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Comunicati stampa

Le misure previste dal nuovo Decreto fisco-lavoro in tema di sicurezza- Tabella nuove sanzioni. Sospensione attività piu facile. I dati sugli infortuni INAIL 2020.

Il datore di lavoro e la salvaguardia della propria azienza

 

Il. decreto fisco lavoro approvato venerdi dal Governo dedica un lungo articolo a misure per i miglioramento della sicurezza .  A queste misure il Presidente Draghi dedica una dichiarazione in cui si dice particolarmente soddisfatto perché,  ha detto,  "nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile di morti sul lavoro. Come Governo, ci siamo impegnati a fare tutto il possibile per impedire che questi episodi possano accadere di nuovo. Le norme di oggi sono la realizzazione di questa promessa. Vogliamo dare un segnale inequivocabile: non si risparmia sulla vita dei lavoratori."

Le misure,  anticipate  dal Ministro Orlando qualche giorno fa  dopo l'incontro con i sindacati, prevedono una stretta sulle sanzioni alle aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel  Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.ldg 81/2008, ., oltre che un rafforzamento del sistema dei controlli.

Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.

Sospensione attività

La bozza  del decreto, di cui si attende la pubblicazione  prevede  innanzitutto forti novità  nel sistema sanzionatorio:

  • sospensione  più  facile dell’attività d’impresa:  in caso di  violazioni gravi  scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva
  • riduzione dal 20 al 10%  di lavoratori  irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro 
  • Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
  • L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti  di sospensione per il tramite del proprio personale  nell’immediatezza degli accertamenti ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali 
  •  Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Tabella nuove sanzioni

 

FATTISPECIE

IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

1

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

Euro 2.500

2

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

Euro 2.500

3

Mancata formazione ed addestramento

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

4

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

Euro 3.000

5

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

Euro 2.500

6

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

Euro 3.000

8

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Euro 3.000

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3.000

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Euro 3.000

11

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Euro 3.000

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

Euro 3.000

Controlli  in tema di sicurezza sul lavoro 

Nell'ambito dell'organizzazione delle attività ispettive di controllo  sono previsti  invece:

  1. un rafforzamento delll'organico dell'Ispettorato del lavoro  con l'autorizzazione a un nuovo concorso per oltre 1000 unità, oltre a quello già bandito.  Inoltre nel Pnrr sono in previsione altre assunzioni all’Inl a partire dal 2022.
  2. Viene rafforzato il contingente di Carabinieri che daranno  supporto alle attività ispettive 
  3. il coordinamento della vigilanza sulla sicurezza che passa all'Ispettorato nazionale invece che alle Regioni 
  4. Interoperabilità delle  banche dati  dei diversi soggetti che operano in ambito sicurezza come  Inl, Inail, Inps e Asl con la creazione di una banca dati centralizzata  che eviti ritardi o sovrapposizione di interventi, ad esempio nella valutazione delle recidive che comportano interruzione dell'attività
  5. vengono previsti finanziamenti specifici per  il miglioramento degli strumenti tecnologici a disposizione degli ispettori.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali: i dati INAIL 2020

Riportiamo  le principali informazioni fornite dal Comunicato stampa INAIL   in tema di sicurezza sul lavoro, in occasione della pubblicazione della relazione  sul 2020

INFORTUNI SUL LAVORO

 I dati sulle denunce di infortunio nel 2020 registrano, rispetto all’anno precedente, un calo dei casi in complesso e l’aumento significativo di quelli mortali

Sono state registrate poco più di 571mila denunce di infortuni accaduti nel 2020 (-11,4% rispetto al 2019), un quarto delle quali relative a contagi da Covid-19 di origine professionale. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 375.238 (-9,7% rispetto al 2019), di cui 48.660, pari al 12,97%, avvenuti “fuori dell’azienda”, ovvero con “mezzo di trasporto” o “in itinere”, nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro. I casi mortali denunciati all’Inail sono stati 1.538, con un incremento del 27,6% rispetto ai 1.205 del 2019 che deriva soprattutto dai decessi causati dal Covid-19, che rappresentano oltre un terzo del totale delle morti segnalate all’Istituto. 

