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Comunicati stampa

Dal 1 ottobre i privati cittadini dovranno usare lo SPID per accedere ai servizi on line delle Entrate e Riscossione.

Dal 1 ottobre tutti i privati cittadini dovranno accedere a servizi online:

  • dell’Agenzia delle Entrate 
  • di Agenzia entrate-Riscossione 

solo con:

  • Spid, 
  • Cie (Carta di identità elettronica) 
  • Cns (Carta nazionale dei servizi). 

Leggi Spid, CIE, Cns: dal 1 ottobre per accesso ai servizi on line di Entrate e Riscossione

Questo non vale invece per i professionisti e imprese per i quali le credenziali: 

  • Fisconline, 
  • Entratel o Sister, 

continueranno ad essere rilasciate alle persone fisiche titolari di partita Iva e alle persone giuridiche (PNF) anche dopo il 1° ottobre 2021. 

Le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) saranno ancora valide per imprese e professionisti e con un apposito decreto attuativo verranno poi stabilite le regole per queste categorie di utenti.

Leggi anche Commercialisti: i servizi on line dell'Agenzia della riscossione

Ricordiamo che per ottenere Spid basta aver compiuto 18 anni ed avere : 

  • un documento di riconoscimento, 
  • la tessera sanitaria con codice fiscale, 
  • un indirizzo e-mail valido 
  • un numero di telefono. 

Inoltre bisogna registrarsi, a scelta, sul sito di uno dei 9 gestori di identità digitale accreditati dall'AGID (Agenzia Italia Digitale) e in particolare sul sito di: 

Aruba PEC, In.Te.S.A., InfoCert, Lepida, Namirial, Poste italiane (rilascia PosteID abilitato SPID), Register, Sielte, TI Trust Technologies e seguire i vari step.

Che cosa è lo SPID professionale

Lo SPID Professionale è la soluzione dedicata:

  • ai professionisti 
  • e alle imprese 

che hanno la necessità di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, e ad altri servizi essenziali aderenti al circuito SPID, per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Esistono due tipi di spid professionale:

  • Spid professionale per le persone fisiche
  • Spid professionale per le persone giuridiche

Lo spid ad uso Professionale consente di accedere a tutti i servizi della PA che richiedono espressamente un accesso con SPID Professionale, 

  • ma nel caso dello spid professionale per persone fisiche non preclude l’accesso a tutti i servizi di tipo Personale.

Tale tipologia di spid occorre alle organizzazioni che vogliono chiedere ai propri collaboratori di dotarsi di una identità SPID per scopi lavorativi e accedere ai servizi abilitati, evitando agli stessi l’utilizzo in contesti professionali di uno strumento (SPID Personale) pensato per un uso privato.

Lo SPID Professionale consente a chi lo utilizza un’autenticazione univoca e sicura poiché contiene informazioni sulla persona fisica, qualificandone un utilizzo professionale.

Non contiene nessuna informazione sull’entità giuridica, quindi per la sua attivazione non serve nessuna certificazione societaria (es. visura camerale), consentendo una procedura snella e tempistiche di rilascio veloci.

Attenzione va prestata al fatto che a seconda del gestore spid scelto dall'impresa o dal professionista ci saranno:

  • dei costi di acquisto dello spid per uso professionale
  • e delle modalità di identificazione possibili

Secondo le Linee Guida dell'Agid per il rilascio dello spid professionale, vediamo le regole di rilascio da seguire per i gestori:

  • per l’identità digitale uso professionale della persona fisica, il gestore dell’identità deve  verificare  l’identità  personale  della persona  fisica  richiedente La  verifica  dell’identità  è assolvibile anche attraverso un servizio in rete accessibile con l’uso di identità digitale SPID della medesima persona fisica, a condizione che le credenziali utilizzate per l’autenticazione siano state rilasciate dallo stesso IdP al quale vengono richieste le credenziali per uso professionale e siano di livello pari o superiore a quelle richieste;
  • per  l’identità digitale uso professionale per la persona giuridica il gestore dell’identità deve: 
  • a) verificare l’identità personale della persona fisica richiedente; 
  • b) verificare  che  il  richiedente  abbia  titolo  per  richiedere  l’identità  digitale  per  la  persona giuridica.

Spid per uso professionale, dove richiederlo

Secondo quanto riportato sul sito dell'Agid Agenzia per l'Italia Digitale alla data del 21 agosto 2021 i Gestori di Identità Digitale che forniscono l'identità digitale SPID per uso professionale sono:

  • Namirial (identità digitale uso professionale della persona fisica)
  • Register 
  • InfoCert (identità digitale uso professionale della persona fisica)
  • Poste Italiane (identità digitale uso professionale della persona fisica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:28/09/2021

FONTE: FISCO E TASSE

La circolare ADE/Ader fornisce chiarimenti sul calcolo del reddito delle persone fisiche ai fini dello stralcio delle cartelle fino a 5000 euro.

 

Con Circolare n 11/E del 22 settembre a firma Entrate/Riscossione vengono forniti chiarimenti in merito a termini e modalità del condono cartelle.

