Layout Type

Presets Color

Background Image

Comunicati stampa

Una panoramica delle regole di riferimento in vista della scadenza del 16 giugno per il versamento dell'imposta.

Imu-Tasi, ecco chi paga e chi no l'acconto di giugno per la prima casa - Il  Sole 24 ORE

MU 2021, chi paga l'acconto? Focus su soggetti obbligati e casi di esenzione, con un'attenzione particolare alle novità introdotte a causa dell'emergenza Covid. 

IMU 2021, chi paga l’acconto? I soggetti obbligati a rispettare la scadenza del 16 giugno per il versamento dell’imposta sono i proprietari o i titolari di altro diritto reale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e i locatari in caso di leasing.

Questa è la regola generale. Ma la normativa di riferimento prevede anche serie di casi di esenzione che sollevano i cittadini dall’obbligo del pagamento dell’IMU 2021.

Agli esoneri canonici, come la prima casa per la quale l’imposta non è dovuta, quest’anno si aggiungono le novità introdotte a causa dell’emergenza Covid. Solo a titolo di esempio, tra le altre, vengono sollevate dal versamento le imprese turistiche o le partite IVA maggiormente colpite dalla pandemia.

 

Chi non rientra in nessun caso di esenzione deve segnare in rosso due date di scadenza sul calendario del 2021:

  • mercoledì 16 giugno, per il versamento dell’acconto IMU: per il calcolo sarà possibile avvalersi delle aliquote approvate per l’anno scorso dal proprio Comune, nel caso in cui non sia ancora disponibile il regolamento aggiornato;
  • giovedì 16 dicembre 2021, per il pagamento del saldo IMU, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre.
IMU 2021 Scadenza
Prima rata - acconto 16 giugno
Seconda rata - saldo e eventuale conguaglio 16 dicembre

IMU 2021, focus sulle esenzioni con le novità dovute al Covid

IMU 2021, chi paga l’acconto?

Prima di entrare nel dettaglio delle diverse esenzioni previste, è necessario definire la platea di soggetti obbligati al pagamento dell’acconto IMU 2021.

L’imposta municipale è stata ridefinita dalla Legge di Bilancio 2020 che ha abolito, a partire dall’anno 2020, l’imposta Unica comunale e, tra i tributi che la componevano, la TASI.

Sempre lo stesso, però, resta il presupposto per il versamento dell’imposta:

  • il possesso di fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra le seguenti categorie catastali:
    • abitazioni di tipo signorile;
    • abitazioni in ville;
    • castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
  • il possesso di aree fabbricabili;
  • il possesso di terreni agricoli.

In altre parole, i proprietari di immobili, aree fabbricabili e terreni sono i soggetti obbligati al versamento IMU 2021.

Ma anche i titolari di altro diritto reale, ovvero usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche nel caso di residenza o sede legale all’estero. Allo stesso modo rientrano tra coloro che devono pagare l’imposta i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e i locatari in caso di leasing.

Riepilogando, l’IMU 2021 è dovuta dai soggetti che seguono:

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

    Come specifica il Ministero dell’Eonomia e delle Finanze sul portale istituzionale, l’imposta è “dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020)”.

Esenzione IMU 2021 prima casa: chi paga e chi invece non deve versare l’acconto

Il caso di esenzione più conosciuto è sicuramente quello che riguarda la prima casa: non è necessaria versare l’IMU per l’abitazione principale.

Per essere più precisi, non si tratta tanto di un’agevolazione, ma proprio di una previsione normativa che esclude la prima casa dal campo di applicazione dell’imposta, ad eccezione solo degli immobili di lusso.

Categoria catastale Tipologia di immobile
A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

Se è vero che questo è il caso di esenzione forse più noto, è vero anche che la definizione di abitazione principale merita un chiarimento.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze usa queste parole per descriverne le caratteristiche:

“l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019]”.

Due sono i requisiti da rispettare:

  • residenza anagrafica del possessore e del nucleo familiare;
  • dimora abituale, cioè luogo in cui il soggetto risiede in maniera continuativa nel tempo.

    L’esenzione IMU prima casa si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, fino a un massimo di un’unità per categoria.

Esenzione IMU 2021 prima casa: gli immobili che possono rientrare tra le abitazioni principali

Ma quali sono gli immobili che possono essere assimilati alla prima casa e, quindi, beneficiare dello stesso trattamento?

La risposta arriva sempre dal MEF:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il singolo comune, poi, può scegliere di assimilare ad abitazione principale l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a patto che la stessa non venga data in affitto.