Gli infortuni mortali per cui è stata accertata la causa lavorativa sono 799 (+13,3% rispetto ai 705 del 2019), di cui 261, circa un terzo del totale, occorsi “fuori dell’azienda” (i casi ancora in istruttoria sono 93).

 “La pandemia ha fortemente condizionato l’andamento del fenomeno infortunistico nel 2020 – ha spiegato il presidente INAIL  Bettoni commentando questi dati – Da un lato, infatti, ha comportato la riduzione dell’esposizione a rischio per gli eventi ‘tradizionali’ e ‘in itinere’, a causa del lockdown e del rallentamento delle attività produttive, dall’altro ha generato la specifica categoria di infortuni per il contagio da Covid-19”. 

MALATTIE PROFESSIONALI

 I dati del 2020 indicano un calo notevole delle denunce di malattia professionale. Le patologie denunciate, infatti, sono state poco meno di 45mila, in diminuzione del 26,6% rispetto al 2019. Ne è stata riconosciuta la causa professionale al 35,34%, mentre il 3,33% è ancora in istruttoria. Anche su questa flessione, in controtendenza con gli incrementi rilevati nel quinquennio precedente, ha influito l’emergenza epidemiologica. Le denunce riguardano le malattie e non i soggetti ammalati, che sono circa 31.400, di cui il 38,06% per causa professionale riconosciuta dall’Istituto. I lavoratori con malattia asbesto-correlata sono stati circa 900, mentre quelli deceduti nel 2020 con riconoscimento di malattia professionale sono stati 912 (-19,79% rispetto al 2019), di cui 205 per silicosi/asbestosi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:FISCO E TASSE

DATA: 19/10/2021

Costo per la prestazione di servizi deducibile, se la spesa è inerente all'attività imprenditoriale idonea a produrre redditi: per il contribuente onere della prova dell'inerenza e di documentazione dell'imponibile maturato.

Costi deducibili e esercizio di competenza: rileva la prestazione non la  fattura -

 

 

 

Un costo relativo a prestazioni di servizi è deducibile se la spesa è inerente all’attività imprenditoriale idonea a produrre redditi. Grava sul contribuente l’onere non solo di offrire la prova dell’inerenza ma anche di documentare l’imponibile maturato, ossia l’esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione.

La sentenza– La controversia trae origine dal contenzioso instaurato da un promotore finanziario a seguito della notifica di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva contestato l’indeducibilità di alcuni costi per mancanza dei requisiti di certezza e determinabilità.

 

La CTR, ribaltando la sentenza della CTP, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate che aveva prodotto una serie di elementi che facevano dubitare dell’effettività delle prestazioni fatturate al contribuente, primo fra tutti lo stretto legame familiare intercorrente con gli emittenti delle fatture contestate, nonché l’estrema genericità delle fatture e la mancanza di adeguati supporti documentali.

A parere dei giudici d’appello tali elementi facevano configurare le somme pagate dall’imprenditore più delle liberalità che i corrispettivi di prestazioni, con la conseguente indeducibilità ai fini delle imposte dirette.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia giurisdizionale lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR per avere la sentenza di appello male inteso il principio dell’inerenza dei costi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi proposti dal contribuente e ha respinto il ricorso, così confermando la legittimità dell’avviso di accertamento.

In tema di imposta sui redditi d’impresa è oramai pacifico che la prova del diritto alla deduzione dei costi ai fini della determinazione del reddito imponibile è a carico del contribuente e ciò sia con riferimento al criterio che chi afferma un fatto costitutivo di un diritto lo deve provare e sia con riferimento al criterio di vicinanza della prova.

Il documento principale con cui il contribuente può fornire la prova è certamente la fattura che, tuttavia non fa piena prova in quanto ben potrebbe l’Amministrazione finanziaria fornire prova dell’inattendibilità del documento, anche in via presuntiva. È poi compito del giudice di merito verificare la correttezza delle operazioni fatturate e dei relativi costi dedotti dall’impresa, prendendo in considerazione il complessivo quadro probatorio offerto dalle parti in giudizio.

La Corte di cassazione ha ulteriormente precisato che la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità dei costi, richiesti dall’art. 109 del TUIR ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa, costituiscono condizioni imprescindibili per il loro riconoscimento, anche quando si tratti di “imprese minori” che sostengono di avere sopportato un costo deducibile.