In particolare viene specificato il perimetro del reddito complessivo da prendere a riferimento per lo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro - (di cui all'art. 4, commi da 4 a 9, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 Decreto Sostegni) per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche beneficiarie della agevolazione.

Intanto si ricorda che per le persone fisiche il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di arti e professione.

In linea generale quando le disposizioni di legge fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti redditualil reddito complessivo tiene conto anche 

  • dei redditi assoggettati a cedolare secca, 
  • dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
  • e della quota di agevolazione relativa all’Aiuto alla crescita economica (ACE)  

La circolare considera che, tenuto conto che lo stralcio dei debiti in questione comporta un annullamento o comunque una riduzione dei debiti, si ritiene, con esclusivo riferimento alle persone fisiche, che possano trovare applicazione le predette regole adottate per la determinazione del c.d. “reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali”

Pertanto, considerando che l’art. 4, comma 4, del DL n. 41 del 2021, ai fini della verifica del limite reddituale per l’accesso allo Stralcio, fa riferimento al «reddito imponibile», che prende in considerazione il reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli altri oneri deducibili, visto il richiamo normativo al reddito imponibile, ad esso è necessario sommare i redditi assoggettati alla cedolare secca e all’imposta sostitutiva del citato regime forfetario. 

Non va, invece, sommato l’importo pari al rendimento nozionale previsto dalla disciplina relativa all’ACE in virtù di detto richiamo al reddito imponibile. 

In sintesi, per il modello 730-3 (modello 2020, redditi anno 2019) e per il modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) si considera la somma dei seguenti redditi:

  • reddito imponibile Irpef;
  • reddito assoggettato alla cedolare secca;
  • reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni

Si considerano le Certificazioni Uniche (CU) 2020 per l’anno 2019 e le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 relative all’anno 2019 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate alla data del 14 luglio 2021, data di emanazione del decreto ministeriale.

Per un riepilogo delle regole per il condono cartelle leggi Condono cartelle: pronte le regole per l'annullamento dei debiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA 27/09/2021

FONTE: FISCO E TASSE

 

 

Il MEF chiarisce che la maggiorazione delle aliquote IMU, approvate per il 2020, valgono in automatico per il 2021.

Con Risoluzione n 8 del 21 settembre 2021 il Mef fornisce un chiarimento sulla maggiorazione dello 0,08 per mille (ex art 1 comma 755 legge160/2019) dell'aliquota IMU 2021

In particolare, il MEF in risposta ad un quesito specifica che "al riguardo, si ritiene che nel caso di specie la mancata adozione di una delibera sulle aliquote IMU per l’anno 2021 determina l’effetto della conferma automatica di tutte le aliquote approvate per il 2020, compresa anche quella maggiorata dell’1,14%, risultante per l’appunto dall’applicazione della suddetta maggiorazione dello 0,08%"

E' bene specificare che nel quesito viene precisato che tale maggiorazione è stata espressamente confermata con deliberazione consiliare, nella medesima misura dello 0,08%, ininterrottamente per gli anni dal 2015 al 2019 e che, con riferimento all’anno 2021, il comune non ha adottato alcuna deliberazione in materia di aliquote IMU.

Il comune, viene spiegato nel quesito, non ha provveduto per il 2021 nel presupposto che tale comportamento determini la conferma tacita di tutte le aliquote IMU già approvate (e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze) per l’anno 2020 (ai sensi dell'art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che, con specifico riferimento all’IMU, nell’art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019.)

Il MEF con la risoluzione in oggetto, giunge a considerare una conferma automatica delle aliquote poiché l'art 1 comma 755 legge 160 del 2019 stabilisce che a “decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”.

Dalla lettura della previsione normativa, spiega il Ministero delle Finanze, si evince che l’“espressa deliberazione del consiglio comunale” non può che riferirsi all’anno 2020 che costituisce il primo anno di applicazione del nuovo regime dell’IMU 

Il Legislatore ha  chiesto agli enti locali di manifestare espressamente, per l’anno 2020, con delibera la volontà di confermare l’ex maggiorazione TASI, vigente per il comune nel regime di convivenza dei tributi IMUTASI precedente a quello di vigenza della sola IMU. Una volta superato l’anno di transizione tra i due regimi ordinamentali, la suddetta maggiorazione, nei comuni che versano nelle condizioni di legge, diventa a tutti gli effetti un’aliquota IMU con il medesimo regime giuridico delle altre aliquote, cui si applicano dunque le stesse regole generali stabilite per queste ultime. 

La locuzione "I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”  comporta che negli anni successivi al 2020 i comuni possono, con espressa deliberazione consiliare, solo ridurre la maggiorazione applicata nell’anno 2020, mentre la mancata approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021 e successivi determina, come sopra chiarito, la conferma automatica, ope legis, di tutte le aliquote approvate per l’anno 2020, ivi inclusa l’aliquota maggiorata dell’1,14%, indicata nel quesito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:23/09/2021

FONTE:FISCO E TASSE