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Comunicati stampa

Green Pass obbligatorio sul lavoro, la soluzione del Ministero dell'Interno per i portuali: ok ai tamponi gratuiti a spese dell'azienda.

Questa l'indicazione per le imprese contenuta nella circolare n. 1530 dell'11 ottobre 2021 per evitare gli eventuali disservizi che potrebbero nascere da un alto numero di lavoratori del settore senza certificazione verde.

Green Pass | Sito Ufficiale per il Turismo del Comune di Lerici

 

Il Green Pass sarà obbligatorio sul lavoro dal 15 ottobre, ma per i lavoratori portuali sprovvisti le aziende potrebbero mettere a disposizione tamponi gratuiti a proprie spese.

Questo è quanto si legge nella circolare del Ministero dell’interno numero 1530 dell’11 ottobre 2021 inviata ai prefetti e resa pubblica dal quotidiano Italia Oggi.

Una possibilità che è stata prevista per evitare disservizi e disagi in un settore essenziale come quello dei trasporti nel caso di una consistente platea di lavoratori senza certificazione verde.

Il problema è stato affrontato in occasione di una riunione di coordinamento interministeriale convocata il 12 ottobre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Durante l’incontro si è valutata l’esigenza di monitorare e di individuare il numero effettivo dei portuali che non vogliono aderire all’obbligo e, nel caso, sollecitare le imprese a mettere a disposizione del personale senza Green Pass tamponi molecolari o antigenici gratuiti.

Green Pass sul lavoro, il Ministero dell’Interno: tamponi gratuiti per i portuali a spese dell’azienda

Da venerdì 15 ottobre il lavoratore che si presenta a lavoro senza Green Pass viene considerato assente ingiustificato e non può svolgere la sua attività. L’azienda, dal canto suo, non può sostituirlo per tutto il periodo dell’assenza a meno che non conti meno di 15 dipendenti e comunque per non più di 20 giorni.

 

Ed è proprio la mancanza di personale non dotato di certificazione verde che per molti datori di lavoro e per interi settori dell’economia potrebbe creare non poche criticità. È il caso delle defezioni dei lavoratori nel comparto portuale, una problematica che potrebbe avere effetti preoccupanti.

Se n’è occupato lo stesso Ministero dell’Interno nella circolare del 12 ottobre che, per scongiurare il blocco dei trasporti, è corso ai ripari. Il documento di prassi introduce infatti una possibilità inedita, non contemplata nel testo del DL n.127/2021: le imprese potrebbero, se gli assenti sono troppo numerosi per proseguire l’attività lavorativa, pagare i tamponi ai dipendenti non vaccinati.

La scintilla che ha condotto a questa apertura è stata la protesta che ha preso piede tra i lavoratori del porto di Trieste, primo polo per il traffico di merci di tutta la Penisola, che per larga parte non sono vaccinati (circa il 40 per cento secondo quanto riportato da ItaliaOggi).

(...) in considerazione delle gravi ripercussioni economiche che potrebbero derivare dalla paventata situazione anche a carico delle stesse imprese operanti nel settore, si è raccomandato, altresì, di sollecitare le stesse imprese acché valutino di mettere a disposizione de personale sprovvisto di Green Pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti”.

Si legge infatti nella circolare del Ministero diffusa dagli organi di stampa.

Green Pass obbligatorio sul lavoro, sì ai controlli preventivi ma non basta

Sempre il 12 ottobre 2021 è stato firmato il DPCM con le linee guida che ciascuna amministrazione o azienda dovrà seguire nell’organizzare i controlli nel rispetto, peraltro, delle normative sulla privacy.

I datori di lavoro o i loro delegati, quindi, devono eseguire delle verifiche anche con sistemi automatizzati sulle certificazioni, e anche a campione, al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, ma solo quando possibile.