Con una modifica alla normativa risalente al 2020, i cittadini italiani residenti all’estero già pensionati nei Paesi di residenza non possono beneficiare dell’esenzione IMU prima casa. Un ingresso recente tra i soggetti obbligati, subito mitigato dall’agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 che ha previsto per questa categoria di contribuenti una riduzione del 50 per cento della somma dovuta, a patto che l’immobile non sia locato o dato in comodato d’uso.

IMU 2021, gli altri casi di esenzione

Oltre all’esclusione dall’applicazione dell’imposta prevista per la prima casa, la normativa di riferimento prevede anche una serie di altri casi di esenzione IMU:

  • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

Uno specifico trattamento, che prevede un esonero dal versamento, è riservato anche ai terreni agricoli. Ci sono casi in cui l’imposta non è dovuta:

  • quando sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • quando sono ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • quando sono a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Bisogna, poi, considerare che alcune aree fabbricabili possono essere considerate come terreni agricoli in presenza di due condizioni:

  • sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

Sono sempre i singoli Comuni che, inoltre, possono stabilire se è possibile beneficiare di una esenzione IMU per i seguenti casi:

  • immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari;
  • esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che durano oltre i 6 mesi.

Dal 2020 per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati merce, che erano rimasti esclusi dal versamento dal 2014, è dovuta nuovamente l’imposta.

Mentre dal 2022 fanno il loro ingresso tra le esenzioni anche i fabbricati merce.

IMU 2021, esenzione legata al Covid per i settori turismo, alberghi e spettacoli

Per l’appuntamento con il versamento dell’acconto IMU 2021 bisogna tener conto anche dei casi di esonero introdotti a causa dell’emergenza Covid per sollevare dal pagamento dell’imposta i soggetti maggiormente danneggiati dal punto di vista economico.

Innanzi tutto, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto la cancellazione della prima rata per gli immobili utilizzati nei settori che seguono:

  • turismo;
  • alberghiero;
  • spettacolo.

Più nel dettaglio bisogna considerare esclusi dall’IMU:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

    L’esclusione, però, in questo caso riguarda solo il primo appuntamento con l’imposta, quello del 16 giugno 2021.

IMU 2021, esenzione per le partite IVA danneggiate dall’emergenza Covid

Un’altra, ultima tessera, in questo mosaico di casi di esonero dal versamento dell’IMU 2021 è stata inserita dalla legge di conversione del Decreto Sostegni.

Con l’articolo 6-sexies, inserito durante l’iter parlamentare, sono stati sollevati dal pagamento dell’imposta anche tutti coloro che hanno i requisiti per beneficiare dei contributi a fondo perduto previsti dallo stesso Decreto, a grandi linee:

  • avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
  • aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  • aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.

A questi elementi si aggiunge, poi, una condizione specifica per l’accesso all’agevolazione che riguarda l’IMU: si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Anche in questo caso, la cancellazione riguarda solo l’acconto 2021.

Prima di chiudere la carrellata su soggetti obbligati e casi di esenzione, bisogna poi specificare che la normativa prevede anche una serie di agevolazioni che non annullano il versamento ma che riducono l’importo dovuto, a cui si ha diritto in presenza di specifiche caratteristiche e che meritano un approfondimento a parte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data di pubblicazione: 01/06/2021
Fonte: Informazione fiscale 

Confermata la semplificazione della CILA e previste nuove categorie catastali per alcuni soggetti. Vediamo i dettagli sul superbonus 110%.

Superbonus 110% più facile nella nuova bozza del Dl semplificazioni - Il  Sole 24 ORE

In data 28 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Governance e Semplificazioni contenente importanti novità in tema di Superbonus 110% peraltro già annunciate (e alcune non confermate) nella bozza del 21 maggio 2021.

 

In particolare, l’art 34 del decreto rubricato “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana” prevede modifiche in tema di: 

  • CILA,
  • rimozione delle barriere architettoniche, 
  • nuove categorie soggette al superbonus

 

CILA e Superbonus 110%

Con il nuovo comma 13 ter dell’art 119 del DL n 34/2020 che sostituisce il precedente si prevede una semplificazione in tema di superbonus. Non sarà necessaria una doppia certificazione ma occorrerà presentare la CILA ossia una Comunicazione di inizio lavori asseverata. 

 

Il nuovo comma recita testualmente: 

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”

 

Nella CILA sono attestati:

  • gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione 
  • ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

 

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • a) mancata presentazione della CILA;
  • b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  • d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.” 

 

Rimozione delle barriere architettoniche

Gli interventi  finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita', sono soggetti all’aliquota del 110% anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici incentivati con il superbonus.

