime due settimane del 2019 sono pervenute richieste di generazioni QR CODE pari a 2.570.494 e registrazioni di indirizzo telematico pari a 2.808.949.

I rilievi dell'Anc

I numeri in sostanza dimostrano un andamento costante e fronte di un miglioramento della qualità dell'adempimento. L'Agenzia delle entrate procede allontanando il rischio, almeno per il momento, di un blocco generalizzato del sistema (temuto dopo l'esperienza spesometro dello scorso anno). Anche se non si placano le proteste dell'Anc (l'Associazione nazionale dei commercialisti) che ieri ha inviato una lettera al ministro dell'economia Giovanni Tria per evidenziare ancora una volta «rallentamenti, blocchi, assistenza inadeguata se non inesistente, un percorso ad ostacoli», scrive il presidente dell'Anc, Marco Cuchel, «che sta producendo i suoi effetti negativi sull'attività di molte imprese, penalizzando in particolare quelle più piccole, senza però risparmiare le realtà più strutturate». Uno snodo temporale importante per la tenuta del sistema è quello rappresentato da fine mese e dal 16 febbraio. Come ItaliaOggi ha avuto modo di raccontare, moltissime imprese e professionisti hanno inteso la moratoria delle sanzioni fino a giugno/settembre (a seconda dell'invio mensile o trimestrale) come una proroga di fatto, aggirando l'obbligo della trasmissione con un anticipo di copia di cortesia cartacea e trasmissione in tempi diversificati al sistema dell'Agenzia delle entrate.

 

I chiarimenti di Assosoftware

Intanto ieri Assosoftware, l'associazione delle case produttrici di software, ha inviato una nota tecnica agli iscritti in cui anticipa dei chiarimenti di prassi su alcuni punti che hanno generato dubbi tra gli operatori. Sulla data emissione/ricezione della fattura, Assosoftware precisa ad esempio che si mantengono «per il primo semestre, le preesistenti modalità di emissione/annotazione della fattura attiva». In altri termini:

 

  • la data di emissione della fattura (data che compare sul documento) coincide con la data di effettuazione dell'operazione (in riferimento alle fatture immediate);

     

  • la fattura deve essere trasmessa entro il termine di liquidazione del periodo di emissione (16 del mese successivo per i mensili e 16 del secondo mese successivo per i trimestrali);

     

  • l'annotazione della fattura sul registro Iva può essere effettuata in una qualsiasi data compresa tra la data di emissione e il giorno 15 del mese successivo, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

    Per quanto riguarda, invece il rapporto tra fatture e tessera sanitaria Assosoftware chiarisce ai suoi iscritti che «tutte le fatture trasmesse al sistema TS (comprese quelle con tipologia spesa AA) verranno escluse dalla fatturazione elettronica; tutte le fatture non trasmesse al sistema TS a seguito dell'opposizione espressa dal paziente, verranno escluse dalla fatturazione elettronica».

    Assosoftware suggerisce inoltre a tutti gli operatori che, per prassi, emettevano fatture miste, contenenti cioè sia righe di spese che venivano trasmesse al sistema TS, sia righe che non venivano trasmesse al sistema TS (in quanto non rilevanti, o per le quali vi era l'opposizione del paziente), «di procedere, a decorrere dal 2019, con la fatturazione separata di tali spese».

 

 

 

Fonte: ItaliaOggi