Una guida per orientarsi tra le regole.
a marca da bollo si utilizza per documenti, fatture e ricevute fiscali: come e quando si applica con valore da 2 o da 16 euro?
In tutti i casi in cui non è dovuta l’IVA vige l’obbligo di acquistare e applicare la marca da bollo: le due imposte, infatti, sono alternative tra loro. Si tratta ovviamente di una sintesi estrema di un panorama di regole ben più ampio.
Non ci sono state modifiche negli ultimi anni per quanto riguarda gli importi dell’imposta di bollo e del contrassegno che, normalmente, si acquista presso ricevitorie e tabaccai.
La novità più recente da segnalare è arrivata nel 2019 con l’avvio della fatturazione elettronica ed è relativa alle modalità di pagamento.
Anche il bollo sulle fatture ha fatto un passo avanti verso la digitalizzazione diventando virtuale.
Nel momento in cui si compila il documento è necessario specificare che l’importo indicato è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo in alternativa all’IVA. E grazie a un servizio del portale Fatture e Corrispettivi messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è possibile pagare direttamente online la somma dovuta con un meccanismo semplificato.
Con il Decreto Fiscale 2020 prima e il Decreto Liquidità dopo, inoltre, l’importo da versare risulta determinante per le scadenze da seguire: entro la soglia dei 250 euro, infatti, la cifra può essere pagata con dei termini più ampi rispetto alla cadenza trimestrale.
In questa guida daremo risposta a una serie di interrogativi:
- quali sono gli importi dell’imposta di bollo?
- quando si paga?
- come si applica la marca o contrassegno che può essere acquistato presso ricevitorie o tabacchi?
Le marche da bollo più comuni sono quelle di un valore pari a 2 euro e a 16 euro e l’obbligo di acquisto riguarda numerosi casi: si va dal rilascio di documenti da parte della Pubblica Amministrazione fino agli adempimenti legati alla propria professione, come l’applicazione su fatture o ricevute fiscali.
Prima di vedere nel dettaglio quando si applica il bollo, è opportuno spiegare di cosa si tratta.
La marca da bollo è un’imposta che i contribuenti devono obbligatoriamente applicare in determinate situazioni. In generale, la marca da bollo con un valore da 2 euro o da 16 euro deve essere applicata su fatture o ricevute fiscali di importo non soggetto a IVA superiore a 77,47 euro, ai conti correnti bancari e postali, alle cambiali, ai contratti di locazione e ai documenti societari.
Solitamente è di due tipi:
- la marca da bollo da 2 euro deve essere applicata su fatture e ricevute fiscali che superino l’importo precedentemente indicato;
- la marca da bollo da 16 euro si applica agli atti delle pubbliche amministrazioni, documenti societari o notarili.
La legge n. 71/2013 ha stabilito un aumento degli importi dell’imposta di bollo, salita da 1,81 euro a 2 euro e da 14,62 euro a 16 euro.
Vediamo ora quali sono i casi specifici in cui si applica la marca imposta di bollo da 2 euro e quando quella da 16 euro, le regole e le sanzioni previste per chi non paga l’imposta di bollo
Marca da Bollo da 2 euro: quando si applica?
La marca da bollo da 2 euro è obbligatoria per le fatture o le ricevute fiscali emesse in forma cartacea o elettronica di importo superiore ai 77,47 euro non soggetto al pagamento dell’IVA.
La legge che disciplina l’imposta di bollo è il DPR 642/72 che stabilisce l’obbligo di applicare la marca da bollo da 2 euro per:
- le fatture con importi esclusi Iva;
- le fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio, ovvero regime dei minimi;
- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo;
- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito territoriale;
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
- le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci).
Marca da bollo da 16 euro: quando si applica?
Quando si applica invece la marca da bollo 16 euro?
La legge prevede che la marca da bollo da 16 euro debba essere applicata nel caso di:
- atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale;
- le scritture private contenenti convenzioni anche unilaterali che regolino rapporti giuridici di qualsiasi specie;
- istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati, cioè provvedimenti amministrativi.
Al contrario, non è necessario applicare la marca da bollo da 16 euro nei seguenti casi:
- importo indicato sul documento è inferiore a 77,47 euro;
- quote associative e contributi liberali/donazioni ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive;
- l’importo è assoggettato all’Iva;
- il documento è già assoggettato ad imposta di bollo o esente per legge.
Inoltre, la legge ha stabilito specifici casi di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta di bollo.
Nello specifico, non devono applicare la marca da bollo:
- le onlus iscritte all’apposita Anagrafe presso l’Agenzia delle Entrate;
- le associazioni di volontariato iscritte al Registro regionale del Volontariato;
- le federazioni sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Marca Bollo da 2 euro e da 16 euro: le sanzioni
Per chi non rispetta l’obbligo di applicare la marca da bollo di 2 euro o di 16 euro e di pagare quindi l’imposta è soggetto a sanzioni.
Si tratta di sanzioni amministrative pecuniarie, regolate dall’articolo 23 del DPR 633/1972 (Decreto Iva) che regolamenta appunto il pagamento del bollo.
La sanzione applicata è di importo pari a 1 a 5 volte l’imposta evasa e si applica per ogni singola fattura irregolare.
Per evitare di incorrere in sanzioni, è importante da sapere per i consumatori che l’applicazione della marca da bollo è di norma a carico di chi emette la fattura ma la legge stabilisce che la responsabilità della mancata applicazione e quindi del mancato pagamento dell’imposta è sia di chi emette che di chi riceve la fattura.
FONTE: INFORMAZIONE FISCALE
DATA: 20/10/2021