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A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 364 del 24 maggio 2021.

Demolizione e ricostruzione immobili, 110% sismabonus acquisti con Catasto  “vincolato”

Superbonus case antisismiche, agevolazione per i nuovi acquirenti ma non per le imprese di costruzione. i destinatari devono acquistare l'unità immobiliare entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2021.

Superbonus case antisismiche, i nuovi acquirenti sono ammessi all’agevolazione per immobili demoliti e ricostruiti mentre l’impresa di costruzione non può beneficiare delle detrazioni.

A spiegarlo è la risposta all’interpello numero 364 del 24 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Il sismabonus acquisti è destinato a chi compra gli appartamenti in vendita entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori ed entro la data del 31 dicembre 2021.

Di contro il sismabonus è riconosciuto alle imprese, a prescindere dalla destinazione dell’immobile, ma solo per edifici esistenti e non per fabbricati di nuova costruzione.

 

L’impresa è dunque esclusa dall’agevolazione in questione.

Superbonus case antisismiche, ok al sismabonus per i nuovi acquirenti ma non per le imprese di costruzione

Il superbonus case antisismiche può essere riconosciuto ai nuovi acquirenti mentre l’impresa di costruzione non è ammessa alle detrazioni per riqualificazioni energetiche e sismabonus, per il fondo commerciale che intende utilizzare come sede operativa.

A chiarirlo è la risposta all’interpello numero 364 del 24 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate

Come di consueto i chiarimenti nascono da un caso concreto: quello di una società che ha demolito, ricostruito e suddiviso in unità abitative un immobile situato in un comune di una zona a rischio sismico 3.

L’istante spiega che la procedura di autorizzazioni è iniziata dopo il 1° gennaio 2017 e prima del 1° maggio 2019.

Per gli interventi è stata inoltre inclusa l’attestazione del miglioramento sismico delle classi energetiche.

I quesiti posti all’Amministrazione finanziaria sono due:

  • se i nuovi acquirenti hanno diritto alla detrazione d’imposta;
  • se il costruttore ha diritto a delle detrazioni per il costituendo fondo commerciale che verrà utilizzato come sede.

In merito l’Agenzia delle Entrate fornisce parere positivo nel primo caso mentre negativo nel secondo.

Nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate richiama la normativa di riferimento ed i precedenti pareri forniti in merito alle agevolazioni.

Come già spiegato nella circolare 24/E del 2020, il superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche, ovvero unità immobiliari inserite in edifici situati in zone classificata a rischio sismico 1, 2, 3.

L’agevolazione spetta, dunque, per quegli edifici demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che vengano rivenduti entro 18 mesi dal termine dei lavori.

La stipula del rogito, invece, deve avvenire entro il 31 dicembre 2021.

I risposta al primo quesito, come chiarito dalla circolare 19/E del 2020, la norma in commento è inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il sismabonus, commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo articolo 16, cambiandone le regole per l’applicazione.

Tuttavia i beneficiari dell’agevolazione fiscale sono proprio gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, quindi, i soggetti possono avere accesso all’agevolazione.

Superbonus case antisismiche: impresa di costruzione esclusa dalle agevolazioni

 

In risposta al secondo quesito posto dall’istante, l’Agenzia delle Entrate non sposa la soluzione proposta.

Il parere negativo alle fruizione del sismabonus e alle detrazioni per riqualificazioni energetiche viene fornito dopo aver richiamato precedenti documenti di prassi.

Nello specifico la risoluzione n. 34 del 25 giugno 2020, chiarisce che gli interventi disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 63 del 2014 sono assimilabili agli altri interventi effettuati dalle imprese su immobili posseduti o detenuti.

Le agevolazioni, quindi, spettano sia per immobili strumentali, sia per beni merce o patrimoniali.

In linea teorica, tuttavia, le detrazioni del sismabonus e dell’ecobonus spettano anche alle imprese, in relazione agli interventi combinati e alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.

Nel caso specifico, però, l’impresa è esclusa dalle detrazioni dal momento che il documento di prassi sottolinea quanto segue:

“Tuttavia, si evidenzia che sia gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico che quelli finalizzati al risparmio energetico devono essere realizzati, ai fini delle detrazioni rispettivamente spettanti, su "edifici esistenti", essendo esclusi dal beneficio i fabbricati di nuova costruzione.”

