Layout Type

Presets Color

Background Image

Comunicati stampa

Bonus facciate con sconto in fattura: è possibile procedere con il completamento dei lavori anche nel 2022.

 

 

Bonus facciate 2020: come richiedere all'Agenzia delle Entrate la  detrazione fiscale del 90%

 

 

 

 

Bonus facciate verso il tramonto, ma è possibile procedere con il completamento dei lavori anche nel 2022.

Stando alle ultime notizie, la proroga della detrazione del 90 per cento è la grande assente della Legge di Bilancio sul fronte dei bonus casa.

A prescindere dalle decisioni del governo, però, ci sarà ancora del tempo a disposizione per concludere gli interventi: le spese possono essere sostenute entro la scadenza del 31 dicembre, a prescindere dallo stato di avanzamento.

Le indicazioni arrivano dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato dal sottosegretario Federico Freni, durante le interrogazioni a risposta immediata che si sono tenute il 20 ottobre 2021 in Commissione Finanze.

Bonus facciate: lavori anche nel 2022, dopo la scadenza del 31 dicembre per pagare le spese

 

La richiesta di chiarimenti parte dai contenuti della risposta all’interpello 903-521/2021 fornita dalla direzione regionale Liguria dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento ha confermato la possibilità di beneficiare del bonus facciate, pari al 90 per cento, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che resta applicando lo sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori che possono essere completati anche in un momento successivo.

Su questo modo di procedere si chiede un esplicito via libera da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che arriva durante le interrogazioni a risposta immediata del 20 ottobre 2021.

Lo sconto in fattura è, insieme alla cessione del credito, una delle modalità di fruizione del bonus facciate alternativa all’utilizzo della detrazione del 90 per cento nella dichiarazione dei redditi e applicabile alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Con la circolare n. 30 del 22 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per le diverse agevolazioni legate agli interventi edilizi è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, anche per stati di avanzamento lavori.

E inoltre per il Superbonus gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ogni intervento complessivo e devono riferirsi ad almeno il 30 per cento.

Ma se non sono previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, come nel caso del bonus facciate, non è esclusa la possibilità di optare per lo sconto in fattura. Quello che è necessario è che i lavori siano effettivamente realizzati.

A confermare e regole che permettono di anticipare il pagamento, effettuandolo entro la scadenza del 31 dicembre, ma di continuare i lavori anche nel 2022, è il sottosegretario Federico Freni:

“Si conferma che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori.

Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:INFORMAZIONE FISCALE

DATA: 22/10/2021

 

Ecco un riepilogo su soggetti passivi, scadenze, e modalità di invio del Modello 770/2021

Modello 770/2021: invio entro il 2 novembre - FISCOeTASSE.com

Il Modello 770/2021 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: 

  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2020,
  • i relativi versamenti
  • le eventuali compensazioni effettuate 
  • il riepilogo dei crediti, 
  • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello (approvato con Provvedimento  del 15 gennaio 2021) deve avvenire entro il 2 novembre 2021 (il 31.10 cade di sabato e l’1.11 è festivo).

Soggetti obbligati all'invio del 770/2021

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2021 i soggetti che nel 2020 hanno corrisposto:

  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, 
  • compensi per avviamento commerciale, 
  • contributi ad enti pubblici e privati,
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, 
  • vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, 
  • utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2021 i seguenti soggetti i quali:

  • hanno applicato nel 2020 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239; 
  • hanno applicato nel 2020 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
  • hanno applicato nel 2020 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi); 
  • sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997; 
  • sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2020; 
  • rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

2) Invio del 770/2021: la sezione redazione della dichiarazione

La sezione redazione della dichiarazione del Mod. 770/2021 è volta a contenere le informazioni attinenti alla scelta operata in relazione alla predisposizione e all’invio dei dati e non presenta modifiche rispetto allo scorso anno.

Nel campo Tipologia invio va indicato uno dei codici indicati di seguito:

  • "1" nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)
  • "2" nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)

Attenzione invece al fatto che nella sotto sezione Quadri compilati e ritenute operate è presente la nuova casella Incaricato in gestione separata da barrare a cura dell’intermediario incaricato. 

La casella va barrata a cura dell’intermediario: 

  1. nell’ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata inviando lui una parte dei dati e si sia contestualmente avvalso dell’ausilio dell’intermediario per la trasmissione dell’altra parte dei dati (situazione “mista”);
  2. nell’ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata affidando a degli intermediari la trasmissione dei dati della dichiarazione (situazione con solo invio dei dati da parte di intermediari)

Nella sotto sezione Gestione separata è presente la casella Sostituto da barrare a cura del sostituto qualora lo stesso decida di effettuare invii separati provvedendovi integralmente ovvero dall’intermediario qualora il sostituto decida di effettuare invii separati provvedendovi parzialmente lasciando ad un intermediario l’onere di inviare la restante parte dei dati.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE:FISCO E TASSE
DATA: 21/10/2021
 

Una guida per orientarsi tra le regole.

 

Marca da bollo con valore da 2 o da 16 euro, quando e come applicarla?

 

marca da bollo si utilizza per documenti, fatture e ricevute fiscali: come e quando si applica con valore da 2 o da 16 euro?

