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Comunicati stampa

Scadenze fiscali e del lavoro, mese ricco di adempimenti:

l'ISCRO, gli appuntamenti con il modello 770 e con lo stralcio delle cartelle saranno tra i temi al centro del nuovo webinar gratuito organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale. L'appuntamento è fissato alle ore 10.30 del 18 ottobre 2021.

cadenze fiscali e del lavoroottobre sarà un nuovo mese ricco di appuntamenti per professionisti e imprese.

Così come avviene ormai da oltre un anno, all’ordinario si aggiungono gli adempimenti straordinari legati alle misure emergenziali.

Nel mese caratterizzato dall’invio del modello 770 e delle certificazioni uniche degli autonomi, trovano spazio la scadenza per le domande di accesso all’ISCRO e all’esonero dei contributi per gli autonomi, così come gli importanti appuntamenti di fine mese con la riscossione.

Il 31 ottobre 2021 è l’ultima scadenza relativa ai pagamenti della pace fiscale congelati nel corso del 2020: con il versamento della rata della rottamazione ter si chiudono i conti in sospeso con l’AdER che, a sua volta, entro la stessa data procederà allo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro.

 

Dai punti irrisolti alle regole da tenere a mente, le più importanti scadenze fiscali e del lavoro del mese saranno l’argomento centrale del nuovo evento formativo organizzato da TeamSystem Informazione Fiscale , rivolto a professionisti e intermediari.

L’appuntamento è fissato dalle ore 10.30 alle 12 di lunedì 18 ottobre 2021.

Relatori del webinar gratuito saranno il Dottor Giuseppe Guarasci, la Dottoressa Anna Maria D’Andrea e la Dottoressa Melissa Farneti di TeamSystem.

Scadenze fiscali e del lavoro, dal 770 allo stralcio delle cartelle: evento formativo il 18 ottobre 2021

È la dichiarazione dei sostituti d’imposta l’adempimento fiscale al centro del calendario delle scadenze di ottobre.

Sia il modello 770/2021 che le Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi dovranno essere predisposti entro la fine del mese.

L’invio, in scadenza il 31 ottobre, è differito al 2 novembre 2021 considerando che il termine ordinario cade di domenica e il giorno successivo è un festivo.

L’emergenza Covid-19 e le misure straordinarie adottate nel corso del 2020 trovano spazio anche nel modello 770/2021, all’interno del quale bisognerà indicare i versamenti sospesi compilando i quadri ST e SV.

Tra le novità da tenere a mente vi sono poi le nuove informazioni relative al credito derivante dall’erogazione del trattamento integrativo, così come le somme relative al premio riconosciuto nel mese di marzo per il lavoro in presenza.

In un periodo caratterizzato da continue modifiche in corsa, non cambia la regola che consente ai sostituti d’imposta di inviare con il modello 770/2021 anche le CU dei lavoratori autonomi, relative a redditi non interessati dalla messa a punto della dichiarazione precompilata.

Non si applicano sanzioni, quindi, nel caso di invio telematico entro il 2 novembre 2021.

Scadenze fiscali di ottobre 2021, a fine mese rottamazione e stralcio delle cartelle

Sono le misure emergenziali a caratterizzare il calendario delle scadenze di ottobre 2021, mese nel corso del quale si susseguiranno più appuntamenti relativi a misure adottate nel corso del 2020.

Ed è proprio sulle novità previste che si soffermeranno i relatori del webinar in programma il 18 ottobre 2021.

Continuando sul fronte degli adempimenti fiscali, la fine del mese di ottobre sarà caratterizzata da un doppio appuntamento in materia di riscossione.

In primo luogo bisognerà tenere a mente la scadenza del 31 ottobre 2021, data che segna la “chiusura dei conti” dei contribuenti con le rate della pace fiscale sospese nel corso del 2020. L’appuntamento riguarda nello specifico la rata della rottamazione ter dovuta originariamente nel mese di novembre dello scorso anno.

La scadenza coincide con la data entro la quale l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà effettuare lo stralcio automatico delle cartelle fino a 5.000 euro relative al periodo 2000-2010, misura che si applica ai contribuenti con redditi non superiori a 30.000 euro.

Lo stralcio automatico si applicherà, nel rispetto dei requisiti generali, anche ai carichi inclusi nella definizione agevolata.

