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Notizie

 

Dichiarazione dei redditi persone fisiche 2019: la Circolare dell'Agenzia

Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2018: deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta e crediti d’imposta. Le Entrate chiariscono

 

 

Pubblicata per il terzo anno consecutivo l'attesa circolare guida dell'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. 390 pagine di indicazioni su deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti e altre spese; con indicazioni anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

La Guida, già riveduta nel 2018, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, è nuovamente aggiornata tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2018 e lasciandone inalterato l’impianto generale. Viene confermata quindi l’esposizione argomentativa che segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2019.

La Circolare 13/2019 richiama i documenti di prassi  ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza. La circolare contiene, inoltre, l’elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell’apposizione del visto di conformità e conservare.

Coerentemente, in sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste. Tale indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la prova del pagamento che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare.

Si ricorda che le principali novità del modello 730/2019 (anno di imposta 2018) sono:

  • Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS:
  • è possibile detrarre dall’Irpef al 19% le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro;
  • è possibile detrarre dall’Irpef al 19%  le spese per assicurazione contro eventi calamitosi;
  • è possibile detrarre dall’Irpef al 19%  le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.
  • Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30% degli oneri sostenuti.
  • Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.
  • Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall’Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
  • Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65% o con aliquote dell’80% o dell’85%

 

 

 

 

 

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Pubblicato il 03/06/2019

Fonte: Fisco e Tasse

 

 

 

 

 

Sanatoria errori formali: attenzione alla scadenza di domani 31 maggio

Definizione agevolata delle irregolarità formali: ultime ore per aderire. Ecco come fare

 

Ancora poco tempo a disposizione per i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata delle “irregolarità formali” , la cd. sanatoria. In generale, le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative e devono essere state commesse fino al 24 ottobre 2018.

I contribuenti che intendono aderire devono

  1. rimuovere le violazioni
  2. versare 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui le stesse si riferiscono indicati nel modello F24. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato indicando il codice tributo “PF99”.

In merito al primo punto si segnala che la rimozione delle irregolarità od omissioni rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento della definizione agevolata e deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020. Tuttavia potrebbe capitare che, nonostante tutti i controlli del caso e applicando la c.d. diligenza del buon padre di famiglia, non si riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di riflessi sostanziali sui tributi. In tal caso sarà comunque possibile usufruire della definizione agevolata e sarà tuttavia necessario rimuovere l’errore esclusivamente in conseguenza di un invito da parte dell’Amministrazione finanziaria che lo abbia eventualmente individuato. La rimozione, a quel punto, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito.

In merito al secondo punto, cioè il versamento di 200 euro per singolo periodo d'imposta, i non titolari di partita Iva possono provvedervi anche con F24 cartaceo. Inoltre, tutti i contribuenti devono prestare attenzione al fatto che, sulla base di quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per tale versamento non sarà possibile utilizzare delle somme in compensazione. Infine si ricorda che il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019 oppure in due rate di pari importo così suddivise:

  • PRIMA O UNICA RATA:  31 maggio 2019 
  • SECONDA RATA: 2 marzo 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 30/05/2019

 

Fonte: Fisco e Tasse

 

Commercialisti: procure a disposizione delle Entrate

Nuovo protocollo d'intesa CNDCEC-Entrate: grazie a un nuovo servizio non sarà più necessaria l'esibizione cartacea delle procure

 

 

Si rafforza lo scambio di dati tra Agenzia delle Entrate e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Cndcec). Con un comunicato stampa, l'Agenzia ha informato che viene dato avvio, in via sperimentale, a un nuovo servizio tramite cui le Entrate potranno acquisire:

  • le informazioni sugli iscritti all’albo (albo e sezione di appartenenza, provincia e stato iscrizione). Le comunicazioni relative alle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nell’albo, che devono essere trasmesse in via telematica all’Anagrafe tributaria, potranno essere acquisite dall’Agenzia anche tramite un nuovo applicativo, che sarà reso disponibile dal Cndcec
  • le informazioni relative alle procure conferite dai clienti per rappresentanza o assistenza, che non dovranno quindi più essere necessariamente esibite su carta ad ogni accesso presso gli uffici. La procedura riguardante le informazioni sulla procura permetterà ai commercialisti di assistere e rappresentare i propri clienti dinanzi agli uffici territoriali dell’Agenzia anche senza l’esibizione dei documenti in formato cartaceo.

La Convenzione, che rientra nell’ambito del Protocollo quadro stipulato il 3 maggio 2017, sarà valida per 3 anni e potrà essere rinnovata. Le informazioni saranno trattate secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per i fini dell’intesa e nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 29/05/2019

Fonte: Fisco e Tasse