In altre parole, per essere agevolabili gli interventi non possono essere effettuati su edifici di nuova costruzione, come prospettato dall’istante.

 

Per questo motivo, per le spese sostenute per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, l’impresa non potrà beneficiare delle detrazioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 24/05/2021

Fonte: Informazione fiscale 

Con il Sostegni bis approvato dal Cdm il fondo perduto viene confermato. Secondo la bozza ecco alcuni dettagli della misura. 

 

Decreto Sostegni bis, le novità: dal fondo perduto alle proroghe fiscali,  40 miliardi di nuovi aiuti

Il Decreto Sostegni bis approvato ieri prevede varie tipologie di contributo a fondo perduto per le PIVA.

In sintesi come spiegato anche dal presidente Draghi la misura si articola su tre componenti:

  • la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
  • una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Fondo perduto automatico

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

  • Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto:
    • sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo,
    • ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Fondo perduto alternativo

Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid- 19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività:

  • d’impresa,
  • arte o professione
  • e che producono reddito agrario,
  • titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. 

Tale contributo è alternativo a quello di cui al punto precedente.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui sopra, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo

In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere

Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante di cui al primo punto l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il contributo alternativo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo alternativo spetta a condizione che:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
  • sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. 

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Possono verificarsi due casi:

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

  1. 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 (art 1) non superiori a centomila euro;
  2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

  1. 90% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 (art 1) non superiori a centomila euro
  2. 70% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  3. 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  4. 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  5. 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a centocinquantamila euro

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Al fine di ottenere il contributo alternativo i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, 

Contributo perequativo

Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate 

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo  non può essere superiore a centocinquantamila euro.

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. 

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.

L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. 

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni dell'art 1 relativo al fondo perduto sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontare dei risultati economici d’esercizio

L’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 21/05/2021

Fonte: Informazione fiscale 

 

Dal fondo perduto ai bonus per i lavoratori, ecco cosa prevede.

Decreto Sostegni Bis, novità agevolazioni famiglie (BOZZA TESTO PDF) |  ScuolaInforma

Il testo del decreto Sostegni bis è stato approvato in via definitiva il 20 maggio 2021, con numerose novità per partite IVA, imprese e famiglie.

Approvato il testo del decreto Sostegni bis: il Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 ha dato il via libera definitivo al nuovo provvedimento economico.

Dai contributi a fondo perduto ai bonus per partite IVA, lavoratori e famiglie, sono numerose le novità approvate in via definitiva.

In attesa del testo definitivo, facciamo il punto delle novità contenute nell’ultima bozza del decreto Sostegni bis, quella discussa durante il Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021.

Tra i bonus e le agevolazioni introdotte in via ufficiale ci sono le indennità INPS per gli stagionali, così come il reddito di emergenza.

 

In favore delle imprese viene poi introdotto nuovamente il bonus affitti del 60 per cento, accanto alla conferma del bonus per la sanificazione e l’acquisto di DPI, che scende al 30 per cento.

Ulteriori fondi vengono stanziati in favore dei titolari di partita IVA per introdurre sconti sulla Tari e agevolazioni in materia di bollette.

Dal Fisco al Lavoro, dal Sostegni bis si attendono ulteriori misure per favorire la ripartenza economica del Paese, duramente colpito dalle conseguenze della pandemia.

Tra le novità contenute nel testo in bozza del decreto Sostegni bis c’è poi un rafforzamento del bonus prima casa: i giovani under 36 potranno beneficiare dell’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e dal taglio delle imposte sostitutive sui finanziamenti fino al 31 dicembre 2022.

Passiamo quindi in rassegna le novità contenute nella bozza del decreto Sostegni bis, in attesa del testo ufficiale

Decreto Sostegni bis, testo in pdf: ecco la bozza

Si mette di seguito a disposizione dei lettori la bozza in pdf del decreto Sostegni bis. Il testo definitivo è stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021.

Decreto Sostegni bis, le novità: nuovi contributi a fondo perduto

Mentre sono ancora in fase di erogazione gli 11 miliardi stanziati dal primo decreto Sostegni, la bozza del nuovo provvedimento ripropone con novità rilevanti i contributi a fondo perduto per le partite IVA danneggiate dalla crisi da Covid.

In favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto è riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto, riconosciuto in automatico e senza fare nuovamente domanda, di importo pari alla somma erogata ai sensi dell’articolo 1 del decreto Sostegni.

