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Nel caso di dimissioni va computato anche il preavviso ai fini temporali e della soglia dei 30.000 euro indicati nella norma di riferimento.

FiscoOggi.it - Si al regime forfetario per il 2019 se la collaborazione è  del 2018

Il contribuente istante ha rassegnato le dimissioni volontarie nel 2020 ed ha proseguito il rapporto di lavoro per il periodo di preavviso fino al 2021.

 

Egli presume di aver percepito nell'anno di imposta 2020 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e intende richiedere l'attribuzione della partita IVA per esercitare un'attività di lavoro autonomo nell'anno 2021.

 

Chiede chiarimenti in merito all'ambito applicativo della causa ostativa all'accesso al regime forfetario prevista dall'articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge n. 190 del 2014, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30.000 euro.

 

In particolare l'istante chiede di sapere se può accedere al regime forfetario nel 2021.

L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 368 del 24 maggio chiarisce che con riferimento a quanto descritto dall'istante assume rilievo quanto disposto dalla lettera d-ter) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai sensi della quale non possono avvalersi del regime forfettario «i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»

 

In merito valgono i chiarimenti resi dalla circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 che al paragrafo 2.3, ha specificato che «ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario». 

 

Nel caso in esame, nonostante, come sostenuto dall'istante, le dimissioni costituiscano un atto unilaterale recettizio, che acquisisce efficacia nel momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro, senza necessità di accettazione da parte di quest'ultimo, la cessazione dal servizio, con il conseguente venir meno della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro, avviene solo al termine del periodo di preavviso. 

 

Come chiarito dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con l'orientamento applicativo n. AGF073, «sulla base di un consolidato orientamento interpretativo della normativa civilistica, il rapporto di lavoro è in atto anche durante il periodo di preavviso, nell'ambito del quale, quindi, trovano applicazione tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro». 

 

Alla luce di ciò l'agenzia ritiene che all'istante sia precluso l'accesso al regime forfetario nel 2021, in applicazione della citata lettera d-ter), in quanto trattasi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nell'ambito del quale afferma di aver percepito redditi superiori a 30.000 euro avendo dovuto lavorare anche per i mesi di preavviso.

 

Dalle informazioni fornite nell'nterpello l'istante contando anche il preavviso ha lavorato come dipendente anche nel 2021 anno in cui ha poi intenzione di aprire la PIVA.

 

Pertanto, l'agenzia chiarisce che egli potrà applicare il regime forfetario solo a partire dal 2022, nel presupposto del rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 27/05/2021

Fonte: Fisco e tasse 

Di seguito un focus sugli adempimenti da tenere a mente.

Scadenze fiscali del 2021 mese per mese - PMI.it

Scadenze fiscali giugno 2021, sono la prima rata IMU e il saldo e acconto delle imposte sui redditi a caratterizzare il calendario del mese, particolarmente impegnativo per partite IVA e famiglie.

Scadenze fiscali giugno 2021, IMU e imposte sui redditi caratterizzano il calendario del mese.

Il mese di giugno è da sempre uno dei più impegnativi per partite IVA e famiglie. Il decreto Sostegni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, lascia inalterato il calendario delle scadenze fiscali e non c’è, per il momento, alcuna proroga generalizzata di adempimenti e versamenti.

La prima scadenza da tenere a mente è quindi quella del 16 giugno 2021, giorno entro il quale bisognerà provvedere al versamento dell’acconto IMU.

Sul punto, la legge di conversione del decreto Sostegni ha previsto l’esenzione dal versamento per i titolari di partita IVA beneficiari dei contributi a fondo perduto, per gli immobili in cui i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche gestori.

 

Dopo i consueti appuntamenti con gli adempimenti periodici, dai versamenti dell’IVA fino a ritenute e contributi INPS, è da cerchiare in rosso sul calendario la data del 30 giugno 2021, scadenza per pagare saldo e acconto delle imposte sui redditi.

