Comunicati stampa

Come funziona e quando spetta lo sconto del 50 per cento?

Il Blog di Know How | Riduzione dell'IMU per comodato d'uso gratuito

IMU 2021, la riduzione in caso di contratto di comodato d’uso gratuito è una delle agevolazioni più importanti per chi paga l’imposta sulla casa.

Nel rispetto di specifici requisiti, sull’importo dell’IMU dovuta si applica uno sconto del 50 per cento.

In primis, è necessario che il contratto sia regolarmente registrato e, in secondo luogo, sono previsti specifici paletti in merito ai soggetti comodatari dell’immobile.

La riduzione dell’IMU 2021 consente ai proprietari di seconda casa di beneficiare di uno sconto importante e, in vista della scadenza del 16 giugno 2021 per pagare l’acconto, facciamo il punto su come funziona e quando spetta.

IMU 2021, riduzione con comodato d’uso gratuito: come funziona

 

La riduzione dell’IMU per l’immobile in comodato d’uso gratuito è una delle agevolazioni confermate dalla Legge di Bilancio 2020, con la quale è stata istituita la nuova imposta unica sulla casa.

Di seguito ci soffermiamo nello specifico sullo sconto IMU con comodato d’uso gratuito, per capire chi paga e quando invece si applica l’agevolazione.

La normativa di riferimento è contenuta nel comma 747, articoli 1, della legge n. 160/2019, che alla lettera c) prevede la riduzione della base imponibile al 50 per cento:

“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.”

Come si evince dalla disposizione in commento, sono previsti diversi limiti alla possibilità di beneficiare dello sconto IMU sulla seconda casa in comodato d’uso. Analizziamo quindi tutti i requisiti necessari.

Sconto IMU 2021 comodato d’uso: quando spetta? Solo per i contratti ad uso gratuito tra genitori e figli

Lo sconto del 50 per cento sull’IMU 2021 spetta esclusivamente nel caso in cui il contratto di comodato gratuito sia stipulato tra genitori o figli, ovvero tra parenti in linea retta entro il primo grado.

La riduzione continua ad applicarsi, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, ma solo in presenza di figli minori.

L’agevolazione, quindi, spetta esclusivamente nel caso in cui sia stato stipulato e registrato un contratto di comodato d’uso, che ai sensi dell’art. 1803 del Codice Civile è definito come:

“il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile e immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.”

Riduzione IMU 2021 solo con comodato d’uso registrato

La riduzione alla metà dell’importo IMU 2021 è riconosciuta qualora il contratto di comodato d’uso gratuito sia stipulato tra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli) ed, inoltre, in caso di regolare registrazione dello stesso.

 

Lo sconto del 50 si applica dunque qualora il contratto sia stato regolarmente registrato entro 20 giorni in caso di contratto scritto o presentando richiesta all’Agenzia delle Entrate in caso di contratto verbale.

Si tratta di una delle regole fondamentali per determinare quando si ha diritto alla riduzione della base imponibile ai fini del calcolo della nuova IMU 2021.

Comodato d’uso gratuito: requisiti per la riduzione IMU 2021

Per beneficiare della riduzione di IMU al 50 per cento dell’importo dovuto sarà necessario, inoltre, rispettare ulteriori requisiti:

  • l’immobile deve essere utilizzato dal comodatario come abitazione principale;
  • l’immobile concesso in comodato d’uso gratuito non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9);
  • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
  • il comodante deve avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso.

Niente dichiarazione IMU per la casa in comodato d’uso gratuito

Con l’articolo 3-quater della legge di conversione del Decreto Crescita è stato abolito obbligo di invio della dichiarazione per la riduzione Imu sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta di primo grado.

L’obiettivo alla base dell’eliminazione dell’obbligo di trasmettere la dichiarazione Imu segue la logica per la quale non è necessario che il contribuenti attesti il possesso dei requisiti per beneficiare di agevolazioni il cui presupposto è già noto al Comune.

Infatti, per quel che riguarda i contratti di comodato d’uso gratuito è previsto l’obbligo di registrazione, che mette l’Agenzia delle Entrate e gli enti interessati a conoscenza dei requisiti per fruire dello sconto.

Quando si paga l’IMU 2021 sulla casa in comodato

Come anticipato, le regole per beneficiare dell’agevolazioni IMU 2021 in caso di contratto di comodato d’uso sono particolarmente stringenti e limitative.

Inoltre, seppur nel rispetto dei requisiti sopra elencati, è previsto l’obbligo di pagamento in misura intera delle due imposte nei seguenti casi:

  • comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9);
  • proprietari di 3 o più immobili ad uso abitativo;
  • prima e seconda casa situate in due comuni differenti;
  • residenza in un comune e seconda casa ubicata in un comune diverso;
  • proprietari di immobili residenti all’estero;
  • immobile concesso in comodato d’uso gratuito non adibito ad abitazione principale dal comodatario;
  • contratto di comodato d’uso stipulato tra nonni e nipoti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 07/06/2021

Fonte: Informazione fiscale 

Documentazione da conservare per detrarre le spese mediche nella dichiarazione dei redditi 730/2021 (anno di imposta 2020).

Modello 730/2021, i documenti da conservare fino al 31 dicembre 2026

 

730/2021 e la documentazione da conservare per le spese mediche

 

Le spese mediche sostenute nel 2020 sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 730/2021. 

 

Com'è noto è possibile fruire della detrazione al 19% delle spese sostenute per:

  • prestazioni chirurgiche, 
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, 
  • prestazioni specialistiche, 
  • acquisto o affitto di protesi sanitarie, 
  • prestazioni rese da un medico, 
  • ricoveri, 
  • acquisto di medicinali, noleggio di dispositivi medici ecc.