Il datore di lavoro potrà, infatti, richiedere ai dipendenti la certificazione verde anche prima dell’ingresso nei luoghi di lavoro per motivi organizzativi, per esempio per ordinare i turni.

Era stato il Decreto Capienze, il DL n. 139/2021 pubblicato nella Gazzetta l’8 ottobre, a prevedere infatti all’art. 9 quanto segue:

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative”.

Ma cosa succede se il datore di lavoro si rende conto di essere in carenza di personale?

Proprio in questa direzione si è mosso il Ministero dell’Interno con l’invito, nella circolare dell’11 ottobre, a sottoporre test molecolari e antigenici a proprie spese ai dipendenti del settore portuale, seppure questa sia una facoltà non prevista da alcuna norma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:INFORMAZIONE FISCALE

DATA:14/10/2021

Le imposte indeducibili e quelle parzialmente deducibili sono esposte sui modelli Redditi 2021 delle imprese in contabilità ordinaria

Imposte e tasse deducibili – Intrapresa Business School

La dichiarazione dei Redditi, tra le altre cose, è quell’adempimento che per l’impresa fa da raccordo tra la normativa civile e fiscale.

Per le imprese che redigono il bilancio, e in generale per i contribuenti in contabilità ordinaria, le imposte sono una componente da rilevare in contabilità in base al principio civilistico della competenza economica, a nulla interessando il fatto che queste siano deducibili o meno dal reddito d’impresa.

Da un punto di vista fiscale il discorso è molto diverso, in quanto la deduzione è regolata dal comma 1 dell’articolo 99 del TUIR, secondo il quale “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.

Quindi, la normativa fiscale dispone che sono indeducibili:

  • le imposte sui redditi (IRES o IRPEF, a seconda del contribuente);
  • le imposte per cui è prevista la rivalsa (IVA ed altre imposte minori).

Si accompagnano a queste le imposte la cui indeducibilità, parziale o totale, discende non dall’articolo 99 del TUIR ma da altre norme, spesso dalle stesse norme che le hanno istituite.

Le imposte fiscalmente deducibili dal reddito d’impresa (come ad esempio la TARI), lo sono nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

Alla luce del fatto che la deducibilità fiscale di una imposta non è questione che interessa il bilancio d’esercizio, il quale attrae tutto, alla dichiarazione dei Redditi del contribuente viene affidato il compito di mettere in relazione le due linee normative.

Il primo ad essere interessato dalla questione è il rigo RF16 del modello Redditi SC 2021, denominato “Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)”, sul quale il contribuente dovrà esporre l’importo delle imposte rilevate per competenza ma indeducibili, e quelle rilevate per competenza, potenzialmente deducibili, ma non pagate (e quindi deducibili nell’anno fiscale in cui avverrà il pagamento).

La compilazione del rigo interessa le imposte esposte in Conto Economico; se, per qualsiasi motivo, queste transitano invece solo dallo Stato Patrimoniale (come accade, ad esempio, per l’IVA indetraibile a diretta imputazione del costo del bene capitalizzato), l’esposizione sul rigo RF16 non è prevista.

Caso più complesso di compilazione del modello Redditi SC 2021 è quello delle imposte parzialmente deducibili, come ad esempio possono essere l’IMU e l’IRAP; in questo caso:

  • sul rigo RF16 sarà indicato l’intero ammontare dell’imposta di competenza (la quota indeducibile maggiorata di quella deducibile), come variazione in aumento;
  • sul rigo RF55, denominato “Altre variazioni in diminuzione”, sarà indicato l’ammontare deducibile dell’imposta, come variazione in diminuzione.

Come già accennato, la questione riguarda generalmente le imprese che redigono in bilancio, le quali, di solito, sono società di capitali, per cui i riferimenti inseriti sono quelli relativi al modello Redditi SC 2021. Però le medesime modalità di esposizione in dichiarazione sono previste anche per le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria, nei quali casi si adopereranno i righi RF16 e RF55 del modello Redditi SP 2021 e del modello Redditi PF 2021.

