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Comunicati stampa

Le Entrate specificano quando spetta il superbonus nel caso di comproprietà di un villino dove risiede solo uno dei due proprietari.

Con riferimento all'applicazione del Superbonus, agli interventi realizzati su "edifici unifamiliari", come nel caso prospettato dall'Istante, l'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2020, dispone che «per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare». 

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, rileva che l'edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati mentre risulta irrilevante la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede. 

Ne consegue che, nel caso di specie, l'Istante potrà accedere al Superbonus in relazione alle spese dallo stesso sostenute per l'esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sul "villino" di cui è comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio "nucleo familiare", fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma.

Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 656 del 5 ottobre con la quale l'Agenzia delle Entrate replica ad un soggetto istante comproprietario di una unità immobiliare per la metà di un edificio residenziale censito alla categoria A/7 ("Abitazioni in villini"), senza parti comuni ad altri fabbricati, funzionalmente indipendente, con più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. 

Solo il contribuente istante vi risiede anagraficamente ed ha dimora abituale insieme con la moglie, i due figli e la madre, mentre l'altro comproprietario per la metà, la nipote, non vi risiede anagraficamente, né dimora abitualmente nell'edificio.

I comproprietari possono realizzare interventi ammissibili al Superbonus previsto dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), le cui spese, verranno sostenute al 50 per cento da ciascun comproprietario (in proporzionalmente alla quota del diritto di comproprietà). 

Concludendo se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 06/10/2021

FONTE: FISCO E TASSE

Dalla CILA per i lavori di manutenzione straordinaria agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, passando per le agevolazione agli enti del terzo settore.

Superbonus 110 per cento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata con tutte le novità, comprese quelle del decreto Semplificazioni.

Con la conversione in legge del decreto legge n. 77/2021, gli interventi rientrano nella manutenzione straordinaria e si possono realizzare con una CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata.

Nell’aggiornamento di settembre trovano quindi spazio le misure per rendere più semplice la documentazione da presentare e le opzioni a disposizione per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

Tra le novità della guida anche quelle per gli enti del terzo settore, che si aggiungono alle modifiche già apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e riportate nella guida precedente.

 

Grazie all’ultima manovra rientravano nell’agevolazione i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in favore di soggetti di età superiore a 65 anni.

La stessa Legge di Bilancio 2021 aveva già reso noto i limiti di spesa per l’installazione di colonnine di ricarica elettrica.

Dallo scorso 1° gennaio, inoltre, era arrivato il via libera inoltre ai lavori effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario e in comproprietà.

Superbonus 110 per cento, dall’Agenzia delle Entrate la guida aggiornata: tutte le novità

Il decreto Semplificazioni, ovvero il decreto legge numero 77 del 2021 convertito in legge, ha previsto che la documentazione da presentare per accedere alla misura introdotta dal decreto Rilancio sia più semplice.

Una novità consiste nella presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverataCILA, per attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o il provvedimento di legittimazione.

La semplificazione è valida per tutti gli edifici la cui costruzione è stata completata dopo il 1° settembre 1967: per quelli precedenti non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo.

Gli interventi in questione sono quelli che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti ed esclusi quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici: gli interventi agevolabili costituiscono infatti “manutenzione straordinaria”.

Questa e altre novità sono riportate nella guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate, in cui sono inserite tutte le modifiche normative dell’agevolazione a settembre 2021.

Le novità si aggiungono a quelle della precedente versione, che riportava tra gli altri i principali cambiamenti della Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020).

Tra le novità dell’ultima manovra erano state previste diverse proroghe sui termini, che potrebbero essere ulteriormente prorogati dalla prossima Legge di Bilancio 2022.

Al momento le scadenze da tenere presenti sono quelle riportate in tabella, ma potrebbe subire variazioni con allungamento del periodo agevolativo fino al 2023.

Superbonus del 110 per cento, le novità su CILA, eliminazione di barriere architettoniche e agevolazione per il terzo settore

Le novità sulla CILA sono solo alcune tra quelle previste dal decreto Semplificazioni.

Oltre a quanto già spiegato, occorre aggiungere che la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001 avviene, esclusivamente, in caso di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità della CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere;
  • non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.

Le valutazioni sulla legittimità dell’immobile su cui si realizzano gli interventi restano impregiudicate.

Per quanto riguarda le violazioni meramente formali, le stesse:

  • non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo;
  • non comportano la decadenza dell’agevolazione fiscale, per irregolarità o omissione riscontrata.

Nel caso di controlli per violazioni rilevanti si verifica la decadenza del beneficio ma soltanto per il singolo intervento.

Per quanto riguarda gli interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche, anche se in favore di over 65, devono essere realizzati insieme ad almeno uno degli interventi antisismici (previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir) e non già richiesti ai sensi del comma 2 dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020.

Un ulteriore novità riguarda gli enti del terzo settore: Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di promozione sociale (Aps) che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali.

Tali enti possono beneficiare dell’agevolazione se in possesso titoli relativi a immobili di categoria B/1, B/2 e D/4, in proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso.

tetti di spesa, per gli enti in questione, sono più alti.

Il limite previsto per le singole unità immobiliari deve essere moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare che si ricava dal rapporto dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia (Omi).

 

Superbonus del 110 per cento, le novità della Legge di Bilancio 2021: dalle barriere architettoniche all’unico proprietario

Le novità della Legge di Bilancio 2021 vanno oltre la proroga del superbonus del 110 per cento.

