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Comunicati stampa

 

Codice tributo credito d'imposta per l'acquisto di veicoli usati categoria M1: nuova risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. Pronta la compensazione in F24.

 

 

Con Risoluzione n 61/E del 27 ottobre 2021 rubricata "Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1 e ridenominazione del codice tributo “6903” 

 

1.     è stato istituito il seguente codice tributo: "6929” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021”. 

 

2.      è stato rinominato il codice tributo "6903" in questo modo: ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020”. 

 

Vediamo cosa è stato previsto.

 

Credito d'imposta ecobonus auto usate: riepilogo

 

Prima di entrare nel merito ricordiamo che l’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del Decreto-legge sostegni bis (DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) prevede il riconoscimento di un contributo alle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato, nella misura e alle condizioni ivi previste.  Il successivo comma 3 del citato articolo 73-quinquies prevede che il contributo in parola è riconosciuto solo in caso di adesione del cedente e fino a esaurimento delle relative risorse.

 

In particolare il cedente riconosce al cessionario del veicolo l'importo del contributo e recupera tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 

 

Attenzione va prestata al fatto che i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione nei limiti dell'importo spettante, pena lo scarto del modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l'operazione di acquisto del veicolo. 

 

A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei beneficiari dei crediti d'imposta, sulla base delle operazioni di acquisto confermate nel mese precedente. L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta utilizzabili in compensazione può essere consultato dai soggetti beneficiari accedendo al “cassetto fiscale” attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

 

Ecobonus auto usate: compilazione F24

 

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24:

 

  • in sede di compilazione, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”
  • ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. 
  • nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

 

Attenzione va prestata al fatto che resta fermo l’utilizzo del codice tributo “6904” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”, istituito dalla citata risoluzione n. 82/E del 23 settembre 2019, per le fattispecie a cui si riferisce.

 

Fatturazione elettronica: guida per gli adempimenti per gli operatori della Repubblica di San Marino

Fatturazione Iva delle operazioni con San Marino - Fiscomania

 

La fatturazione nei rapporti di scambio con la repubblica di San Marino è stata disciplinata con uno specifico decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 giugno 2021, pubblicato il 15 luglio 2021 nella Gazzetta ufficiale, e tiene conto delle modalità di fatturazione elettronica, fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

Il decreto andrà a sostituire il D.M. 24 dicembre 1993, con la possibilità di emettere fattura elettronica tramite SdI dal 1° ottobre 2021 in via facoltativa e poi obbligatoriamente dal 1° luglio 2022 (per approfondimento si rimanda alla Circolare 6 Settembre 2021, n. 179/2021).

Allo stesso modo, anche dal lato sammarinese sono state aggiornate le disposizioni interne, per accogliere le novità della fatturazione elettronica.

Con il decreto delegato 20 settembre 2021 n.163 (Ratifica Decreto Delegato 5 agosto 2021 n.148)  pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, vengono disciplinate le regole della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra San Marino e l’Italia. Le regole tecniche e procedurali per la formazione, l’emissione, la trasmissione e la ricezione da parte degli operatori economici sammarinesi della fattura in formato elettronico nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia sono invece disciplinate dal Regolamento 8 settembre 2021, n. 14.

1) Fatturazione elettronica: rapporti con San Marino

Nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino è obbligatoria l’emissione delle fatture e note di credito elettroniche utilizzando lo SdI. Il decreto 21 giugno 2021 entra in vigore il 1° ottobre 2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del DM 24 dicembre 1993 (attualmente in uso).

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta, in formato elettronico o in formato cartaceo.

decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni di cui al periodo precedente le fatture sono emesse accettate in formato elettronico, fermo restando le esclusioni di legge.

L’emissione delle fatture elettroniche, dal versante italiano, segue le regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018 e sue successive modificazioni.

Per gli operatori di San Marino, invece, si applicano le regole tecniche e procedurali previste dal Regolamento 8 settembre 2021, n. 14.

2) Cedente IT con acquirente sammarinese

Le fatture elettroniche trasmesse allo SdI seguono un percorso di convalida e l’esito del controllo è messo a disposizione dell’operatore economico italiano dall’Agenzia delle entrate, attraverso apposito canale telematico.

Dal lato del cedente italiano, le operazioni con la Repubblica di San Marino (RSM) sono regolate dall’articolo 71, D.P.R. 633/1972 e dal nuovo D.M. 21 giugno 2021. Le cessioni di beni sono operazioni non imponibili ai sensi degli articoli 71 e 8 del D.P.R. 633/1972 e, ai fini della fatturazione elettronica, richiedono la Natura operazione N3.3.

Con comunicato stampa dell’ufficio tributario dipartimento di finanze e bilancio di San Marino del 31 agosto 2021 è stato individuato il codice destinatario che dovrà essere comunicato preventivamente dai clienti sanmarinesi alle controparti per l’utilizzo dal 1° ottobre 2021: 2 R 4 G T O 8.

L’operatore economico sammarinese, invece, deve presentare all’Ufficio Tributario le fatture elettroniche d’acquisto di beni e servizi connessimesse a sua disposizione dall’HUB SM, nei termini di cui alla Legge 27 marzo 1987 n. 49 e sue successive disposizioni applicative, mediante compilazione ed invio all’Ufficio Tributario di apposito modulo in formato elettronico, indicando per ogni acquisto:

  • il tipo merce,
  • l’aliquota e l’imposta sulle importazioni.

 

Le comunicazioni dell’Ufficio Tributario relative alle fatture elettroniche passive, indirizzate all’operatore economico sammarinese o al soggetto delegato ove nominato, sono trasmesse per via telematica al domicilio digitale, obbligatoriamente eletto ai sensi dell’art. 22 della Legge 31 ottobre 2018 n.137 e successive modifiche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:FISCO E TASSE

DATA 28/10/2021