Il Ministro Franco firma il decreto attuativo del fondo perduto perequativo per le P. IVA. Pronte le regole per richiedere i contributi per imprese e professionisti
Il Ministro Franco ha firmato il decreto attuativo del fondo perduto perequativo.
Dalle prime indiscrezioni si apprende che è in arrivo il decreto MEF con le modalità di richiesta del fondo perduto per le PIVA noto come fondo perequativo calcolato sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi e non solo del calo del fatturato.
Il decreto del ministro dell’Economia, firmato nel fine settimana scorso, dopo che la Commissione europea ha dato il suo via libera, detta le regole per richiedere, entro i termini stabiliti, verosimilmente 30 giorni dalla sua pubblicazione, i contributi per le imprese.
Il limite massimo del contributo sarà di 150.000 euro e sarà previsto un meccanismo a scaglioni per calcolare le somme da erogare:
- 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100mila euro,
- 20% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 100mila e 400mila euro,
- 15% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 400mila e 1 milione di euro,
- 10% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra un milione e 5 milioni
- 5% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.
Facciamo un riepilogo dell'iter che ha riguardato questo contributo per imprese e professionisti.
In data 29 settembre veniva Pubblicato in GU n 233 il DPCM del 7 settembre contenente la proroga dal 10 al 30 settembre della presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti che intendono presentare l'istanza per il riconoscimento del fondo perduto perequativo (di cui all'art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).
Con risposta dell’8 settembre alla interrogazione parlamentare n. "5-06619" recante chiarimenti sul contributo a fondo perduto perequativo, la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra in relazione al decreto attuativo che individua:
- la percentuale minima del peggioramento del risultato d'esercizio per l'accesso al contributo perequativo
- la percentuale da applicare alla differenza tra i risultati economici dei due esercizi di riferimento utili al calcolo del contributo stesso,
ha replicato che il decreto necessario sarebbe stato emanato successivamente alla data del 30 settembre 2021 e nello scorso we il ministro franco ha firmato il provvedimento del quale si attende la bozza per i dettagli.
Questa tempistica, spiegava la sottosegretaria, è dovuta al fatto che la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d’esercizio per accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione del suo ammontare devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il 30 settembre 2021 (come da recente proroga) al fine di garantire il rispetto dello stanziamento delle risorse di cui all’articolo 1, commi 25 e 25-bis, del decreto Sostegni bis"
Ricordiamo infatti che con Comunicato stampa n. 172 del 7 settembre il MEF Ministero delle Finanze informava del differimento dal 10 al 30 settembre del termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto “perequativo” (per tutti gli altri contribuenti la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre)
La stessa sottosegretaria inoltre ricordava che il «risultato economico d’esercizio » richiamato dalla norma corrisponde al risultato fiscale desunto dai campi della dichiarazione espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021.
Infatti, con il Provvedimento di oggi 4 settembre Prot. n. 227357 le Entrate hanno individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi relativi:
- ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020
- necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo (articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
In particolare i campi delle dichiarazioni dei redditi utili sono quelli riportati nell’allegato A: SCARICA QUI L'ALLEGATO A
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Si specifica che con successivo provvedimento saranno approvati:
- il modello e le istruzioni
- e definiti le modalità e i termini
- di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Contributo a fondo perduto perequativo a chi spetta e come richiederlo
Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per:
- i soggetti esercenti attività d’impresa,
- arte e professione
- o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
- che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del presente decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.
Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che definirà la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, con il presente provvedimento sono definiti i citati campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.
Fondo perduto perequativo prorogato al 30 settembre l'invio della dichiarazione
Ricordiamo che l'istanza per il riconoscimento del contributo di cui si tratta può essere trasmessa solo se:
- la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 30 settembre 2021 (termine prorogato rispetto all'iniziale 10 settembre previsto dalla norma, in base alle richieste inviate al MEF dalle associazioni di categoria in primis quella del CNDCEC con lettera al Ministro Franco)
FONTE: FISCO E TASSE
DATA: 16/11/2021