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Saldo e stralcio: cosa succede dopo aver presentato la domanda

Saldo e stralcio 2019: ecco i termini da ricordare per chi ha aderito entro il 30 aprile 2019

 

 

Cosa succede ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione al “Saldo e stralcio” entro il termine del 30 aprile 2019? Ovviamente la risposta cambia a seconda dell'esito della procedura, cioè se l'istanza di adesione al saldo e stralcio sia stata o meno, accolta.

Nel primo caso, cioè accoglimento  del “Saldo e stralcio”, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente

  1. l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti,
  2. l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate
  3. l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

Come indicato sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, a seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Diversamente, nella seconda ipotesi, cioè in caso di mancato accoglimento del “Saldo e stralcio”, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

A tal proposito, con le novità introdotte, da ultimo, dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:

  • in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
  • in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 06/05/2019

Fonte: Agenzia delle Entrate-Riscossione

 

 

Reddito di cittadinanza e REI: gli importi

I dati sull'erogazione del REI e del Reddito di cittadinanza . Va ricordato che l'importo non è fisso ma è modulato sulla situazione economica della famiglia

 

 

Il Reddito di cittadinanza inizia ormai la prossima settimana il terzo mese di vita. Le domande possono essere  inoltrate nuovamente a partire dal 6 maggio. (Qui i modelli per la richiesta) A fine aprile sono giunti i primi pagamenti per chi lo ha richiesto nel mese di Marzo.

Finora il bilancio della misura è meno esaltante di quanto previsto alla vigilia, con la previsione di un risparmio finanziario  sulle spese preventivate che potrebbe arrivare al milione di euro . Infatti il nuovo presidente dell'INPS Tridico ha specificato in una intervista che il tasso di rifiuto  delle domande è pari a circa il  25 %. Le stime prevedono in totale circa 750.000 famiglie beneficiarie.In media, l'importo di  reddito di cittadinanza che è stato erogato nel mese di aprile è di 520 euro, ha affermato Tridico ma non sono pochi gli scontenti che hanno ricevuto meno di 100 euro.

Va ricordato infatti che il reddito di cittadinanza non ha un importo fisso di 780 euro ma va calcolato per differenza rispetto al reddito che la famiglia già possiede. L'integrazione arriva al massimo a 6000 euro annui , (500 mensili, cui vanno aggiunti eventualmente le quote per l'affitto , 280 € o per il mutuo prima casa , 150€)

Il Mezzogiorno, come prevedibile, vede il più alto numero di beneficiari. Sono 6 su 10  di questi la maggior parte vive a Napoli,  seguono poi per numero di domande accettate Roma, Palermo e Catania.

Nel frattempo è stato pubblicato  sul sito INPS l’Osservatorio sul Reddito di Inclusione (REI) con i dati relativi al periodo gennaio 2018 – marzo 2019. Dal 1 marzo 2019 infatti non più possibile fare domanda in quanto le risorse sono state assorbite dal Fondo per il Reddito di Cittadinanza. Il REI veniva gestito dall'INPS in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni di residenza.

Risulta che nel corso dei 15 mesi  di vita del REI,  ne hanno beneficiato  506 mila  famiglie  per un totale di 1,4 milioni di persone. Anche in questo caso la maggior parte dei benefici sono stati erogati a nuclei residenti nelle regioni del Sud (68%); in particolare il 46% dei nuclei beneficiari di REI, che rappresentano il 50% delle persone coinvolte, risiedono in sole due regioni: Campania e Sicilia; seguono  Puglia, Lazio, Lombardia e Calabria .

Le prestazioni partite invece nel  periodo gennaio - marzo 2019 sono 38 mila. L’importo medio mensile è pari a 292 euro, con variazioni a livello territoriale   dai 234 euro per la Valle d'Aosta ai 324 euro per la Campania. Complessivamente le regioni del Sud hanno un valore medio del beneficio più alto  sia di quelle del Nord ( 50 euro ,+21%) che  di quelle del Centro (33 euro , +12%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 03/05/2019

Fonte: Inps

 

Fatturazione elettronica: consultazione disponibile al 31 maggio

Adesione al servizio di consultazione online fatture elettroniche: Provvedimento delle Entrate fa slittare il termine dal 3 al 31 maggio 2019

 

 

Previsto lo slittamento di un mese della data a partire dalla quale sarà possibile aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

A prevederlo è il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 107524 di ieri 29 aprile 2019che modifica un precedente provvedimento.  In particolare, al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle fatture emesse/ricevute,fino al 31 maggio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare l’adesione stessa (dal 31 maggio 2019 al 2 settembre 2019), l’Agenzia delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati”.

Si ricorda che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 sono state modificate le modalità, previste dal provvedimento del 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute.
In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA - o un intermediario appositamente delegato - ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

 

 

 

 

1 FILE ALLEGATO

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 30/04/2019

Fonte: Fisco e Tasse