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Comunicati stampa

Contributi Covid regionali alle partite IVA più colpite dalla pandemia, ampia la platea di beneficiari.

Dalle attività commerciali dei centri storici ai ristoranti, passando per i parchi tematici e i giardini zoologici, ma anche per le imprese che operano nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Sono 340 milioni di euro le risorse a disposizione: la ripartizione tra le Regioni nel DPCM pubblicato il 18 settembre in Gazzetta Ufficiale.

Prendono vita i contributi Covid regionali destinati alle partite IVA più colpite dall’emergenza Covid previsti dall’articolo 26 del primo Decreto Sostegni.

La platea di beneficiari è ampia: dalle attività commerciali dei centri storici ai ristoranti, passando per i parchi tematici e i giardini zoologici, ma anche per le imprese che operano nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica ha un valore pari a 340 milioni di euro. E con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2021, le risorse sono state ripartite tra le Regioni e le Province Autonome.

Contributi Covid regionali per attività commerciali, ristoranti, parchi tematici: le risorse in arrivo

L’intera somma stanziata per i contributi Covid regionali destinati ai soggetti che hanno subito maggiormente i danni della pandemia, oltre ad essere distribuita in tutta la penisola, deve essere anche ripartita tra le diverse categorie di beneficiari.

 

Come si legge nell’articolo 1 del DPCM datato 30 giugno, ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale dopo circa 3 mesi, gli aiuti saranno destinati ai seguenti soggetti:

  • attività commerciali e ristoranti dei centri storici e imprese che operano nell’ambito dei matrimoni e degli eventi privati per un totale di 300 milioni di euro;
  • imprese esercenti trasporto turistico di persone tramite autobus coperti per 20 milioni;
  • parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici per altri 20 milioni di euro.

Il fondo è stato istituito dall’articolo 26 del DL n. 41 del 2021 per permettere alle Regioni e alle Province Autonome di erogare contributi a sostegno delle partite IVA maggiormente colpite dall’emergenza Covid.

 

Contributi Covid regionali per attività commerciali, ristoranti, parchi tematici: la ripartizione del Fondo

Il testo normativo non indica nel dettaglio le modalità di erogazione e i requisiti da rispettare per accedere ai contirbuti Covid regionali per attività commerciali, ristoranti, parchi tematici. Ma, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del DPCM del 30 giugno 2021, è stato compiuto un passo avanti verso la piena operatività della misura di sostegno introdotta lo scorso marzo.

Ed è possibile conoscere nel dettaglio a quanto ammontano le risorse che saranno distribuite nelle diverse Regioni per garantire nuovi aiuti Covid alle diverse categorie di beneficiari.

La cifra più alta prevedibilmente spetta alla Lombardia, mentre quella più esigua alla Valle d’Aosta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 22/09/2021

FONTE: INFORMAZIONE FISCALE

 

 Le abitazioni in costruzione sono escluse dal calcolo dei limiti di spesa e dall'accesso all'agevolazione.

 

Superbonus 110 per cento, le abitazioni in costruzione non possono concorrere alla formazione della spesa massima ammissibile per l’accesso all’agevolazione.

Lo chiarisce la risposta numero 609 del 17 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Devono essere infatti prese in considerazione solo le unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori.

La presenza di edifici in costruzione, tuttavia, non preclude l’accesso al superbonus 110 per cento, a patto che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia superiore al 50 per cento.

Superbonus 110 per cento, le abitazioni in costruzione sono escluse dal calcolo dei limiti di spesa dell’agevolazione

Il superbonus 110 per cento è l’oggetto della risposta all’interpello numero 609 del 17 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il documento di prassi si concentra sul caso di un condominio composto da diverse unità abitative, alcune delle quali rientrano sono accatastate nella categoria F3, ovvero "Fabbricati in corso di costruzione".

Lo spunto per i chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria nasce dal quesito posto dall’istante, un condominio composto da 343 unità immobiliari accatastate come segue:

  • 89 unità nella categoria catastale A/2;
  • 26 unità nella categoria catastale F/3;
  • 5 unità nella categoria catastale A/10;
  • 1 unità nella categoria catastale D/1;
  • 222 unità nella categoria C/6 garage e posti auto coperti.

