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TFR gennaio 2019, calcolo e trattamento fiscale

Rivalutazione gennaio 2019 - Caratteristiche del TFR (trattamento di fine rapporto), modalità di calcolo e tassazione, i coefficienti dal 2017

 

 

L’Istituto centrale di statistica ha reso noto  che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di  gennaio 2019 è pari a 102,2 punti e l’incidenza percentuale della differenza rispetto all’indice in vigore al 31 dicembre 2018 è pari a 0,097943. Sommando il tasso fisso (0,125) al 75 di tale differenza si ottiene il  coefficente di rivalutazione TFR  di gennaio 2019, che è pari a 0,198457.

 

Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297,  la quale  ha modificato l’articolo 2120 c.c.,  variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità")  e molti aspetti della disciplina. .  Dopo  tale modifica infatti sono stati anche previsti:

  • l' anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto
  • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
  • alcune disposizioni in materia pensionistica.

 

L'art.  2120 c.c., così  riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.  

Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.

Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.

Con la Legge di Stabilità 2015 era stataprevista la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), delle quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR).  Non essendo stata prorogata da nuovi provvedimenti normativi,  la  possibilità di QUIR è cessata dal 1 luglio 2018.

 

 

Il calcolo del TFR e il trattamento fiscale 

 Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione  nel contratto collettivo, sommando per ciascun anno di lavoro una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua(comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,  a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)  divisa per 13,5.
Inoltre, ogni anno il TFR  accantonato è rivalutato ad un tasso composto, costituito dall'1.5% in misura fissa e dal 75%  dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo per e famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

ESEMPIO DI CALCOLO 

  • Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente  si rivalutano  utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione 
  • Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva   
  • Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
  • si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-1992)

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015)  per cui la rivalutazione  è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta. Il versamento deve essere effettuato:

  1. con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
  2. a titolo di saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.

Si versa entro la stessa data del 16 febbraio anche l'imposta sostitutiva trattenuta precedentemente, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.

L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

 

 

L'anticipazione del TFR e l'indennità mortis causa

 Il lavoratore che abbia  almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:
1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Inoltre i lavoratori dipendenti da datore di lavoro attivo nel settore privato, con rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, possono usufruire della possibilità di chiedere il pagamento mensile della quota maturanda del t.f.r., come parte integrante della retribuzione, direttamente in busta paga. Secondo la legge di stabilità del 2015, ciò è possibile nel periodo che va dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018; sono esclusi, in forza del dPCM 29/2015, i lavoratori delle seguenti tipologie:

  • domestici,
  • del settore agricolo
  • dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione.

I datori di lavoro che non sono in grado di far fronte alla  richiesta, possono accedere ad un finanziamento assistito da un fondo di garanzia presso l’I.N.P.S., per le imprese con  numero di lavoratori dipendenti inferiore a 50 unità.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative 

In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.

 

 

Rivalutazione TFR fino a dicembre 2018

 Relativamente al periodo 15 luglio - 14 agosto 2018 le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2017, vanno rivalutate del 2,335312%.

 
Relativamente al periodo 15 agosto -14 settembre 2018 le quote di TFR accantonate al 31 dicembre 2017 vanno rivalutate del   2,089392 (in flessione rispetto al mese precedente). L'indice Istat per settembre è stato definito infatti come pari a 102,4. 
 
Relativamente al periodo 15 settembre - 14 ottobre 2018 le quote di TFR accantonate al 31 dicembre 2017 vanno rivalutate del  2,214392%.
 
Relativamente al periodo 15 ottobre -14 novembre  2018 , le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2017, andranno rivalutate dello 2,191024%.
 
Relativamente al periodo 15 novembre-14 dicembre 2018 , l'  indice di rivalutazione del TFR  era pari a 2,241840%. 

