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Comunicati stampa

Rottamazione ter e saldo e stralcio: con le novità introdotte dal Decreto Fiscale 2022.

La “rottamazione ter” non fa scattare il pignoramento dei crediti nei  confronti del SSN - Piazza Pitagora

 

E' possibile pagare le rate 2020 e 2021 entro la scadenza del 30 novembre. Dall'Agenzia delle Entrate Riscossione le istruzioni sui bollettini da utilizzare e su come effettuare i versamenti. Valido, in ogni caso, il termine di tolleranza di 5 giorni: si arriva al 6 dicembre.

Il Decreto Fiscale 2022 ha riaperto le porte della rottamazione ter e del saldo e stralcio: entro la scadenza del 30 novembre è possibile pagare le rate del 2020 e del 2021 e rientrare nelle definizioni agevolate.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione fa il punto sui bollettini da utilizzare e sulle istruzioni da seguire per i versamenti.

Anche al nuovo termine, come di consueto, si applica la tolleranza dei 5 giorni arrivando al 6 dicembre 2021.

Rottamazione ter e saldo e stralcio, pagamento entro la scadenza del 30 novembre: i bollettini da utilizzare

La prima misura inserita nel testo del Decreto Fiscale è la Rimessione in termini per la Rottamazione -ter e saldo e stralcio.

 

L’articolo 1 del DL n. 146/2021 ha previsto la riammissione ai provvedimenti di definizione agevolata per tutti coloro che non hanno pagato le rate del 2020 secondo la tabella di marcia prevista dal Decreto Sostegni bis, facendo convergere il pagamento delle somme nella scadenza, già in calendario, del 30 novembre.

La data, quindi, segna il termine ultimo per il versamento di una lunga lista di rate.

Possono, in ogni caso, seguire questa nuova via e conservare i benefici di rottamazione ter e saldo e stralcio i contribuenti che risultano in regola con i versamenti del 2019.

In linea con quanto stabilito dal Decreto Rilancio, coloro che sono decaduti da rottamazione ter e saldo e stralcio per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019 hanno comunque la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi ancora da versare ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.

Per procedere con i pagamenti è necessario utilizzare i vecchi bollettini, quelli relativi ai versamenti non effettuati secondo le scadenze previste, che sono disponibili nella comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Restano, poi, confermati i cinque giorni di tolleranza: il versamento risulta nei tempi anche se effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.

Rottamazione ter e saldo e stralcio, istruzioni sul pagamento del 30 novembre

La comunicazione delle somme dovute con i bollettini di tutte le rate da pagare è disponibile nella propria area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Ma è possibile richiederla anche senza effettuare l’accesso, e quindi senza pin e password, compilando l’apposito modulo e allegando documento di riconoscimento e dichiarazione sostitutiva.

Con questa procedura, si ottengono tutti i bollettini da utilizzare per i versamenti che devono essere effettuati entro la nuova scadenza del 30 novembre fissata dal Decreto Fiscale 2022.

Sia per la rottamazione ter che per il saldo e stralcio sono diverse le modalità per procedere con il versamento delle somme dovute:

  • tramite pagamento online: oltre al servizio Paga on-line dell’AdER, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA;
  • tramite addebito diretto su conto corrente: è necessario rivolgersi al proprio Istituto di credito con una richiesta di attivazione del mandato, in linea con le procedure e gli adempimenti previsti dal sistema interbancario, presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata;
  • tramite compensazione: si possono utilizzare i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione, secondo la disciplina speciale prevista dall’art. 3 del DL 119/2018 e dall’art. 1 della L 145/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:INFORMAZIONE FISCALE

DATA: 27/10/2021

Modello 770/2021: come e quando va presentato. 

Modello 770

 

Il Modello 770/2021 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: 

  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2020,
  • i relativi versamenti
  • le eventuali compensazioni effettuate 
  • il riepilogo dei crediti, 
  • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI

Modello 770/2021 modalità e termini di presentazione

La presentazione del modello (approvato con Provvedimento  del 15 gennaio 2021) deve avvenire entro il 2 novembre 2021 (il 31.10 cade di sabato e l’1.11 è festivo) esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal sostituto d’imposta; 
  • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
  • tramite società appartenenti al gruppo.

Attenzione:

  • la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate 
  • la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

Modello 770/2021 correttivo o integrativo

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta prima della scadenza del termine di presentazione quest'anno il 2 novembre 2021 intenda:

  • rettificare 
  • integrare 

una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”. 

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta scaduti i termini di presentazione intenda:

  • rettificare 
  • integrare 

può farlo presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione barrando invece la casella “Dichiarazione integrativa”

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997)

La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo. 

In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione 

  • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta e fatta salva l’applicazione delle sanzioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997; 
  • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito.

In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. 

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione. 

Attenzione va prestata al fatto che:

  • sia in caso di dichiarazione integrativa 
  • sia in caso di dichiarazione correttiva

va barrata anche la casella "Protocollo dichiarazione inviata" per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:FISCO E TASSE

DATA: 26/10/2021

La conformità dei materiali e il prezzario DEI: i chiarimenti dell'ENEA per i commercialisti e i professionisti sulla congruità delle spese per il superbonus 110%

Superbonus 110%: ecco i decreti attuativi - Solare B2B

 

Conformità dei prodotti per il superbonus 110%: il compito dei professionisti

Enea, con questa nota del 21 ottobre chiarisce che la congruità dei prezzi e la verifica dei parametri tecnici degli interventi seguono due strade parallele.

Attenzione, pertanto, al fatto che sarà compito dei professionisti, in fase di composizione delle asseverazioni, «acquisire la documentazione necessaria che dimostri l’idoneità normativa dei prodotti utilizzati». 

Il prezzario Dei è una delle fonti ufficiali, insieme ai prezzari regionali, ai quali la norma agevolativa fa riferimento per la verifica della congruità delle spese effettuate nell’ambito degli interventi del superbonus 110% 

In particolare, i prezzari DEI sono 6 e ognuno è dedicato a una specifica tipologia di lavori 

  • Impianti Tecnologici,
  • Nuove Costruzioni,
  • Recupero Ristrutturazione Maniutenzione, 
  • Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente, 
  • Impianti Elettrici, 
  • Architettura Interior Design

Ogni sezione è aggiornata ogni 6 mesi.

L’aggiornamento semestrale è necessario per seguire l’evoluzione dei prezzi soggetti a variazioni per aumenti delle materie prime, di particolari condizioni di mercato, di particolari contingenze normative o fiscali, oltre che conoscere nuovi materiali e nuove voci di opere compiute.

Conformità dei prodotti per il superbonus 110%: i suggerimenti dell'ENEA

La nota specifica che in materia di isolamento

  • il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946,
  • i valori della conduttività termica (per i singoli materiali) o della resistenza termica (per componenti costituiti da kit o per sistemi con strati termicamente non omogenei) vanno, invece, desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.

 

In questo contesto, i prodotti da costruzione devono essere messi in commercio «nell’osservanza del regolamento (Ue) N. 305/2011». Questo regolamento, quando un prodotto da costruzione rientri nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una valutazione tecnica europea, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura Ce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:FISCO E TASSE

DATA: 25/10/2021