Un ulteriore contributo a fondo perduto è riconosciuto alle partite IVA con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro nel 2019 e che nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 hanno subito una riduzione di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30 per cento rispetto al periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

A chi ha già ottenuto l’erogazione del contributo automatico pari all’importo di quanto riconosciuto in ragione del decreto Sostegni n. 41/2021, la nuova quota di aiuto a fondo perduto verrebbe riconosciuta qualora l’importo della seconda rata dovesse risultare maggiore. La somma effettivamente spettante corrisponderebbe alla differenza dei due risultati.

Ai fini del calcolo dell’importo riconosciuto, la bozza del Sostegni bis ripropone per tale categoria di contribuenti il meccanismo per scaglioni di ricavi e compensi, con percentuali che vanno dal 60 al 20 per cento.

soggetti che non hanno beneficiato del fondo perduto del decreto n. 41/2021 dovranno invece presentare domanda all’Agenzia delle Entrate e il contributo a fondo perduto è calcolato applicando alla perdita media mensile di fatturato le seguenti percentuali:

  • 90 per cento fino a 100.000 euro di ricavi e compensi;
  • 70 per cento da 100.000 euro a 400.000 euro di ricavi e compensi;
  • 50 per cento da 400.000 euro a 1 milione di euro di ricavi e compensi;
  • 40 per cento da 1 milione di euro a 5 milioni di euro di ricavi e compensi;
  • 30 per cento da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro di ricavi e compensi.

In ogni caso, l’importo massimo spettante non può essere superiore a 150.000 euro.

C’è poi un terzo contributo a fondo perduto che, stando a quanto previsto dalla bozza del decreto Sostegni bis, spetterà ai titolari di partita IVA che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel 2020 rispetto al 2019.

I dettagli saranno definiti da un apposito decreto del MEF, che stabilirà tra l’altro le regole per fare domanda. La bozza del decreto Sostegni bis attualmente in circolazione prevede come vincolo per accedere al nuovo aiuto economico l’invio della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021, in luogo del termine ordinario del 30 novembre.

Decreto Sostegni bis, torna il bonus affitti del 60 per cento

La bozza del decreto Sostegni bis prevede la riedizione del bonus affitti del 60 per cento per le partite IVA, pari al 30 per cento in caso di affitto d’azienda.

Si tratta del credito d’imposta introdotto dal decreto Rilancio e successivamente prorogato che, secondo quanto delineato dal testo in esame, spetterebbe per i canoni di locazione relativi ai mesi da gennaio a maggio 2021.

I beneficiari dell’aiuto sarebbero i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti per ottenere il fondo perduto del primo decreto Sostegni, ovvero:

  • limite di ricavi e compensi pari a 10 milioni di euro nel 2019;
  • calo medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 inferiore almeno al 30 per cento rispetto al 2019.

Per le imprese del settore turistico-ricettivo, il testo in bozza dispone inoltre la proroga anche per maggio 2021 del credito d’imposta già previsto fino ad aprile dalla Legge di Bilancio 2021, senza alcun limite relativo a ricavi e compensi.

Decreto Sostegni bis, le novità in bozza in materia di IMU e TARI

Via l’acconto IMU e riduzione della TARI per le attività economiche maggiormente colpite dalla crisi da Covid-19.

Per quel che riguarda l’IMU, è la legge di conversione del decreto n. 41/2021 approvata in Senato a prevedere l’esenzione dal versamento della prima rata dovuta entro il 16 giugno 2021 per le partite IVA che possiedono i requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto del decreto n. 41/2021.

L’esenzione, per la quale si attende l’ok definitivo alla legge di conversione, si applicherebbe in ogni caso ai soli immobili in cui il soggetto passivo svolge la propria attività economica.

 

Per quel che riguarda la TARI, sono attese novità nel decreto Sostegni bis. Il testo in bozza prevede nuove risorse in favore dei comuni per introdurre agevolazioni e riduzioni in favore delle imprese più colpite dalle restrizioni imposte nel 2021 per contrastare la diffusione del Covid.

Esonero canone Rai 2021 nel decreto Sostegni

Per il 2021, le strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico non pagano il canone Rai speciale.

L’esonero, finanziato da 60 milioni di euro, è stato introdotto nel corso della conversione del primo decreto Sostegni da parte del Senato.

