Superbonus 110, ma le pertinenze contano o no nel calcolo dei limiti di spesa?
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- Giovedì18,Novembre,2021
Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate anche sui limiti di spesa dell'agevolazione.
Nel caso di villette indipendenti che costituiscono un condominio strutturale le pertinenze rientrano nel calcolo delle unità immobiliari dell'edificio e alzano il tetto massimo della detrazione. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 780 del 16 novembre 2021, in apparente contraddizione rispetto alla risposta all'interpello numero 765 del 2021.
Nel caso in esame l’istante si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere se i lavori realizzati su un edificio di proprietà rientrino nell’agevolazione e quale criterio si debba utilizzare per calcolare i limiti di spesa della detrazione introdotta dal decreto Rilancio.
L’unità immobiliare, funzionalmente indipendente e a destinazione residenziale, è dotata di una pertinenza che rientra nella categoria catastale C/6.
L’abitazione e la relativa pertinenza sono inserite in un complesso di villette a schiera, composto da tre unità abitative di tre diversi proprietari, che si configura come un condominio strutturale.
L’istante specifica che il complesso in questione risulta costituito in condominio e chiede lumi sulla possibilità di beneficiare del superbonus e sui limiti di spesa di per gli interventi di riduzione del rischio sismico che rientrano nel sismabonus al 110 per cento.
Dopo aver richiamato la normativa in materia e i relativi documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate si esprime favorevolmente sull’accesso all’agevolazione edilizia.
In merito al calcolo dei limiti di spesa della maxi detrazione, nel documento si legge quanto segue:
“Per quanto riguarda il limite di spesa ammesso al Superbonus si fa presente che trattandosi di un intervento che riguarda un edificio in condominio... ...per gli interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti comuni degli edifici, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio”
Il documento continua chiarendo che l’ammontare massimo di spesa agevolabile è determinato dal numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, tenendo conto anche delle pertinenze.
In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea che:
“Nel caso di specie, pertanto, la spesa massima ammessa per gli interventi di riduzione del rischio sismico sarà pari a Euro 576.000,00 (Euro 96.000 x 6).”
Prendendo in esame il caso concreto, quindi, le pertinenze sono incluse tra le unità immobiliari che compongono l’edificio e hanno rilevanza nel calcolo del tetto massimo di spesa dell’agevolazione.
Superbonus 110 per cento, le pertinenze non contano nel calcolo
In modo apparentemente contraddittorio si esprimeva meno di 10 giorni fa la stessa Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 765 del 9 novembre 2021.
La confusione è accentuata dal fatto che tale risposta modificava i precedenti chiarimenti della risposta all’interpello numero 568, pubblicata la scorsa estate.
Al centro della rettifica ci sono proprio le pertinenze.
Ma facciamo un passo indietro. In entrambi i documenti di prassi è preso in considerazione lo stesso caso concreto: quello di un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata A/3 e da due pertinenze, un’autorimessa (C/6) e un magazzino (C/2).
Il contribuente intende realizzare lavori di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, per portare l’immobile a un cambiamento di destinazione d’uso del magazzino e alla creazione di un’ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3.
FONTE:INFORMAZIONE FISCALE
DATA :18/11/2021