Scadenze fiscali giugno 2021: il calendario degli adempimenti del mese

Scadenza Adempimento
16 giugno 2021 Acconto IMU
16 giugno 2021 Adempimenti periodici IVA, Irpef e contributi INPS
25 giugno 2021 Intrastat mensili
30 giugno 2021 Saldo e acconto imposte sui redditi
30 giugno 2021 Domanda esonero canone RAI secondo semestre

Scadenze fiscali 16 giugno 2021, acconto IMU: chi paga e casi di esonero

 

Il 16 giugno 2021 è fissata la prima scadenza dell’anno con l’IMU. L’appuntamento riguarda il pagamento della prima rata, l’acconto dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno. Il saldo e l’eventuale conguaglio dovrà essere versato, invece, entro il 16 dicembre.

Non cambiano le regole relative ai soggetti obbligati e alle modalità di calcolo dell’IMU 2021 che, si ricorda, dallo scorso anno accorpa anche la TASI e non è dovuta sull’abitazione principale.

Sono tenuti a versare acconto e saldo dell’IMU i soggetti che possiedono:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Nello specifico, la scadenza del 16 giugno 2021 interessa:

  • il proprietario dell’immobile,
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

In merito alla scadenza di giugno 2021, è necessario tenere a mente le novità previste dagli ultimi provvedimenti emergenziali in favore dei titolari di partita IVA.

Si ricorda infatti che per effetto della Legge di Bilancio 2021 non pagano l’IMU le imprese dei settori turismo, alberghiero e dello spettacolo.

La legge di conversione del decreto Sostegni ha inoltre previsto l’esenzione dalla prima rata IMU 2021 per i titolari di partita IVA in possesso dei requisiti relativi ai contributi a fondo perduto, relativamente agli immobili posseduti nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Scadenze fiscali 16 giugno 2021, adempimenti periodici IVA, IRPEF e INPS

Scadenza il 16 giugno 2021 anche per gli adempimenti periodici.

Entro tale data, sarà necessario effettuare:

  • il versamento dell’IVA relativa alla liquidazione del mese di maggio 2021;
  • ritenute su redditi da lavoro dipendente e contributi INPS di maggio 2021;
  • ritenute su lavoro autonomo di maggio 2021.

Nel dettaglio, la scadenza del 16 giugno 2021 chiama alla cassa i soggetti tenuti ad effettuare i seguenti adempimenti fiscali:

  • versamento Irpef delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate dai sostituti d’imposta su redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese di maggio, addizionali comunali e regionali, redditi di lavoro autonomo e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza del mese precedente. Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24 e codice tributo 1040, competenza 05/2021. Nello stesso modello F24 i sostituti d’imposta possono versare i contributi Inps dovuti per le retribuzioni del mese di maggio.
  • versamento Iva per i contribuenti con liquidazione mensile relativa al mese di maggio 2021, utilizzando il modello F24 con codice tributo 6005.

Scadenze fiscali 25 giugno 2021, invio elenchi Intrastat

Il 25 giugno 2021 è fissata la scadenza per l’invio degli elenchi Intrastat da parte dei contribuenti mensili, relativi alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.

L’invio dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.

Scadenze fiscali 30 giugno 2021, saldo e acconto delle imposte sui redditi

Il più rilevante appuntamento con il Fisco del mese è la scadenza del 30 giugno 2021 relativa al versamento del saldo e dell’acconto delle imposte sui redditi.

Il saldo e la prima rata di acconto IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca e imposte sostitutive emerso dalla dichiarazione dei redditi può essere versato entro il 30 giugno 2021, in un’unica soluzione o a rate.

È confermata, inoltre, la possibilità di differire il pagamento entro i 30 giorni successivi, il 30 luglio 2021, pagando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili, da completare entro il mese di novembre.

Di seguito il calendario delle scadenze per chi opta per la rateizzazione:

  • Rateizzazione saldo e acconto imposte sui redditi 2021 per non titolari di partita IVA
RATA VERSAMENTO INTERESSI VERSAMENTO (*) INTERESSI
30 giugno 0,00 30 luglio 0,00
20 agosto 0,33 20 agosto 0,00
31 agosto 0,66 31 agosto 0,33
30 settembre 0,99 30 settembre 0,66
2 novembre 1,32 2 novembre 0,99
30 novembre 1,65 30 novembre 1,32

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

  • Rateizzazione saldo e acconto imposte sui redditi 2021 per titolari di partita IVA
RATA VERSAMENTO INTERESSI VERSAMENTO (*) INTERESSI
30 giugno 0,00 30 luglio 0,00
16 luglio 0,18 20 agosto 0,18
20 agosto 0,51 16 settembre 0,51
16 settembre 0,84 18 ottobre 0,84
18 ottobre 1,17 16 novembre 1,17
16 novembre 1,50 - -

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Scadenze fiscali 30 giugno 2021, domanda esonero canone RAI per il secondo semestre

A chiusura del calendario delle scadenze fiscali del mese, si ricorda che entro il 30 giugno 2021 i titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico possono presentare domanda di esonero dal canone RAI 2021.