L’istante chiede se può beneficiare dell’agevolazione per una serie d’interventi di efficientamento energetico, che sono dettagliati nella richiesta.

Nel fornire i chiarimenti richiesti l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e i relativi documenti di prassi.

 

Come già chiarito in precedenza dall’Amministrazione finanziaria, una condizione per poter beneficiare dell’agevolazione è che gli interventi siano effettuati su edifici esistenti, dotati d’impianto di climatizzazione invernale e di natura residenziale.

In altre parole non possono beneficiare della detrazione introdotta dal decreto Rilancio gli interventi su edifici di nuova costruzione.

Per quanto riguarda il caso in esame, quindi, non sono agevolabili gli interventi sulle 26 unità accatastate con categoria F/3.

Il documento di prassi chiarisce, infatti, che:

“non possano concorrere alla formazione della spesa massima ammissibile al fine di fruire delle agevolazioni previste per gli interventi trainanti poiché occorre tener conto del numero di unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori.”

La presenza di tali edifici, tuttavia, non fa perdere il diritto del condominio ad accedere al superbonus 110 per cento per gli interventi che riguardano le spese comuni delle unità residenziali e non residenziali, comprese le pertinenze.

L’agevolazione potrà essere concessa a condizione che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza e ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento.

Una volta verificato tale requisito, l’Agenzia delle Entrate spiega che:

“la fruizione del beneficio è ammessa per gli interventi sulle parti comuni (trainanti) anche per il proprietario o il detentore di unità immobiliari non residenziali ultimate (nel caso in esame di categoria catastale A10 - uffici e studi e D1- Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e che sostengano le spese per le parti comuni.”

Nel richiamare la normativa di riferimento sul superbonus 110 per cento, l’Agenzia delle Entrate spiega anche come calcolare i limiti di spesa.

Nel calcolo, come anticipato, non rientrano le unità immobiliari in fase di costruzione.

L’istante potrà quindi beneficiare, per gli interventi trainanti di efficientamento energetico, della detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese d’importo variabile in funzione delle unità immobiliari residenziali e non residenziali.

Sono dunque escluse le unità immobiliari F/3 ma sono comprese le pertinenze.

Un ulteriore quesito posto dall’istante consiste nella richiesta di chiarimenti sugli interventi trainati. L’istante intende sapere se i proprietari delle unità residenziali finite e la società proprietaria delle unità in corso di finitura (F/3) possono beneficiare delle relative agevolazioni previste dal decreto Rilancio.

L’esecuzione sulle parti comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento trainante permette a ciascun condomino di beneficiare dell’agevolazione del superbonus, effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi trainati che rientrano nell’ecobonus, compresi quelli prospettati dall’Istante.

Il limite massimo di tali interventi trainati è su due unità.

A completamento dei chiarimenti, in conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea che

 

i criteri sopra richiamati, al fine di stabilire le misure massime agevolabili per gli interventi "trainanti" e "trainati" su un edificio condominiale, valgono anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 121 del decreto Rilancio, in cui i soggetti che sostengono le spese optino, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, per la cessione del credito di imposta corrispondente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 21/09/2021

FONTE: INFORMAZIONE FISCALE

Bonus facciate via libera alla detrazione del 90 per cento sui lavori effettuati

Bonus facciate e IVA al 10 per cento per la ristrutturazione: via libera alla detrazione del 90 per cento sui lavori effettuati sulla parte esterna dell'edificio e all'aliquota agevolata per la manutenzione straordinaria. Accessibili entrambe le agevolazioni, ma nel pieno rispetto dei requisiti: lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 606 del 17 settembre 2021.