Al pari di quanto era inizialmente contenuto nella bozza del Sostegni bis, l’emendamento approvato dispone il diritto ad un credito d’imposta per chi avesse già versato l’importo dovuto.

Decreto Sostegni bis, doppia novità in materia di compensazioni

Si appresta a salire a 2 milioni di euro il limite per le compensazioni con modello F24, rispetto alla soglia attualmente fissata a 700.000 euro.

La bozza del decreto Sostegni bis punta a rendere più agevole l’utilizzo dei crediti d’imposta maturati dai titolari di partita IVA e, per quel che riguarda i limiti alle compensazioni, il nuovo tetto di 3 milioni di euro partirebbe dal 1° gennaio 2021.

Sempre in materia di compensazioni, si va verso la proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità di compensazione dei crediti vantati verso le pubbliche amministrazioni per il pagamento dei debiti derivanti da importi iscritti a ruolo entro il 31 ottobre 2020.

Decreto Sostegni bis, torna il bonus sanificazione e DPI

In parallelo al bonus affitti, il decreto Sostegni bis punta a reintrodurre il bonus per la sanificazione e l’acquisto di DPI.

Tra le novità emerse e non contenute nella bozza di aprile c’è la riedizione del credito d’imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. La percentuale spettante scende però al 30 per cento, e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Decreto Sostegni bis, bonus prima casa giovani e moratoria prestiti

Come anticipato all’interno del Documento di Economia e Finanza, il testo in bozza del decreto Sostegni bis introduce un nuovo e più corposo bonus per l’acquisto della prima casa in favore dei giovani.

Dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto e fino al 31 dicembre 2022 è prevista l’esenzione dal versamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all’acquisto dell’abitazione principale da parte di under 36.

In parallelo, sono cancellate le imposte sostitutive sui finanziamenti erogati in favore di giovani under 36 per comprare, costruire o ristrutturare la prima casa.

Sempre a tutela dei giovani, viene prevista l’estensione della possibilità per gli under 36 di accedere in via prioritaria al Fondo di garanzia prima casa.

In materia di accesso al credito e a tutela della liquidità di famiglie e imprese, la bozza del decreto Sostegni bis dispone la proroga delle misure in deroga del Fondo Gasparrini fino al 31 dicembre 2021.

Per quel che riguarda invece la moratoria dei prestiti per le PMI, si prevede la proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2021 ma esclusivamente per la quota capitale dei finanziamenti.

La proroga non opererebbe più in materia automatica ma su richiesta dell’impresa beneficiaria.

Decreto Sostegni bis, bonus stagionali, turismo e sport

Come già preventivato, parte dei 40 miliardi del decreto Sostegni bis verrebbero destinati per introdurre nuovi bonus per le categorie di lavoratori più colpiti dalla crisi e dalle restrizioni.

Si tratta in particolare dei lavoratori stagionali e del turismo per i quali potrebbe essere confermato il bonus INPS una tantum di 2.400 euro.

Nuovi aiuti in arrivo anche per i lavoratori del settore sportivo e, ancora una volta, si presume che la gestione della misura verrà affidata alla società Sport e Salute S.p.a.

Decreto Sostegni bis, proroga REM per due mensilità

Per il 2021 si va verso il riconoscimento di ulteriori due mensilità di reddito di emergenza.

Il decreto Sostegni bis punta a prorogare il REM per i mesi di giugno e luglio 2021, secondo i requisiti e gli importi già previsti dal prima decreto Sostegni.

Le quote di Rem verrebbero riconosciute anche ai soggetti che hanno terminato tra il 1° marzo 2021 e il 30 aprile 2021 la Naspi e la Dis-Coll.

Decreto Sostegni bis, buoni spesa e affitto

Come richiesto dall’ANCE, la bozza del decreto Sostegni bis prevede il rifinanziamento della dote stanziata per l’erogazione di buoni spesa in favore delle famiglie in difficoltà.

Nel dettaglio, è prevista l’assegnazione di 500 milioni di euro per il 2021 da utilizzare per l’erogazione di buoni spesa e misure di sostegno per il pagamento di canoni d’affitto e utenze domestiche.

Le risorse verrebbero ripartite tra i Comuni italiani entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data di pubblicazione: 20/05/2021
 
Fonte: Informazione fiscale