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Notizie

Tra gli esclusi dal reddito di cittadinanza, separati in casa e under 26 che vivono soli?

Tra le norme anti divano studiate dal M5S ci sono anche alcuni paletti al nucleo familiare per poter ottenere il reddito di cittadinanza. Nei giorni scorsi ha fatto scandalo l’inchiesta nel Caf di Palermo ma i controlli sui presunti trucchetti per il rdc saranno attivati in tutta Italia. Norme rigide per evitare divorzi e cambi di residenza fittizi al solo scopo di ottenere il reddito di cittadinanza. E anche chi dovesse ottenere il sussidio con questi escamotage non potrà dormire sonni tranquilli perché il Governo assicura che le verifiche riguarderanno sia i requisiti che il mantenimento del diritto.

 

 

 

 

Separati in casa: controlli sui finti divorzi per il reddito di cittadinanza

L’art. 2, comma 5, del decreto in esame stabilisce che “i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione”. Viene introdotto quindi un controllo più rigido rispetto a quanto previsto dalla normativa ISEE (decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013), secondo cui invece i coniugi separati o divorziati che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti. Ai fini del diritto al reddito di cittadinanza non basta più che l’ex marito (o moglie) abbia trasferito la propria residenza altrove: è necessario che viva in una casa diversa da quella dell’altro coniuge perché possa costituire un nucleo familiare indipendente.

 

Figli under 26 anni fiscalmente a carico non hanno diritto al reddito di cittadinanza

L’art. 2 del decreto, sempre allo stesso comma 5, stabilisce che “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”. Anche da questa prospettiva quindi le regole sono più rigide rispetto alla normativa ISEE: ne consegue che i figli under 26 e in possesso degli altri requisiti, pur abitando da soli, non fanno nucleo familiare a sé e quindi non possono inoltrare domanda per il reddito di cittadinanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

pubblicato il 

Fonte:   InvestireOggi

              Quotidiano economico finanziario

 

 

Nuova Sabatini 2019: possibile presentare le domande

Agevolazione beni strumentali "nuova sabatini": possibile presentare le domande dal 7 febbraio 2019

 

Dal 7 febbraio 2019 riapre lo sportello per la presentazione delle domande per gli incentivi alle imprese previsti dalla “Nuova Sabatini”. Sono 480 milioni di euro le risorse finanziate con la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) per continuare ad agevolare le piccole e medie imprese che intendono investire in beni strumentali. La misura ha infatti l’obiettivo di incentivare la manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale tramite l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.

E' questo quanto reso noto con il comunicato stampa del 29 gennaio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico che annuncia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto direttoriale. La “Nuova Sabatini” - introdotta nel 2013 - è stata in questi anni un importante strumento agevolativo per l’ammodernamento e la crescita del sistema produttivo italiano. Finora sono state oltre 63 mila le domande presentate dalle piccole e medie imprese, per un ammontare di contributo concesso superiore a un miliardo di euro.

L’enorme successo avuto dalla misura nel mondo imprenditoriale ha quindi determinato la riapertura dello sportello della misura sino all’esaurimento delle nuove risorse.

Rimane pertanto confermata la tipologia di contributo concesso, pari

  • al 2,75% annuo sugli investimenti ordinari
  • e un contributo maggiorato del 30% - pari al 3,575% annuo - per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali - compresi gli investimenti
    • in big data,
    • cloud computing,
    • banda ultralarga,
    • cybersecurity,
    • robotica avanzata e meccatronica,
    • realtà aumentata,
    • manifattura 4D,
    • Radio frequency identification
    • sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

 

 

 

 

 

Pubblicato il 30/01/2019

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Assistenza fiscale e aggiornamento indirizzo telematico per il flusso 730-4

In caso di cancellazione dell'indirizzo telematico, in sede di trasmissione delle Certificazioni Uniche, i sostituti d'imposta dovranno compilare il quadro CT per ricevere gli esiti dei 730/2019

 

 

I sostituti d'imposta, in sede di trasmissione delle Certificazioni uniche, dovranno compilare anche il quadro CT per comunicare il nuovo recapito presso cui ricevere gli esiti contabili dei 730 dei propri dipendenti, questo in caso di cancellazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’indirizzo telematico per mancato aggiornamento.

Queste le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 25 gennaio 2019 n. 3, dove viene ricordato che nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i Caf/professionisti e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscalediretta ai propri dipendenti trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica, unitamente alle dichiarazioni dei redditi modello 730, il risultato finale delle dichiarazioni modello 730-4 che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta.

I sostituti d’imposta, a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle entrate, effettuano i conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni.

I sostituti d’imposta, ai fini dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate. A tal fine i sostituti devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (c.d. flusso telematico dei modelli 730-4).

La comunicazione della sede telematica può essere effettuata:

  • con la Certificazione Unica (CU), mediante la presentazione del quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;
  • con il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (CSO) per le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per la prima comunicazione quando non si è nei termini per trasmettere la Certificazione Unica (CU). In particolare, detto modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta quando intendono sostituire l’intermediario con un altro intermediario ovvero con il sostituto stesso o viceversa.

Nell'ipotesi in cui il sostituto d’imposta non comunichi con il modello CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate dai propri dipendenti, al fine di favorire l’aggiornamento delle informazioni relative agli intermediari delegati e agevolare l’assolvimento del conguaglio sulle retribuzioni, con la circolare n. 4/E del 2018 dell’Agenzia delle entrate, è stata prevista un’apposita procedura.

In particolare, l’intermediario cessato dall'incarico può comunicare tramite PEC all’Agenzia delle entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega. L’Agenzia delle entrate, sulla base della richiesta pervenuta, contatta il sostituto d’imposta attraverso un messaggio trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata rilevabile dal registro INI PEC – Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata – istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.

Alcuni sostituti d’imposta cui è stato inviato il previsto invito da parte dell’Agenzia delle entrate non hanno provveduto all’aggiornamento dell’indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili dei percipienti. La descritta situazione comporta una interruzione dell’assistenza fiscale visto che i risultati contabili non raggiungono il soggetto che deve eseguire il conguaglio.

Tenuto conto dell’obbligatorietà del flusso telematico, l’Agenzia provvede alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta, nonostante la comunicazione prevista dalla circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, non abbia provveduto a detta modifica.

A seguito della cancellazione dell’indirizzo telematico, il sostituto d’imposta rivestirà una posizione analoga a quella dei sostituti che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO). Pertanto, il sostituto sarà tenuto, in sede di trasmissione delle CU, a compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico.

In sede di trasmissione delle Certificazioni uniche, i sostituti d'imposta dovranno compilre il quadro CT per comunicare il nuovo recapito per gli esiti dei 730 dei propri dipendenti

 

 

 

 

 

 

Normativa del 29/01/2019

Fonte: Fisco e tasse