Bonus facciate e IVA al 10 per cento per la ristrutturazione: è possibile beneficiare della detrazione pari al 90 per cento delle spese sostenute per i lavori effettuati sulla parte esterna dell’edificio, ma non su quella interna anche se visibile ad alcuni cittadini, così come è possibile allo stesso tempo anche applicare l’aliquota agevolata per la manutenzione straordinaria, ma solo se l’immobile è a destinazione abitativa.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 606 del 17 settembre 2021 si esprime sulle agevolazioni applicabili a un complesso immobiliare e conferma la possibilità di accedere ai benefici, ma nel pieno rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa.

Bonus facciate e IVA al 10 per cento per la ristrutturazione: via libera alle agevolazioni

Come di consueto lo spunto per fare luce sulle due agevolazioni, arriva dall’analisi di un caso pratico.

 

Protagonista è una società che ha acquistato un complesso immobiliare comprensivo di un edificio di categoria catastale A9, castelli e palazzi di pregio, che ospita un museo ed è gestito da una Srl, di cui il contribuente che si rivolge all’Amministrazione finanziaria per chiarimenti è attualmente unico socio.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare la possibilità di beneficiare di due agevolazioni fiscali su alcuni interventi da effettuare, in particolare:

  • del bonus facciate, anche per i lati interni non visibili da una strada ad uso pubblico, ma comunque visibili dagli utenti del museo che rientra in un circuito turistico regionale;
  • dell’IVA agevolata del 10 per cento prevista per la ristrutturazione in caso di lavori di manutenzione straordinaria.

Con la risposta all’interpello numero 606 del 17 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate in linea generale concede il suo via libera alla possibilità di accedere a entrambe le agevolazioni, ma sottolinea che è necessario rispettare in maniera puntuale i requisiti richiesti:

  • per il bonus facciate, quindi, non è possibile beneficiare della detrazione del 90 per cento delle spese per i lavori effettuati sulla parte non visibile dall’esterno;
  • per quanto riguarda l’IVA ridotta al 10 per cento, che si applica in caso di ristrutturazione, l’agevolazione può riguardare solo l’unità immobiliare accatastata come A9 e le relative pertinenze, e non anche altre unità con destinazione diversa da quella abitativa.

Bonus facciate e IVA al 10 per cento per la ristrutturazione: i requisiti richiesti

Per comprendere pienamente i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, è necessario soffermarsi sulla normativa di riferimento.

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, il bonus facciate consiste in una detrazione pari al 90 per cento delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero e al restauro della facciata esterna degli edifici che si trovano nelle zone A o B, così come definite dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

Le tipologie di lavori ammesse alla detrazione devono essere effettuate su specifici punti degli edifici:

  • sull’intero perimetro esterno visibile dell’edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile;
  • in particolare sugli elementi della facciata che costituiscono la struttura opaca verticale.

In altre parole la visibilità della facciata dalla strada o dal suolo ad uso pubblico è uno dei requisiti fondamentali da rispettare.

Per quanto riguarda il caso analizzato, infatti, l’Agenzia delle Entrate specifica:

“Il beneficio, pertanto, non può essere esteso alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne - anche di pregio o tenuto conto del carattere culturale del servizio offerto - a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti”.

Allo stesso modo il via libera sull’IVA al 10 per cento per le ristrutturazioni è strettamente legato al rispetto di una condizione prevista dalla normativa di riferimento.

L’aliquota ridotta per determinati lavori di ristrutturazione effettuati su edifici a prevalente destinazione abitativa privata è stata introdotta dalla Legge Finanziaria 2000 e resa strutturale nel 2008. Con la circolare n. 71/E del 7 aprile 2000, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito alcuni aspetti che restano validi anche oggi, e che riguardano anche i complessi immobiliari.

Nel testo si specifica che se l’intervento di recupero viene realizzato, anziché sulle parti comuni, su una singola unità immobiliare del fabbricato, l’agevolazione si applica solo se tale unità ha le caratteristiche abitative richieste o ne costituisce una pertinenza.

Si escludono dall’agevolazione gli interventi che sono eseguiti sulle unità immobiliari con una destinazione diversa, anche se fanno parte di un fabbricato che nella sua interezza ha una destinazione abitativa prevalente.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 606 del 17 settembre 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI PUBLICAZIONE 20/09/2021

FONTE: INFORMAZIONE FISCALE