Sarà il contribuente a dover verificare se nel proprio piano di pagamento rientrino debiti inclusi nella procedura, utilizzando il servizio predisposto dall’AdER.

Qualora tra le cartelle incluse nella pace fiscale risultassero carichi ammessi allo stralcio automatico, sarà possibile stampare i nuovi bollettini, contenente l’importo dovuto al netto delle somme oggetto di annullamento.

Si evidenzia che, in ogni caso, spetterà al contribuente verificare se rispetta o meno il limite di reddito per l’inclusione nella procedura di stralcio.

Scadenza domanda ISCRO e esonero contributi per gli autonomi: gli appuntamenti del lavoro di ottobre

Agli appuntamenti in materia fiscale si affiancano quelli del lavoro, in scadenza il 31 ottobre 2021.

È questo il termine per inviare domanda d’accesso all’ISCRO, la cassa integrazione per le partite IVA introdotta dall’ultima Legge di Bilancio in via sperimentale per il triennio 2021-2023.

Ad averne diritto sono i lavoratori autonomi che hanno subito perdite del 50 per cento rispetto ai tre anni che precedono quello in cui si presenta domanda, e in caso di reddito non superiore a 8.145 euro. L’importo riconosciuto va da un minimo di 250 fino ad un massimo di 800 euro, e l’assegno è erogato per sei mensilità.

Alla scadenza delle domande per l’ISCRO si affianca poi l’appuntamento previsto per i professionisti iscritti ad Enti privati di previdenza. C’è tempo fino al 31 ottobre 2021 per fare domanda di accesso all’esonero dei contributi, misura rivolta ai titolari di partita IVA in possesso dei seguenti requisiti:

  • calo di fatturato o corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto al 2019;
  • reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.

L’accesso all’esonero parziale, pari ad un massimo di 3.000 euro, sarà in ogni caso subordinato alla regolarità contributiva. La verifica verrà effettuata d’ufficio dalle Casse di previdenza di categoria, così come dall’INPS, alla data del 1° novembre 2021.

C’è quindi tempo fino a fine ottobre per regolarizzare eventuali omessi versamenti e per poter, di conseguenza, fruire dell’esonero contributivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 01/10/2021

FONTE:INFORMAZIONE FISCALE

Il superbonus per gli inquilini: quando spetta? I chiarimenti in vari provvedimenti di prassi delle Entrate.

Il Superbonus 110% è un agevolazione che interessa le spese sostenute per specifici interventi di ristrutturazione immobiliare. 

Si discute proprio in queste ore in merito alla proroga al 2023 del Superbonus 110%, proroga che con molte probabilità verrà inserita nella prossima legge di Bilancio 2022.

Leggi anche Fisco: proroga IRAP, novità sulle cartelle e proroga Superbonus. Le ipotesi del Governo

Un elemento fondamentale di questo bonus è che, oltre alla fruizione diretta della detrazione

  • è possibile scegliere un contributo anticipato dell’intervento come sconto dai fornitori 
  • oppure una cessione del credito pari all’importo della detrazione.

Superbonus per gli inquilini

Nel caso di un immobile con contratto di locazione, in molti si domandano, se il proprietario deve occuparsi della pratica di superbonus o se può farlo l’inquilino può beneficiare del superbonus 110%.

Come specificato nel testo del decreto e come confermato dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 24/E del 2020  sia proprietario che affittuario che comodatario possono godere del superbonus 110%

Si specifica infatti che la spesa per i lavori può essere sostenuta:

  • da chi possiede l'immobile
  • da chi detiene l’immobile, 

in base naturalmente ad un titolo idoneo che deve esistere al momento di avvio dei lavori o di sostenimento delle spese.

La richiesta di superbonus 100% per gli affitti può essere inoltrata da chi:

  • possiede l’immobile oggetto degli interventi in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detiene l’immobile oggetto dei lavori in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato

 

In particolare se la spesa che dà diritto al superbonus 110% è sostenuta dall’inquilino, il beneficio fiscale spetta a questi e non al proprietario purché icontratto di locazione risulti regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate (deve sussistere al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese) e che ci sia il consenso del proprietario alla realizzazione dei lavori.

Se al momento dell’inizio dei lavori manca la registrazione del contratto di affitto o di comodato, l’inquilino che sostiene la spesa non potrà godere del superbonus 110%.

