TFR gennaio 2019, calcolo e trattamento fiscale
Rivalutazione gennaio 2019 - Caratteristiche del TFR (trattamento di fine rapporto), modalità di calcolo e tassazione, i coefficienti dal 2017
L’Istituto centrale di statistica ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di gennaio 2019 è pari a 102,2 punti e l’incidenza percentuale della differenza rispetto all’indice in vigore al 31 dicembre 2018 è pari a 0,097943. Sommando il tasso fisso (0,125) al 75 di tale differenza si ottiene il coefficente di rivalutazione TFR di gennaio 2019, che è pari a 0,198457.
Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297, la quale ha modificato l’articolo 2120 c.c., variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità") e molti aspetti della disciplina. . Dopo tale modifica infatti sono stati anche previsti:
- l' anticipazione di una parte degli importi in corso di rapporto
- la costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
- alcune disposizioni in materia pensionistica.
L'art. 2120 c.c., così riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui è stato assunto.
Il trattamento viene costituito con gli accantonamenti mensili di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.
Il TFR ha natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale è stata aggiunta successivamente, infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.
Con la Legge di Stabilità 2015 era stataprevista la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), delle quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR). Non essendo stata prorogata da nuovi provvedimenti normativi, la possibilità di QUIR è cessata dal 1 luglio 2018.
Il calcolo del TFR e il trattamento fiscale
Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione nel contratto collettivo, sommando per ciascun anno di lavoro una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua(comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese) divisa per 13,5.
Inoltre, ogni anno il TFR accantonato è rivalutato ad un tasso composto, costituito dall'1.5% in misura fissa e dal 75% dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo per e famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.
ESEMPIO DI CALCOLO
- Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente si rivalutano utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione
- Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva
- Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
- si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-1992)
N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015) per cui la rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva dell’17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta. Il versamento deve essere effettuato:
- con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
- a titolo di saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
Si versa entro la stessa data del 16 febbraio anche l'imposta sostitutiva trattenuta precedentemente, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.
L’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.
L'anticipazione del TFR e l'indennità mortis causa
Il lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:
1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
Inoltre i lavoratori dipendenti da datore di lavoro attivo nel settore privato, con rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, possono usufruire della possibilità di chiedere il pagamento mensile della quota maturanda del t.f.r., come parte integrante della retribuzione, direttamente in busta paga. Secondo la legge di stabilità del 2015, ciò è possibile nel periodo che va dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018; sono esclusi, in forza del dPCM 29/2015, i lavoratori delle seguenti tipologie:
- domestici,
- del settore agricolo
- dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione.
I datori di lavoro che non sono in grado di far fronte alla richiesta, possono accedere ad un finanziamento assistito da un fondo di garanzia presso l’I.N.P.S., per le imprese con numero di lavoratori dipendenti inferiore a 50 unità.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative
In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.
Rivalutazione TFR fino a dicembre 2018
Relativamente al periodo 15 luglio - 14 agosto 2018 le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2017, vanno rivalutate del 2,335312%.
I coefficenti relativi ai primi mesi del 2018 sono i seguenti
periodo licenz. |
indice ISTAT |
RID. 75% |
PERC. FISSA 1,5 |
COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE |
15 Gen/14 Feb 18 |
101,5 |
0,296736 |
0,125 |
0,421736 |
15 Feb/14 Mar 18 |
101,5 |
0,296736 |
0,250 |
0,546736 |
15 Mar/14 Apr 18 |
101,7 |
0,445104 |
0,375 |
0,820104 |
15 Apr/ 14 Mag 18 |
101,7 |
0,445104 |
0,500 |
0,945104 |
15 Mag/14 Giu 18 |
102,0 |
0,667656 |
0,625 |
1,292656 |
15 Giu/14 Lug 18 |
102,2 |
0,816024 |
0,750 |
1,566024 |
Invece , i coefficienti relativi ai mesi del 2017 sono i seguenti:
Coefficienti Rivalutazione 2017 |
|
Periodo in cui cessa il rapporto di lavoro |
coefficiente |
Gennaio 2017 dal 15.01 al 14.02 |
0,349327 |
Febbraio 2017 dal 15.02 al 14.03 |
0,773430 |
Marzo 2017 dal 15.03 al 14.04 |
0,898430 |
Aprile 2017 dal 15.04 al 14.05 |
1,247757 |
Maggio 2017 dal 15.05 al 14.06 |
1,223205 |
Giugno 2017 dal 15.06 al 14.07 |
1,273430 |
Luglio 2017 dal 15.07 al 14.08 |
1,398430 |
Agosto 2017 dal 15.08 al 14.09 |
1,822532 |
Settembre 2017 dal 15.09 al 14.10 |
1,723205 |
Ottobre 2017 dal 15.10 al 14.11 |
1,698654 |
Novembre 2017 dal 15.11 al 14.12 |
1,748878 |
Dicembre 2017 dal 15.12 al 14.01.2018 |
2,098205 |
Pubblicato il 22/02/2019
Fonte: Fisco e Tasse