Il superbonus spetta, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Dpr 917/1986eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (interventi trainanti).

Si tratta, in particolare, degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

Rientrano tra i lavori di rimozione delle barriere architettoniche ammessi al superbonus del 110 per cento anche quelli effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, anche per tale categoria di lavori, è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Sempre per effetto delle novità in vigore dal 1° gennaio 2021, possono accedere al superbonus del 110 per cento le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:05/10/2021

FONTE:INFORMAZIONE FISCALE

Imposta di registro prima casa, i giovani under 36 dovranno pagare l'imposta per il contratto preliminare, acconti e caparre.

L'esenzione prevista dal decreto Sostegni bis si applica esclusivamente all'atto del contratto definitivo, con la richiesta di rimborso dell'imposta. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 650 del 1° ottobre 2021.

Imposta di registro prima casa, l’esenzione per i giovani under 36 è prevista solo dopo la stipula del contratto definitivo.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 650 del 1° ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

L’esenzione prevista dal decreto Sostegni bis non può essere applicata nella fase di registrazione del contratto preliminare.

L’imposta potrà essere recuperata dopo il rogito come rimborso della differenza tra l’imposta proporzionale versata per caparra e acconti e l’imposta principale dovuta per il contratto di acquisto.

Imposta di registro prima casa, esenzione per giovani nel decreto Sostegni bis ma solo dopo il rogito

L’esenzione dall’imposta di registro sulla prima casa, prevista dal decreto Sostegni bis per i giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età al momento del rogito, è prevista soltanto nel caso del contratto di acquisto definitivo.

L’agevolazione con lo scopo di favorire l’autonomia abitativa dei giovani non si può applicare anche nella fase di registrazione del contratto preliminare.

Il chiarimento prende spunto dal quesito posto dall’istante, un giovane che intende stipulare e registrare un contratto preliminare per l’acquisto di un’abitazione.

Tale contratto prevede il versamento di importi a titolo di acconti e caparra. Il soggetto chiede se l’agevolazione si possa applicare anche per l’imposta di registro proporzionale da versare, appunto, per acconti e caparra.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imposta può essere recuperata, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Dopo la stipula dell’atto di compravendita, si potrà provvedere all’apposita istanza di rimborso della differenza tra l’imposta proporzionale versata per caparra e acconti e l’imposta principale dovuta per il contratto definitivo.

Nei chiarimenti del documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria richiama i riferimenti normativi relativi all’agevolazione.

Imposta di registro prima casa, per quali atti spetta l’esenzione per giovani under 36?

Prima di fornire le risposte al quesito sollevato, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

In base a quanto previsto dall’articolo 64 comma 6 del DL 73 del 25 maggio 2021, ovvero il decreto Sostegni bis, è previsto un esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i giovani che non abbiano compiuto i 36 anni di età.

I soggetti che intendono avere accesso all’agevolazione devono avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

L’esenzione è prevista per le imposte sugli atti traslativi a titolo oneroso delle prima casa.

Sono esclusi gli edifici che rientrano in categorie catastali A1, A8 e A9, ovvero abitazioni signorili, ville, abitazioni di lusso e castelli.

Il periodo di applicazione dell’esenzione riguarda gli atti che vengono stipulati tra la data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2022.

Come riportato nella norma, l’agevolazione interessa:

“gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione”

Per quanto riguarda il contratto preliminare, invece, la tassazione resta invariata.

Tale atto è infatti l’accordo tra le parti, che si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo.

Nell’atto sono indicati i contenuti e gli aspetti essenziali di quello che poi sarà l’atto definitivo di compravendita ma il contratto produce tra le parti solo effetti obbligatori e non reali.

In altre parole, il preliminare non determina l’obbligo di trasferimento della proprietà o di pagamento del prezzo definito.

Imposta di registro prima casa, i confini dell’esenzione del decreto Sostegni bis

L’imposta relativa al contratto preliminare è dunque esclusa dall’agevolazione.

All’atto del contratto preliminare, quindi, il soggetto in questione deve pagare l’imposta di registro prevista per tale contratto, così come per gli acconti e la caparra.

Nello specifico sono due le tipologie di contratti precedenti al rogito che sono interessate da quanto previsto dall’articolo 10 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero il TUR:

  • il contratto preliminare che contiene una clausola con importi a titolo di caparra confirmatoria;
  • il contratto preliminare che contempli il versamento di acconti non soggetti a IVA.

Nel primo caso è dovuta l’imposta di registro nella misura dello 0,50 per cento, come previsto dall’articolo 6 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

 

Nel secondo caso l’imposta proporzionale di registro deve essere versata nella misura del 3 per cento, come previsto dall’articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

“Così come chiarito con la circolare n. 18/E del 2013, in entrambi i casi descritti, l’imposta di registro corrisposta è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.”

Nel caso in cui l’imposta proporzionale per la caparra confirmatoria e per gli acconti sia superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, il soggetto ha diritto al rimborso dell’imposta, come previsto dall’articolo 77 del TUR.

Il termine della richiesta del rimborso è di 3 anni, a pena di decadenza, e decorre da quando sorge il diritto.

Dal momento che la restituzione è dovuta a seguito della registrazione del contratto definitivo, tale data è il giorno dal quale decorre il termine triennale.

Nel rispetto delle condizioni previste dalla legge gli istanti possono recuperare l’imposta versata per acconti e caparra dopo la stipula del contratto definitivo di compravendita, attraverso l’apposita istanza di rimborso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:04/10/2021

FONTE:INFORMAZIONE FISCALE