La dichiarazione sostitutiva può essere presentata da chi non detiene una TV in casa, al fine di beneficiare dell’esenzione esclusivamente per il secondo semestre dell’anno (da luglio e fino a dicembre 2021).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 26/05/2021

Fonte: Informazione fiscale

I chiarimenti sono contenuti nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 369 del 24 maggio 2021.

Superbonus 110%, cessione del credito e IVA: chiarimenti dal Fisco

Superbonus, cessione del credito esente da IVA, trattandosi di un'operazione di natura finanziaria, con la conseguenza che non è obbligatoria l'emissione di fattura o la certificazione del corrispettivo.

Superbonus, cessione del credito esente da IVA e senza obbligo di emissione della fattura o certificazione del corrispettivo mediante ricevuta o scontrino.

A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 369 del 24 maggio 2021. La “rivendita” dei crediti d’imposta si considera un’operazione di natura finanziaria, e pertanto non soggetta ad imposta.

Adempimenti snelli quindi per la società che, dopo aver acquistato dai propri clienti un credito d’imposta relativo al superbonus del 110 per cento - cui dedicheremo domani un apposito evento formativo organizzato in collaborazione con TeamSystem - decide di rivenderlo a terzi.

Inoltre, l’atto di cessione del credito formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto ad obbligo di registrazione, essendo un documento formato per l’applicazione di una norma tributaria.

Superbonus, cessione del credito esente da IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

 

A chiedere chiarimenti circa il trattamento ai fini IVA della cessione del credito derivante dal superbonus è una società che intende acquistare i crediti d’imposta da soggetti con i quali intercorre un rapporto contrattuale di consulenza e, per la parte non utilizzata in compensazione con modello F24, intende optare per la successiva cessione a soggetti terzi.

Con la risposta all’interpello n. 369/2021 l’Agenzia delle Entrate evidenzia che la cessione dei crediti in denaro può configurare due diverse operazioni:

Le operazioni di cessione del credito relative al superbonus del 110 per cento (ecobonus e sismabonus) effettuate con finalità di finanziamento e dietro corrispettivo sono considerate esenti IVA, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, primo comma n. 1 del decreto IVA, che stabilisce:

“le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti”

Non è quindi obbligatoria l’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, così come non è richiesta la certificazione del corrispettivo mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Se viene emessa fattura, in caso di richiesta della controparte, sarà invece necessario indicare nella stessa l’ammontare del corrispettivo pattuito nell’accordo contrattuale per la cessione, ovvero l’ammontare della commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito.

Cessione del credito superbonus, non obbligatoria la registrazione dell’atto

Ai fini dell’imposta di registro, l’atto di cessione del credito di natura finanziaria, rientrando tra le operazioni esenti, è soggetto a registrazione in caso d’uso se redatto per scrittura privata non autenticata, ed in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata non autenticata.

L’imposta, in caso di registrazione dell’atto, è dovuta in misura fissa.

Tuttavia, specifica l’Agenzia delle Entrate, l’atto di cessione del credito d’imposta non è soggetto ad obbligo di registrazione. Su tale aspetto, nella risposta all’interpello in esame viene richiamato un precedente chiarimento fornito con la risoluzione n. 84/E del 2018:

“si ritiene che all’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trovi applicazione la previsione recata dall’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione. In particolare, in base a tale disposizione, non sono soggetti all’obbligo di registrazione gli atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute (cfr. articolo 5 della Tabella, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).”

Sono esonerati dall’obbligo di registrazione tutti gli atti necessari per attuare un rapporto tributario, specifica l’Agenzia delle Entrate, quale è per l’appunto il diritto alla detrazione anche se fruita mediante cessione del credito.

Non è quindi soggetto ad obbligo di registrazione l’atto di cessione del credito d’imposta formalizzato tramite scrittura privata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 25/05/2021

Fonte: Informazione fiscale