Infatti, anche nella determinazione del reddito delle imprese minori trovano applicazione i principi di competenza, di certezza e determinabilità, nonché quello dell’inerenza dei costi sostenuti all’attività espletata.

Nel caso di specie le risultanze istruttorie portavano a ritenere che mancasse la necessaria certezza dei costi dedotti, in ragione dei rapporti di parentela e di amicizia che legavano il contribuente accertato ai soggetti che avevano emesso le fatture e dell’assenza di idonei riscontri documentali che potessero far ritenere sussistenti i rapporti lavorativi da cui i costi sarebbero scaturiti.

A fronte di tali elementi probatori l’imprenditore non era stato in grado di produrre adeguata prova documentale a supporto dell’esistenza e effettività delle prestazioni a dimostrazione dei costi che egli pretendeva di dedurre.

Nel confermare la decisione della CTR la Cassazione ha dato continuità al principio per cui grava sul contribuente che intende dedurre un costo l’onere di offrire la prova, ai fini della deducibilità, dell’inerenza, intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all’attività imprenditoriale svolta, e, quindi, di provare e documentare l’imponibile maturato, ossia l’esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:INFORMAZIONE FISCALE

DATA 18/10/2021

È previsto un ulteriore ribasso del tetto massimo, che scende da 2.000 a 1.000 euro. 

Limite contanti 2021 - 2022: cosa cambia per chi compra un'auto

 

 

Limite contanti, dal 1° gennaio 2022 si scende ancora.

Per effetto della norma introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, a partire dal prossimo anno non sarà possibile effettuare pagamenti in contanti per un importo superiore a 1.000 euro999,99 euro per la precisione.

Non sembra esserci spazio per una revisione al rialzo del limite all’uso dei contanti. Al contrario, il Ministero dell’Economia sottolinea la legittimità delle norme introdotte dall’Italia, volte a contrastare il riciclaggio di proventi illeciti e l’evasione fiscale.

Ad evidenziarlo è stato il Sottosegretario al MEF Freni, nel corso delle interrogazioni a risposta immediata del 13 ottobre 2021 presso la Commissione Finanze della Camera.

Limite contanti, dal 1° gennaio 2022 scende ancora: come cambiano i pagamenti

 

È per ragioni di interesse pubblico che in Italia il limite all’uso dei contanti si appresta a calare ulteriormente. I pagamenti cambieranno nuovamente, e la soglia massima sarà fissata a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.

Si tratta della nuova e ultima tappa di un percorso per fasi disegnato dal decreto legge fiscale n. 124/2019 che, all’articolo 18, ha previsto:

  • la riduzione dell’importo massimo dei pagamenti in contanti da 3.000 a 2.000 euro a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
  • la riduzione da 2.000 a 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.

Il secondo step per ridurre ulteriormente l’uso di contanti in Italia non sarà oggetto di modifiche. Lo si evince dalle dichiarazioni del Sottosegretario al Ministero dell’Economia Federico Freni del 13 ottobre 2021.

Nelle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera viene chiesto se siano in campo iniziative per rivedere i limiti all’uso di contanti.

Il rappresentante del MEF non preannuncia modifiche alle regole vigenti e, al contrario, pone l’accento sulle finalità perseguite e sulla legittimità delle norme adottate dal Legislatore.

Nello specifico, è il regolamento CE n. 974/98 del Consiglio a prevedere che i limiti adottati dagli Stati membri dell’Unione Europea relativi all’uso di banconote e monete non sono incompatibili con il corso legale dell’euro, a patto che esistano mezzi “alternativi” di pagamento.

Gli Stati possono quindi adottare specifiche norme, per ragioni di interesse pubblico, volte a contrastare la circolazione di denaro contante, come tra l’altro confermato dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze C-422/19 e C-423/19.

L’interesse pubblico dell’Italia è duplice e, come evidenziato dal Sottosegretario al MEF, i nuovi limiti all’uso dei contanti in vigore dal 1° gennaio 2022 puntano a contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e combattere il fenomeno dell’evasione fiscale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:INFORMAZIONE FISCALE

15/10/2021