Alle imprese in contabilità semplificata non è richiesta l’indicazione sia della variazione in aumento che di quella in diminuzione, essendo sufficiente esporre, tra le variazioni in diminuzione (al rigo RG22 tra gli “Altri componenti negativi”), la quota deducibile dell’imposta versata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:13/10/2021

FONTE:FISCO E TASSE

Superbonus 110 per cento, si ha diritto alla maxi detrazione per interventi antisismici

 

 

 

SUPERBONUS 110%: NON SPETTA PER INFISSI E VETRINE DEI NEGOZI - Piazza  Pitagora

 

 

Superbonus 110 per cento, si ha diritto alla maxi detrazione per interventi antisismici anche con asseverazione predisposta con modello precedente alle ultime modifiche dell'allegato B del decreto numero 58 del 2017. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 697 dell'11 ottobre 2021. L'asseverazione dovrà essere presentata prima della data del rogito.

Superbonus 110 per cento, la maxi detrazione spetta per alcuni interventi antisismici anche se l’asseverazione è predisposta con il modello precedente alle ultime modifiche dell’allegato B del decreto numero 58 del 2017.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 697 dell’11 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel rispetto degli altri requisiti di legge, gli acquirenti di case antisismiche possono beneficiare del superbonus 110 per cento anche con un’asseverazione con modello previgente. La voltura del titolo autorizzatorio non deve rappresentare l’avvio di una nuova procedura ma un subentro nel permesso a costruire della società costruttrice.

La maxi detrazione è applicabile solo per le spese sostenute nel periodo successivo all’entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al 30 giugno 2022.

Superbonus 110, la maxi detrazione per lavori antisismici spetta anche con asseverazione con vecchio modello

 

Superbonus 110 per cento, la maxi detrazione spetta nel caso di interventi antisismici agevolabili se l’asseverazione è predisposta con il modello precedente alle ultime modifiche dell’allegato B del decreto numero 58 del 2017.

A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 697 dell’11 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Lo spunto dei chiarimenti è il quesito dell’istante, un soggetto che ha acquistato un’abitazione situata in zona sismica 3 ma che, al momento del passaggio di proprietà all’azienda di ristrutturazioni, non rientrava tra le aree ammesse alle detrazioni.

a società in questione ha predisposto l’asseverazione con modello allegato B previsto dal decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture numero 58 del 2017 nella versione precedente alle modifiche del DM numero 329 del 2020.

L’istante intende sapere:

  • se ha diritto alle agevolazioni per l’acquisto case antisismiche, considerando che non sono state prodotte le asseverazioni obbligatorie dal momento che al momento del passaggio di proprietà la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse all’agevolazione;
  • se l’eventuale agevolazione può beneficiare della percentuale del 110 per cento, prevista dal decreto Rilancio, per la quota successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, anche se è stato utilizzato il modello B previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 58 del 2017 dalla società subentrante nella versione prevista prima delle modifiche apportate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 329 del 6 agosto 2020;
  • quali modalità devono essere seguite per il visto di conformità nel caso di utilizzo di cessione del credito a una banca.

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento.

Il comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 prevede una detrazione del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare nel caso di acquisto di abitazione in zona sismica 1, 2, 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici.

In altre parole le agevolazioni previste dal sismabonus spettano anche per gli acquisti di nuove unità immobiliari a patto che la società di demolizione e costruzione alieni le unità immobiliari entro 18 mesi dal termine dei lavori.

Con le modifiche introdotte dal decreto Rilancio, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, si applica la maggiore aliquota prevista dall’articolo 119, comma 4, ovver il superbonus 110 per cento.

Per avere diritto all’agevolazione deve essere presentata l’asseverazione prevista dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.58 del 2017, dopo il rilascio del permesso a costruire da parte del Comune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 12/10/2021

FONTE: INFORMAZIONE FISCALE