 

La modifica è la seguente: al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.”;

 

Nuove categorie catastali

Viene inserito il comma 10 bis che prevede che “Il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico (previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8), e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), ossia:

  • le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
  • le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

 

che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 31/05/2021

Fonte: Fisco e tasse

A pubblicare i dati sulle ultime dichiarazioni dei redditi è il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa del 27 maggio 2021.

Dichiarazione dei redditi, zero IRPEF per 12,8 milioni di italiani: i dati  del MEF

L’importo IRPEF annuale? Nel 2019 le somme dovute dai contribuenti ammontavano in media a 5.300 euro, al netto del bonus 80 euro, per un totale di 165,1 miliardi di euro.

Con i dati sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche pubblicati nel comunicato stampa del 27 maggio 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze scatta una fotografia dell’Italia pre Covid vista dalla prospettiva fiscale. Ma si tratta di una immagine già fuori fuoco.

Qual è la categoria di contribuenti con i redditi più alti? Dove si concentrano le ricchezze maggiori?

Le risposte di oggi si basano sulle informazioni inserite nei modelli 730 e Redditi e sulle Certificazioni Uniche del 2019 e, verosimilmente, sono già superate. Non tengono conto, infatti, del terremoto economico generato dalla pandemia.

L’importo IRPEF annuale? In media 5.300 euro: i dati MEF delle dichiarazioni dei redditi

 

Molti dei dati riportati nel comunicato stampa del MEF del 27 maggio 2021, infatti, hanno segno positivo.

Tra questi anche l’IRPEF complessiva dichiarata nel 2019: arrivando a un importo totale di 165,1 miliardi di euro, nell’anno analizzato si è registrata, infatti, una crescita dello 0,5 per cento rispetto ai 12 mesi precedenti.

Sono 31,2 milioni i contribuenti interessati, il 75 per cento del totale, e l’importo annuale dovuto è, in media, pari a 5.300 euro al netto del bonus 80 euro che di fatto è una detrazione e che per alcuni è salito a 100 euro dal 1° luglio 2020, periodo non considerato nei dati MEF.

I cittadini che, invece, non pagano l’IRPEF sono 12,8 milioni. Perché non contribuiscono? Non sono tenuti a versare alcun importo a causa delle soglie di esenzione, grazie all’azzeramento dovuto alle detrazioni previste, per la compensazione con il bonus 80 euro.

La maggior parte delle entrate arrivano da coloro che hanno un reddito compreso tra i 15.000 e 70.000 euro.

Percentuale di contribuenti Fascia di reddito Quota IRPEF dichiarata
27 per cento Fino a 15.000 euro euro 4 per cento dell’IRPEF Totale
70 per cento Dai 15.000 ai 70.000 euro 67 per cento dell’IRPEF Totale
4 per cento Oltre i 70.000 euro 29 per cento

Dati dichiarazioni dei redditi: dal MEF una fotografia dell’Italia pre Covid

dati sulle dichiarazioni dei redditi fotografano lo stato di ricchezza della popolazione e la sua distribuzione sul territorio e tra le diverse categorie di contribuenti: lavoratori autonomi, imprenditori, lavoratori dipendenti e pensionati.

Ma l’immagine che ne deriva è già superata: il reddito complessivo totale dichiarato è in media paria a 21.800 euro per un valore totale di oltre 884 miliardi di euro, in crescita di 4,5 miliardi rispetto all’anno precedente.

I dati MEF, basandosi sulle dichiarazioni dei redditi del 2020, fanno riferimento al periodo di imposta 2019.

Due anni creano un abisso se di mezzo c’è una pandemia, che ancora non accenna a concludersi.

Gli effetti economici della crisi sanitaria, oltre ad aver invertito il trend di crescita, mettono in discussione tutte le cifre del 2019.

 

La Lombardia, ad esempio, è la regione con un reddito medio complessivo più elevato (25.780 euro) ma è anche il territorio più colpito dalla pandemia, tra quelli che ha subito periodi più lunghi di lockdown.

Allo stesso modo se si guarda alla tipologia di contribuenti, le cifre più alte si registrano tra i lavoratori autonomi, che in alcuni settori hanno subito mesi di stop totale.

Categorie di contribuenti Reddito medio
Lavoro autonomo 57.970 euro
Imprenditori titolari di ditte individuali 22.373 euro
Lavoratori dipendenti 21.060 euro
Pensionati 18.290 euro

I mesi che ci siamo lasciati alle spalle non possono essere irrilevanti. I dati del MEF riportano un fermo immagine dell’Italia non ancora colpita dall’emergenza Covid e definiscono un panorama che la pandemia ha stravolto totalmente, non solo in termini di cifre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 28/05/2021

Fonte: Informazione fiscale