In tutti i casi in cui non è dovuta l’IVA vige l’obbligo di acquistare e applicare la marca da bollo: le due imposte, infatti, sono alternative tra loro. Si tratta ovviamente di una sintesi estrema di un panorama di regole ben più ampio.

Non ci sono state modifiche negli ultimi anni per quanto riguarda gli importi dell’imposta di bollo e del contrassegno che, normalmente, si acquista presso ricevitorie e tabaccai.

La novità più recente da segnalare è arrivata nel 2019 con l’avvio della fatturazione elettronica ed è relativa alle modalità di pagamento.

 

Anche il bollo sulle fatture ha fatto un passo avanti verso la digitalizzazione diventando virtuale.

Nel momento in cui si compila il documento è necessario specificare che l’importo indicato è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo in alternativa all’IVA. E grazie a un servizio del portale Fatture e Corrispettivi messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è possibile pagare direttamente online la somma dovuta con un meccanismo semplificato.

Con il Decreto Fiscale 2020 prima e il Decreto Liquidità dopo, inoltre, l’importo da versare risulta determinante per le scadenze da seguire: entro la soglia dei 250 euro, infatti, la cifra può essere pagata con dei termini più ampi rispetto alla cadenza trimestrale.

In questa guida daremo risposta a una serie di interrogativi:

  • quali sono gli importi dell’imposta di bollo?
  • quando si paga?
  • come si applica la marca o contrassegno che può essere acquistato presso ricevitorie o tabacchi?

Le marche da bollo più comuni sono quelle di un valore pari a 2 euro e a 16 euro e l’obbligo di acquisto riguarda numerosi casi: si va dal rilascio di documenti da parte della Pubblica Amministrazione fino agli adempimenti legati alla propria professione, come l’applicazione su fatture o ricevute fiscali.

Prima di vedere nel dettaglio quando si applica il bollo, è opportuno spiegare di cosa si tratta.

La marca da bollo è un’imposta che i contribuenti devono obbligatoriamente applicare in determinate situazioni. In generale, la marca da bollo con un valore da 2 euro o da 16 euro deve essere applicata su fatture o ricevute fiscali di importo non soggetto a IVA superiore a 77,47 euro, ai conti correnti bancari e postali, alle cambiali, ai contratti di locazione e ai documenti societari.

Solitamente è di due tipi:

  • la marca da bollo da 2 euro deve essere applicata su fatture e ricevute fiscali che superino l’importo precedentemente indicato;
  • la marca da bollo da 16 euro si applica agli atti delle pubbliche amministrazioni, documenti societari o notarili.

La legge n. 71/2013 ha stabilito un aumento degli importi dell’imposta di bollo, salita da 1,81 euro a 2 euro e da 14,62 euro a 16 euro.

Vediamo ora quali sono i casi specifici in cui si applica la marca imposta di bollo da 2 euro e quando quella da 16 euro, le regole e le sanzioni previste per chi non paga l’imposta di bollo

Marca da Bollo da 2 euro: quando si applica?

La marca da bollo da 2 euro è obbligatoria per le fatture o le ricevute fiscali emesse in forma cartacea o elettronica di importo superiore ai 77,47 euro non soggetto al pagamento dell’IVA.

La legge che disciplina l’imposta di bollo è il DPR 642/72 che stabilisce l’obbligo di applicare la marca da bollo da 2 euro per:

  • le fatture con importi esclusi Iva;
  • le fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio, ovvero regime dei minimi;
  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo;
  • le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito territoriale;
  • le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
  • le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci).

Marca da bollo da 16 euro: quando si applica?

Quando si applica invece la marca da bollo 16 euro?

La legge prevede che la marca da bollo da 16 euro debba essere applicata nel caso di:

  • atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale;
  • le scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che regolino rapporti giuridici di qualsiasi specie;
  • istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati, cioè provvedimenti amministrativi.

Al contrario, non è necessario applicare la marca da bollo da 16 euro nei seguenti casi:

  • importo indicato sul documento è inferiore a 77,47 euro;
  • quote associative e contributi liberali/donazioni ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive;
  • l’importo è assoggettato all’Iva;
  • il documento è già assoggettato ad imposta di bollo o esente per legge.

Inoltre, la legge ha stabilito specifici casi di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.

Nello specifico, non devono applicare la marca da bollo:

  • le onlus iscritte all’apposita Anagrafe presso l’Agenzia delle Entrate;
  • le associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato;
  • le federazioni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Marca Bollo da 2 euro e da 16 euro: le sanzioni

Per chi non rispetta l’obbligo di applicare la marca da bollo di 2 euro o di 16 euro e di pagare quindi l’imposta è soggetto a sanzioni.

Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie, regolate dall’articolo 23 del DPR 633/1972 (Decreto Iva) che regolamenta appunto il pagamento del bollo.

La sanzione applicata è di importo pari a 1 a 5 volte l’imposta evasa e si applica per ogni singola fattura irregolare.

Per evitare di incorrere in sanzioni, è importante da sapere per i consumatori che l’applicazione della marca da bollo è di norma a carico di chi emette la fattura ma la legge stabilisce che la responsabilità della mancata applicazione e quindi del mancato pagamento dell’imposta è sia di chi emette che di chi riceve la fattura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: INFORMAZIONE FISCALE

DATA: 20/10/2021