Superbonus per gli inquilini spetta anche se ne usufruisce il proprietario su altri immobili

Inoltre, secondo quanto riportato nella faq n 32 dell'agenzia delle entrate, in risposta ad un dubbio prospettato da un contribuente si chiarisce che "il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari.

Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi.

  • Pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari".

Per ulteriori chiarimenti sul superbonus negli affitti si legga la Risposta a interpello n 16/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:FISCO E TASSE

DATA: 30/09/2021

Bonus facciate condominio, via libera alla fruizione per intero della maxi detrazione.

Deve esserci, però, l'approvazione di tutti i condomini. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 628 del 28 settembre 2021.

Bonus facciate condominio: il soggetto che sostiene tutte le spese dei lavori effettuati sull’edificio può beneficiare della maxi detrazione per intero. Il via libera, però, è legato a una condizione: deve esserci il consenso all’esecuzione degli interventi a carico del singolo contribuente da parte di tutti i condomini. In assenza della delibera assembleare, possono far fede gli atti di compravendita.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 628 del 28 settembre 2021.

Sotto la lente di ingrandimento dell’Amministrazione finanziaria è il bonus facciate introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, che prevede una detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute nel 2020 e 2021 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti che si trovano nelle zone A o B, in linea con quanto stabilito dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o nelle zone assimilabili a queste.

Bonus facciate condominio, maxi detrazione per il soggetto che paga interamente i lavori sull’edificio

 

Come di consueto, lo spunto per fare luce sul bonus facciate per i lavori effettuati per un condominio in cui un solo soggetto si fa carico dell’intero costo arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una fondazione che ha venduto alcuni suoi immobili assumendosi l’impegno di eseguire dei lavori sugli edifici. Negli atti di compravendita le parti si sono impegnate da un lato a eseguire gli interventi a propria cura e spese, e in autonomia gestionale, e dall’altro a favorirne lo svolgimento.

Dal momento che l’ente ha intenzione di beneficiare del bonus facciate, si rivolge all’Agenzia delle entrate con due quesiti:

  • in qualità di condomino, intestatario delle fatture e, dopo avere sostenuto integralmente le relative spese, può beneficiare del bonus facciate per intero sulla base dell’impegno assunto negli atti di compravendita?
  • può provvedere direttamente e in autonomia, al posto dell’amministratore, agli adempimenti richiesti dal meccanismo agevolativo?

Con la risposta all’interpello numero 628 del 28 settembre 2021, arriva una doppia conferma.

È possibile beneficiare della detrazione pari al 90 per cento del totale delle spese sostenute, a condizione che l’impegno della fondazione ad eseguire i lavori sia messo nero su bianco nel rogito notarile e sia stato accettato ed autorizzato da tutti gli altri proprietari delle unità immobiliari dell’edificio.

Nel testo si legge:

Anche in mancanza di una deliberazione assunta dall’assemblea di condominio, in quanto l’atto pubblico di compravendita quale “dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata" (cfr. pronuncia citata) può validamente rappresentare la convenzione di cui al citato articolo 1123 del codice civile, garantendo l’unanimità in merito all’esecuzione dei lavori e al sostenimento della spesa da parte di un solo condomino”.

Anche il secondo interrogativo riceve una risposta affermativa: gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio, ma devono comunque essere messi in atto in nome e per conto del condominio.

Bonus facciate al soggetto che paga interamente i lavori, necessario il consenso degli altri condomini

Per arrivare a formulare i chiarimenti richiesti, l’Amministrazione finanziaria analizza la normativa di riferimento e i documenti di prassi sul tema.

Prima di tutto, è necessario chiarire che per la fruizione del bonus facciate non esiste un limite massimo di detrazione, né una soglia di spesa ammissibile.

Anche nel caso di una spesa ingente, come potrebbe essere quella sostenuta nella situazione analizzata, quindi, spetta una detrazione del 90 per cento calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

Allo stesso tempo, la platea di potenziali beneficiari è ampia: l’agevolazione è accessibile da tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

Sono diversi i destinatari del bonus facciate:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

È necessario, però, possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.

Inoltre i contribuenti che intendono beneficiare della detrazione devono conservare ed esibire una copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese.

La risposta all’interpello ribadisce una regola fondamentale di cui tener conto:

Per quanto concerne la ripartizione delle spese condominiali sulle parti comuni, il criterio legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dall’art. 1123 del codice civile prevede che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 29/09/2021

FONTE: INFORMAZIONE FISCALE