 

In linea generale, i dati delle spese mediche sono forniti all'Agenzia delle Entrate dagli operatori e dalle strutture sanitarie, e il contribuente li ritroverà presenti nella dichiarazione dei redditi precompilata 730/2021. Il dato preimpostato potrà poi essere modificato dal contribuente.

 

In merito alla detraibilità delle spese mediche è bene sapere che il contribuente per le spese mediche indicate nei righi E1, E2, E3 ed E25 deve conservare, ad esempio, la seguente documentazione:

  • per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci anche omeopaticirelative all’acquisto di medicinali, gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati
    • la natura e quantità dei medicinali acquistati,
    • il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale
    • il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
  • per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci relative ai certificati medici per usi sportivi, per la patente, per l’apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico;
  • per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, intestate alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta
    a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere, occorre conservare anche
    • una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992
    • oppure specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata.
    • una certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità di guerra e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità
  • per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti serve:
    • la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
    • il certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione che attesti il possesso di tale certificazione,
    • il modello 730-3 dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef del soggetto affetto dalla malattia,
    • le fatture, le ricevute fiscali ed eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati, l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare. Se il soggetto non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto, conserva l’autocertificazione del soggetto affetto da patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione.

 

Si sottolinea che le spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità da indicare nel Rigo E25 relative alle prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali seguenti:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato alla assistenza diretta della persona
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
  • personale con la qualifica di educatore professionale
  • personale qualificato addetto all’attività di animazione e/o terapia occupazionale

 

sono deducibili anche senza specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che, dal documento attestante la spesa, risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista. Le spese saitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino parlante in cui devono essere spcificati la natura e la quantitò dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

 

Attenzione va prestata al fatto che per gli "oneri detraibili" per i quali è prevista una detrazione pari al 19% del loro importo dall'imposta lorda dall'anno d'imposta 2020 vi è un obbligo di tracciabilità ad eccezione delle spese mediche (farmaci e dispositivi medici) e delle prestazioni specialistiche offerte da strutture pubbliche e private accreditate al SSN (art. 680 L. 160/2019). 

 

Per questi ultimi, si potrà continuare a beneficiare della detrazione anche pagando in contanti e conservando, ai fini probatori, i cosiddetti "scontrini parlanti" e/o le fatture indicanti qualità e quantità dei beni/prestazioni e il codice fiscale del destinatario. Leggi anche Oneri detraibili 2021 e tracciabilità dei pagamenti.

 

Infine per le spese mediche sostenute all’estero, esse sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia e pertanto deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata. In generale se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano:

  • se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta;
  • se la documentazione è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

 

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. 

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

Attenzione: si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 04/06/2021

Fonte: Fisco e tasse 

La Legge di Bilancio 2021 e il Decreto Sostegni hanno previsto delle esenzioni. Vediamo chi paga entro il 16 giugno e chi è esonerato.

IMU 2021, scadenza prima rata in arrivo: le novità

Prima rata IMU 2021 entro il 16 giugno

 

Il presupposto dell’IMU, imposta municipale propria, è il possesso dell’immobile situato in Italia a titolo di proprietà o altro diritto reale. L'imposta è dovuta anche dai soggetti non residenti possessori di immobili sul territorio dello stato.

 

In particolare, l'IMU è dovuta da:

  • proprietari;

oppure in alternativa da:

  • titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; 
  • genitore affidatario per l'immobile assegnato dal giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto. 

 

Va specificato che per quel che riguarda gli immobili in comproprietà, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. 

 

Attenzone va prestata al fatto che le abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta IMU.

Si considera abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, utilizzato come dimora del possessore e del proprio nucleo familiare a condizione che vi risiedano anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.

 

Imu abitazioni principali di lusso

 

L’IMU è dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. di lusso), a questi immobili si applica un’aliquota ridotta e la specifica detrazione.

 

Dall’imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale di lusso (A1, A8 e A9) e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

 

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica. 

Le aliquote per l'IMU 2021

 

Le aliquote IMU possono essere così sintetizzate:

  • una aliquota ordinaria (generalità dei casi), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni;
  • una aliquota ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla dello 0,1% oppure diminuirla fino all’azzeramento

 

Sono previste poi delle aliquote diverse in alcuni casi particolari:

  • 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
  • 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati (c.d. immobili merce). I comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino ad azzerarla. Dal 2022 si applica una specifica esenzione IMU;
  • 0,76% per i terreni agricoli. I comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino ad azzerarla;
  • 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D. I comuni possono aumentare l’aliquota fino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.

I Comuni possono modificare ulteriormente le aliquote sopra indicate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, al ricorrere di particolari condizioni.

Esenzione prima rata IMU 2021 per covid 19

 

In considerazione dell’emergenza Covid-19, per il 2021 sono previste specifiche fattispecie di esonero dal versamento della prima rata IMU 2021.

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 599 e 600, Legge n. 178/2020) ha disposto l’esclusione dal versamento IMU di giugno, per i seguenti immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

 

Il Decreto Sostegni, all’art. 6-sexies del D.l. 41/2021 ha disposto l’esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto stesso. 

 

Si tratta dei soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario:

  • che hanno conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a €10 milioni,
  • con un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 inferiore almeno del 30% all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (requisito non richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019).

 

L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Immobili esenti IMU

 

Oltre alle abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta IMU:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali; 
  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; 
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede; 
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
  • gli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali. 

Inoltre le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e del relativo regolamento attuativo stabiliscono le modalità di applicazione dell'IMU nel caso in cui gli immobili abbiano un'utilizzazione mista, per cui l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. 

 

Nel caso in cui non sia possibile procedere in questo senso, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da un'apposita Dichiarazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 03/06/2021

Fonte: Fisco a tesse 

Layout Type

Presets Color

Background Image