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Modello 770/2021: invio entro il 2 novembre

Ecco un riepilogo su soggetti passivi, scadenze, e modalità di invio del Modello 770/2021

Modello 770/2021: invio entro il 2 novembre - FISCOeTASSE.com

Il Modello 770/2021 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: 

  • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2020,
  • i relativi versamenti
  • le eventuali compensazioni effettuate 
  • il riepilogo dei crediti, 
  • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello (approvato con Provvedimento  del 15 gennaio 2021) deve avvenire entro il 2 novembre 2021 (il 31.10 cade di sabato e l’1.11 è festivo).

Soggetti obbligati all'invio del 770/2021

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2021 i soggetti che nel 2020 hanno corrisposto:

  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, 
  • compensi per avviamento commerciale, 
  • contributi ad enti pubblici e privati,
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, 
  • vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, 
  • utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2021 i seguenti soggetti i quali:

  • hanno applicato nel 2020 l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239; 
  • hanno applicato nel 2020 l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
  • hanno applicato nel 2020 l’imposta sostitutiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all’art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi); 
  • sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997; 
  • sono tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2020; 
  • rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

2) Invio del 770/2021: la sezione redazione della dichiarazione

La sezione redazione della dichiarazione del Mod. 770/2021 è volta a contenere le informazioni attinenti alla scelta operata in relazione alla predisposizione e all’invio dei dati e non presenta modifiche rispetto allo scorso anno.

Nel campo Tipologia invio va indicato uno dei codici indicati di seguito:

  • "1" nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)
  • "2" nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi)

Attenzione invece al fatto che nella sotto sezione Quadri compilati e ritenute operate è presente la nuova casella Incaricato in gestione separata da barrare a cura dell’intermediario incaricato. 

La casella va barrata a cura dell’intermediario: 

  1. nell’ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata inviando lui una parte dei dati e si sia contestualmente avvalso dell’ausilio dell’intermediario per la trasmissione dell’altra parte dei dati (situazione “mista”);
  2. nell’ipotesi in cui il sostituto abbia aderito alla gestione separata affidando a degli intermediari la trasmissione dei dati della dichiarazione (situazione con solo invio dei dati da parte di intermediari)

Nella sotto sezione Gestione separata è presente la casella Sostituto da barrare a cura del sostituto qualora lo stesso decida di effettuare invii separati provvedendovi integralmente ovvero dall’intermediario qualora il sostituto decida di effettuare invii separati provvedendovi parzialmente lasciando ad un intermediario l’onere di inviare la restante parte dei dati.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE:FISCO E TASSE
DATA: 21/10/2021