I coefficenti relativi ai primi mesi del 2018 sono i seguenti

 

periodo licenz.

indice ISTAT

RID. 75%

PERC. FISSA 1,5

COEFFICIENTE

RIVALUTAZIONE

15 Gen/14 Feb 18

 101,5

0,296736

0,125

0,421736

15 Feb/14 Mar 18

 101,5

0,296736

0,250

 0,546736

15 Mar/14 Apr 18  

 101,7

0,445104

0,375

0,820104

15 Apr/ 14 Mag 18  

 101,7    

0,445104

0,500

0,945104

15 Mag/14 Giu 18

 102,0

0,667656

0,625

1,292656

15 Giu/14 Lug 18

 102,2

0,816024

0,750

1,566024

 

 

Invece , i coefficienti  relativi ai mesi del  2017 sono i seguenti:

Coefficienti Rivalutazione 2017

Periodo in cui cessa il rapporto di lavoro

coefficiente

Gennaio 2017 dal 15.01 al 14.02

0,349327

Febbraio 2017 dal 15.02 al 14.03

0,773430

Marzo 2017 dal 15.03 al 14.04

0,898430

Aprile 2017 dal 15.04 al 14.05

1,247757

Maggio 2017 dal 15.05 al 14.06

1,223205

Giugno 2017 dal 15.06 al 14.07

 1,273430

Luglio 2017 dal 15.07 al 14.08

1,398430

Agosto 2017 dal 15.08 al 14.09

 1,822532

Settembre 2017 dal 15.09 al 14.10

1,723205

Ottobre 2017 dal 15.10 al 14.11

1,698654

Novembre 2017 dal 15.11 al 14.12

1,748878

Dicembre 2017 dal 15.12 al 14.01.2018

2,098205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 22/02/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

CCNL Terziario Confsal: ecco i nuovi minimi retributivi

Firmato l'accordo integrativo del CCNL Sistema Confsal Terziario , con i nuovi livelli di paga conglobata in vigore dal 1.1.2019

 

 

Sistema impresa, con le associazioni sindacali Confsal, Fesica Confsal e Confsal Fisals, hanno firmato lo scorso 13 febbraio un accordo di modifica ad integrazione  del Ccnl per i dipendenti del terziario – commercio, distribuzione e servizi, firmato il 27 dicembre 2018. 

 Nell'accordo, che ha validità dal 1° gennaio 2019, vengono rideterminati gli importi della paga base conglobata come da tabella che segue:

 

Paga base conglobata

Quadri

€2699,85

1

€ 2248,48

2

€ 2012,44

3

€ 1793,11

4

€ 1618,75

5

€ 1511,01

6

€ 1407,96

7

€ 1283,39

Op. vendita 1

€ 1561,28

Op vendita 2

€ 1390,30

 

Per  gli apprendisti sono fissati  gli importi specifici  che vanno da 1281 € del 6 livello  (fino al 18 mese ) a 1708 € circa  del 2 livello ( dal 19 al 36 mese di lavoro). Inoltre, viene stabilito che il terzo elemento pari a 2,07€  (o  a quanto stabilito a livello provinciale), spetta anche agli apprendisti.

 

Vale ricordare che Sistema Impresa è la Confederazione Autonoma Italiana delle Imprese e dei Professionisti, , una organizzazione datoriale nata dalla volontà di molteplici Federazioni e Organismi imprenditoriali che operano in diversi ambiti territoriali italiani ed in diversi settori dell'economia, per tutelare le imprese associate e offrir loro assistenza sindacale e servizi reali.

 

Il Sistema associativo rappresenta, ad oggi, oltre 156.000 MPMI del Commercio, del Turismo, dei Servizi, dell’Artigianato, della Cooperazione e della Piccola e Media Industria con  un totale di circa 960.000 addetti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/02/2019

 

Fonte: Fisco e Tasse

730/2019: credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti

Credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti nella dichiarazione dei redditi 730/2019 riferita al periodo d'imposta 2018

 

 

 

Nelle dichiarazione dei redditi 730/2019 riferita al periodo d'imposta 2018 è possibile usufruire del credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti. Infatti l’art. 26 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D-P-R 917/86) dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da  accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

In generale, per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

 

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto

  • della rendita catastale degli immobili
  • di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

 

Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
Attenzione però: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.

 

Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati,apposita istanza di rimborso.
Come indicato nelle istruzioni del modello 730/2019, riferito all'anno di imposta 2018, per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2008, sempre che per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 20/02/2019

Fonte: Fisco e Tasse